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APPARECCHI ELETTRONICI VENDUTI SU PIATTAFORME ONLINE: REGIME IVA 2019

Apparecchi elettronici venduti su piattaforme online: regime iva 2019

Vendite apparecchi elettronici su piattaforme online 2019: attenzione al reverse charge

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Con la conversione del decreto-legge n. 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni 2018) è stata introdotta una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). La norma in esame, con decorrenza 12 Febbraio 2019, recepisce la disciplina dettata dall’art. 2 della direttiva n. 2017/2455/UE, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 e che, a differenza della norma italiana, applicabile esclusivamente ai beni suindicati, si applicherà a tutte le tipologie di beni oggetto di vendite a distanza tramite l’utilizzo di interfacce elettroniche.

1) La finzione giuridica in capo all’intermediario facilitatore

La misura antifrode introdotta dispone che nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – tramite una finzione giuridica, si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile ( c.d. reverse charge).
Tale disposizione è quindi destinata a quei soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni, mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

2) Le condizioni per l’applicabilità del reverse charge

In particolare, la disposizione in esame prevede che l’intermediario, definito dalla normativa come il “facilitatore”, soggetto che mette in contatto un venditore extra-ue con un consumatore finale tramite una piattaforma online, sia considerato come il soggetto che riceve e che cede il bene.
La norma dispone che, se un soggetto passivo:

  • facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
  • facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a un consumatore,

il soggetto passivo che favorisce l’operazione sia considerato come ricevente e cedente di detti beni e sia, per effetto della norma, sottoposto al meccanismo dell’inversione contabile.

In sostanza, tale regime si traduce come un sistema di monitoraggio sulle vendite a distanza effettuate tramite un intermediario.

3) Quando si parla di vendita a distanza e gli obblighi connessi

Per quanto concerne, in ambito IVA, la nozione di “vendite a distanza”, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 274 del 2009, ha affermato che tale nozione comprende tutte quelle cessioni di beni mobili materiali il cui ordine avviene mediante mezzi elettronici.
Si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo mentre l’acquirente che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

L’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, impone al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione inoltre deve essere:

  • dettagliata,
  • messa a disposizione degli Stati membri interessati su richiesta di questi e per via elettronica;
  • conservata per un periodo di dieci anni.
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