HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

TRASFORMAZIONE DELLE ECCEDENZE ACE IN CREDITO D’IMPOSTA IRAP

Trasformazione delle eccedenze ACE in credito d’imposta IRAP

Eccedenze ACE: possibile la trasformazione in credito d’imposta IRAP. Ecco a cosa prestare attenzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

A norma dell’art. 1, comma 4, D.L. 201/2011 (come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L. 91/2014), «La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo».

In pratica è possibile trasformare le eccedenze dell'ACE (Aiuto alla crescita Economica) in credito d'imposta ai fini IRAP.

Il punto in questo articolo, che è un estratto dell'e-book Aiuto alla crescita economica (ACE) 2020 a cura della Dott.ssa Russo Valeria

L'articolo continua dopo la pubblicità

L'articolo è un estratto dall'e-Book 2020 Aiuto alla crescita economica (ACE) a cura della Dott.ssa Russo Valeria comprensivo di Normativa, sulla disciplina dell’ACE e i chiarimenti di prassi medio tempore forniti dall’amministrazione finanziaria con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2020.

1) Trasformazione eccedenze ACE per i soggetti IRES e IRPEF

In linea con la norma primaria, l'art. 3, commi 2 e 3, del DM 3 agosto 2017 prevede che l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può essere computato, in alternativa:

  • in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi,
  • in compensazione dell'IRAP sotto forma di credito di imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote previste (artt. 11 e 77 del TUIR)

Il credito d’imposta IRAP si determina per i soggetti IRES applicando l'aliquota ordinaria IRES alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d'imposta e il calcolo del credito d'imposta deve avvenire indipendentemente dalla circostanza per cui un soggetto rientri o meno nell'ambito di applicazione delle addizionali attualmente vigenti.

L’opzione è irrevocabile. La CM 21/E del 2015 ha precisato che «un contribuente che presenti un rendimento nozionale superiore al reddito complessivo netto determinato nel periodo di imposta potrà optare - anche in misura parziale - per il riporto dell'eccedenza nei periodi di imposta successivi - senza alcuna limitazione temporale - ai fini IRES; oppure, per la trasformazione dell'eccedenza stessa in un credito d'imposta IRAP, ma non potrà più riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito d'imposta IRAP e non utilizzata».
Il credito d’imposta IRAP così determinato va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. In altri termini un quinto della quota di eccedenza ACE trasformata in credito costituisce, per ciascuno dei cinque periodi d'imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del credito. Qualora la quota annuale teoricamente utilizzabile sia superiore all'imposta dovuta nel periodo, l’Agenzia delle entrate  ha ritenuto che la parte non utilizzata possa essere riportata in avanti nelle dichiarazioni IRAP dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. L’eccedenza di credito d’imposta IRAP potrà essere utilizzata in compensazione dei debiti IRAP al termine del quinquennio di rateazione.
È da evidenziare che il credito di imposta da trasformazione eccedenza ACE non può essere chiesto a rimborso e non può essere ceduto e può essere utilizzato solo in compensazione verticale con i debiti IRAP.
Da ultimo, è da evidenziare che la stessa disciplina è applicabile anche ai soggetti IRPEF in virtù del richiamo all’art. 3, comma 3, del DM 3 agosto 2017 ad opera dell’art. 8, comma 7,dello stesso decreto.

2) Trasformazioni eccedenze ACE in caso di consolidato

Nel caso delle società aderenti al consolidato, la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE in credito d’imposta IRAP risulta percorribile solo ove il reddito globale del gruppo non sia capiente . Infatti, solo l'eccedenza che non trova capienza nel reddito della fiscal unit è computata in aumento del rendimento nozionale dell'esercizio successivo da ciascuna società o ente ovvero è utilizzata, in alternativa, ai fini IRAP.

3) Trasformazioni eccedenze ACE e trasparenza fiscale

Per le società IRES trasparenti, per le S.n.c., le S.a.s e le imprese familiari e le aziende coniugali, valgono invece le seguenti regole:

  • l'importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzato, in alternativa, dalla stessa società/impresa, ai fini IRAP;
  • la quota attribuita a ciascun socio/familiare concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ovvero è utilizzata, in alternativa, dallo stesso socio, ai fini IRAP.

Ti potrebbe interessare:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/04/2024 Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

Le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, quindi non cumulabili

Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: FAQ aggiornate all'11.04

Albo certificatori crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design: attivo dal 21.02 con le regole per iscriversi. Tutte le FAQ

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.