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RIPRESA ATTIVITÀ SPORTIVE:PALESTRE E PISCINE DAL 25 MAGGIO

Ripresa attività sportive:palestre e piscine dal 25 maggio

Si alla ripartenza. Il punto per la ripresa delle attività sportive in generale e le istruzioni operative per piscine e palestre

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Dopo l'emanazione e pubblicazione del D.L. 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) relativo alle nuove misure di spostamento ma, soprattutto, alla  ripresa delle attività (sportive ed associative in generale) nel cuore della notte tra Sabato 16 e Domenica 17 Maggio si è creato un vero e proprio "caso" con un cortocircuito normativo fatto di lanci, rilanci, bozze, videoconferenze ed attese.

1) La data del 25 maggio per la ripresa delle attività sportive

Facciamo un passo indietro.

Come a tutti noto con il DPCM 26 Aprile il Governo aveva indicato sino al 17 maggio determinate misure prevedendo dal 4 Maggio la parziale riapertura limitatamente alle attività aventi determinati codice Ateco dal 4 Maggio. Parimenti era stato indicato che, in ogni caso, l'autorizzazione alla ripresa sarebbe stata concessa se ed in quanto disposte ed applicate le specifiche linee guida di contenimento e prevenzione. Ad esempio la ripresa delle attività giudiziarie veniva disposta dal 12 Maggio proprio in ragione delle linee guida  elaborate dai presidenti dei tribunali per gestire la Fase 2 e così via.

In questo contesto un ruolo fondamentale lo avevano (e lo hanno tutt'ora) le Regioni le quali, con le varie parti sociali, associazioni maggiormente rappresentative e unione dei Comuni, si erano impegnate a trovare protocolli (o meglio linee guida) il più possibile aderenti alle singole realtà produttive. Condivisibili ed attuabili.

Ciò valga anche in materia di sport. Infatti dalla Carta Europea dello Sport (Consiglio d’’Europa, Rodi 1992), al decreto Legislativo 242/99 (Decreto Melandri) fino alla revisione del titolo V della Costituzione (L. Cost. 3/2001), che ha attribuito alla competenza concorrente delle Regione la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo, Regioni ed Enti Locali hanno certamente assunto un ruolo primario nella gestione del fenomeno sportivo e hanno contribuito a valorizzarne la dimensione sociale riconoscendo allo sport un carattere poliedrico e di interdisciplinarietà che lo colloca al centro delle politiche locali di sviluppo sociale e culturale assegnate dalla Costituzione alle competenze delle Istituzioni locali.

Ancor più fondamentale il ruolo del CONI, CIP, Ufficio Sport Governo, Sport e Salute s.p.a., i quali, in concerno con Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva e altri attori del mondo sportivo, per le loro specifiche competenze, hanno cercato tracciare (e tutt'ora sono al lavoro) specifiche linee guida per la ripartenza delle attività associative (professionistiche e non) anche sulla base documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.

La querelle sulla ripresa del massimo campionato di Calcio, ad oggi ad un punto morto, si è però dapprima scontrata con alcune regole governative imposte dalla bozza delle linee guida e non gradite a molti dei club, e poi con la conclamata positività di alcuni giocatori. Sul fronte dlelo sport di base, invece, se l'attività individuale all'aperto non aveva posto particolari problemi (sul punto si sono espressi anche i governatori Regionali con proprie Ordinanze) rimaneva (e rimarrebbe tutt'ora), il nodo degli sport di squadra e, soprattutto, quello relativo all'apertura di centri sportivi, palestre, piscine e, in generale, delle sedi associative.

Da qui la data del 25 Maggio, indicata dal Governo prima e ribadita dal Presidente Conte anche nel corso della conferenza stampa di presentazione del D.L. 33/2020, quale termine entro il quale si sarebbe riusciti ad offrire regole certe ed attuabili per la ripartenza delle attività sportive. Ma in mancanza ? 

Nelle ultime ore, presi da una vera e propria rincorsa senzazionalistica alla notizia, sono state  pubblicate "presunte" linee guida per lo sport (prive di alcuna ufficialità) le quali altro non disponevano che quanto già previsto con il Prot. 3180 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dello Sport, per la ripresa degli sport individuali. Null'altro però è emerso ritenendo pertanto plausibile che, ad oggi, le realtà sportive possano riprendere le proprie attività, didattiche e formative incluse, se ed in quanto riescano ad adeguarsi all'unico documento ufficiale a loro rivolto. Ovvero il documento emesso a seguito dell'Accordo raggiunto tra Governo e Regioni per dare" (...) regole certe alle attività che da lunedì potranno riaprire e sicurezza a lavoratori e cittadini (...) " così come annunciato con un comunicato stampa del 17 maggio mattina, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro notturno con il Governo che ha chiuso una lunga giornata di confronto.

2) Le linee guida del DPCM del 17/5/2020

Arriviamo alle ultime ore e al D.P.C.M  17/05 delle ore 19:00 che, in limine litis, ha posto rimedio ad una situazione che rischiava di diventare decisamente pesante.

Quanto al mondo sportivo è stato chiarito (e più che altro normato) che : 

- All' art.1 comma 1 lett. d) viene permesso di svolgere attività sportiva e motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi, ove accessibili, comunque nel rispetto delle distanze interpersonali di un metro e ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.

- Alla lett. e) del medesimo articolo invece viene ribadita la sospensione per eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Ma la stessa misura poi continua autorizzando gli allenamenti per atleti - professionisti e non professionisti - tanto degli sport individuali che di squadra sempre nel rispetto delle misure contenitive, di distanziamento ed, in ogni caso, a porte chiuse. Per gli atleti - professionisti e non professionisti - ma di interesse nazionale viene inoltre data la facoltà di potersi spostare fuori regione previa convocazione delle rispettive Federazioni di appartenenza. In ogni caso, per questi ultimi, sarà necessario che vengano attuati apposite Linee GUida a cura dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI, CIP e sentita la FMSI, le Federazioni sportive, Discipline Sporitve Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

- Alla lettera f) viene indicata come data di ripartenza il 25 Maggio per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e private, ovvero verso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico. Il tutto sempre nel rispetto del distanziamento sociale e con il divieto di assembramento.

Sul punto poi, sempre la lett. f) prevede che sia l' Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la FMSI, e fatti salvi ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e province autonome.

In tal senso viene peraltro data facoltà alle stesse Regioni di stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività (sportive, motorie etc.) con l'andamento della situazione epidemologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Protocolli e linee guida della Conferenza delle Regioni e Province Autonome adottate nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali.

- Alla lettera g), infine, viene richiesto che le Federazioni, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione Sportiva e tutti gli Enti sportivi riconsciuti dal CONI o dal CIP, nonchè a tutte le entità sportive ancorchè non affiliate (associazioni sportive, società sportive, centri e circoli sportivi= di adootare ognuno nel rispettivo ambito di competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglia per tutela re la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, freguentano i siti in cui si svolgonol'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

- Alla lettera h) viene precisato che rimangono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

- Alla lettera z) (purtroppo) viene ribadita la sospensione delle attività per centri culturali e sociali.

Ma ciò che rileva è quanto previsto nell'Allegato 17 del medesimo DPCM.

In pratica il Governo non ha potuto che prendere atto di quanto già precedentemente concordato con la Conferenza per la ripresa delle attività produttive e non commerciali richiamandone integralmente i contenuti rimanendo pertanto la prima e unica linea guida a disposizione per le realtà associative (diremo sportive e non) ed alla quale si è pervenuto non solo per il ruolo costituzionalmente assunto dalle Regioni ma, soprattutto, in forza dello stesso dettato normativo in situazione emergenziale laddove l'art. comma 19 del D.L. 33/2020 aveva per l'appunto ribadito che (...) la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 [del D.l. 19/2020 "Attuazione delle misure di contenimento n.d.r.] (...).

Pertanto, in attesa di Linee Guida specifiche dal mondo dello sport, che forse sono rimaste al palo a causa dei bisticci da parte dei protagonisti del calcio professionistico, le indicazioni andranno cercate e attuate sulla base del predetto documento prodotto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome precisando comunque che, in questo complesso scenario e trattandosi di linee guida

  1. è opportuno che le indicazioni operative, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adottate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
  3. in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo

In concreto, salvo diverse ed ulteriori disposizioni anticipatorie o meno da parte delle singole Regioni, l'apertura sarà quindi possibile dal 25 maggio ma seguendo ed attuando le misure indicate all'Allegato 17 e che trovano pertanto applicazione per i soggetti pubblici e privati.

Ad esempio con Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019) il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, permettendo anche la ripresa delle assemblee associative, ha previsto che le attività sportive possano riprendere già dal 18 maggio (ovviamente in ragione dell'applicazione pedissequa delle linee guida) mentre la Regione Sicilia con Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020 ha posticipato solo al 25 maggio l'apertura delle piscina autorizzando la ripertura immediata dei siti sportivi.


Veniamo quindi alle indicazioni fatte proprie dalle Regioni e dal DPCM.

3) Istruzioni operative per le Palestre

Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
  • Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,

-  almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).

  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
  • Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
  • Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
  • Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l’altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
  • Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
  • Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
    • garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
    • aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
    • in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
    • attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
    • nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
    • per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
    • negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
    • Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
    • le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
    • evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

4) Istuzioni operative per le piscine

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
  • Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
  • Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
  • Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
  • Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
  • Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
  • La densità di affollamento nelle aree solarium e verdi è calcolata con un indice di non meno di 7 mq di superficie di calpestio a persona. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizioni, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
  • Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
  • Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
  • Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato 1 all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
  • Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
  • Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
  • Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
  • Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
  • Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
  • Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
  • Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
  • Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.

Si fa inoltre presente che la stessa INAIL ha voluto precisare che “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro” chiarendo così che  nel caso in cui un collaboratore dovesse contrarre il virus e l’Istituto dovesse riconoscere e quindi liquidare il danno, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.

Allegato

dpcm 17 maggio 2020
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