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PACE FISCALE: QUALI SONO GLI ERRORI FORMALI SANABILI

Pace fiscale: quali sono gli errori formali sanabili

Ecco un elenco esemplificativo delle violazioni formali sanabili (DL 119/2018) e la loro distinzione con le violazioni meramente formali non punibili

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L'articolo 9, c. 1 del DL n.119/2018 prevede che: “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Le violazioni formali regolarizzabili sono quelle commesse fino al 24 ottobre 2018 da contribuenti, sostituti d'imposta, intermediari e chiunque sia tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti. Il provvedimento, quindi, apre anche alle violazioni commesse dagli intermediari telematici.

Il primo elemento fondamentale per accedere alla regolarizzazione è che, per la violazione formale, risulti competente l'Agenzia delle Entrate all'irrogazione della sanzione.
Il secondo è che la violazione non incida sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Il provvedimento precisa che l'omessa presentazione delle dichiarazioni (imposte sui redditi, Irap o Iva), anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta, non rientra nella sanatoria.

Gli errori sanabili

Ad oggi non esiste un documento ufficiale che elenchi tali violazioni, tuttavia il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sembra abbracciare una vasta casistica escludendo espressamente talune violazioni. Potremmo interpretare tale provvedimento affermando che tutto ciò che non è escluso è compreso, sempre che si tratti di violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile e del tributo.
Sono sanabili le violazioni formali per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative. Si tratta di tutte quelle irregolarità formali commesse sino al 24.10.2018 ai fini:

  • dell'IVA,
  • dell'IRAP,
  • delle imposte sui redditi,
  • delle relative addizionali e imposte sostitutive,
  • delle ritenute alla fonte,
  • dei crediti d'imposta.

La regolarizzazione riguarda solo le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Rientrano, ad esempio, nella sanatoria le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi (es. comunicazione delle liquidazioni IVA e dei dati delle fatture, le comunicazioni degli operatori finanziari e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività), oppure ancora le violazioni riguardanti l'errata applicazione dell'inversione contabile.

Possono considerarsi ammesse alla sanatoria anche le violazioni relative all'applicazione del regime di inversione contabile, l'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento e l'omessa regolarizzazione del cessionario, compresa l'omessa presentazione della dichiarazione d'intento da parte del fornitore, quando la normativa in passato imponeva tale obbligo a suo carico, purché naturalmente tale dichiarazione esistesse e fosse stata regolarmente registrata dalle parti.

Riferimenti Normativi:

1) Violazioni formali e violazioni meramente formali

E' importante distinguere le due tipologie di violazioni, in quanto la seconda non è sanzionabile, per cui è inutile procedere alla sua sanatoria.
Il concetto di  violazione «meramente formale» è stato introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 26.01.2001 n. 32, con l'inserimento del c. 5-bis all'art. 6, D.Lgs. 472/1997.

In sostanza, esistono due tipologie di violazioni formali:

  • violazioni «formali»: illeciti che non hanno conseguenze sostanziali e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, ma sarebbero sanzionabili;
  • violazioni «meramente formali»: devono intendersi tali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.
    La C.M. 3.8.2001, n. 77/E ha in merito precisato che le predette condizioni devono sempre coesistere, con la conseguenza che ove manchi in concreto una sola di esse, la violazione non può qualificarsi come «meramente formale». Queste pertanto, oltre ad essere prive di riflessi sostanziali, non ostacolano l'attività di controllo degli Uffici e dall'1.8.2000 non sono più sanzionabili.

Ai fini della non punibilità delle violazioni «meramente formali» occorre però che gli Uffici a posteriori valutino in concreto se la violazione ha arrecato o meno pregiudizio all'attività di controllo. In particolare, gli Uffici dovranno valutare caso per caso se la violazione, per non essere sanzionata a norma dell'art. 6 c. 5-bis D.Lgs. 472/1997, oltre a non incidere sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, non abbia determinato effettivamente pregiudizio all'attività di controllo.

La stessa circolare chiarisce che la natura meramente formale di una violazione è più spesso ravvisabile in quelle violazioni punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate all'ammontare del tributo.

L'elencazione esatta delle violazioni sanabili è di difficile individuazione.

2) Quali sono le irregolarità sanabili: un elenco esemplificativo

Come abbiamo detto, risulta difficoltosa l'individuazione delle violazioni di carattere formale, questo perché nel nostro ordinamento non vi è una definizione di violazione formale. Il documento dell'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna esemplificazione di quelle che possono essere ritenute le violazioni che non incidono effettivamente sui controlli, oltreché sulla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Come principio generale si può comunque affermare che risulta formale quella violazione che non incide sulla determinazione dell'imponibile e/o sulla liquidazione anche periodica del tributo.

Si possono senz'altro considerare formali e quindi rientranti nella sanatoria, tutte le violazioni che vengono punite dall'articolo 8 del Dlgs 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa. È il caso, ad esempio, dell'omessa o irregolare presentazione dei dati afferenti l'applicazione degli studi di settore.

Inoltre, sono da considerarsi formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 dello stesso Dlgs 471/1997, come, ad esempio, la comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche, la comunicazione dei dati delle fatture e degli elenchi Intrastat.

Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria anche le violazioni relative all'inversione contabile quando l'imposta è stata assolta dalla controparte (articolo 6, c. 9-bis1 e 9-bis2), l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e diverse altre.

Volendo fornire un Elenco delle violazioni sanabili, ad oggi è ipotizzabile che possano comunque rientrare nella sanatoria le seguenti violazioni:

  • Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell'attività di impresa o professionale;
  • Omessa compilazione degli Studi di settore;
  • Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
  • Omessa presentazione F24 saldo zero;
  • Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
  • Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;
  • Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l'erario;
  • Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del Dlgs 471/1997;
  • Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
  • Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall'art 6, commi 9-bis e segg., del Dlgs 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
  • Operazione non soggetta all'inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode)
  • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo:
  • Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
  • Detrazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
  • Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
  • Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate);
  • Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo;
  • Irregolare tenuta della contabilità;
  • Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell'attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all'invito a comparire avanzato dagli uffici;
  • Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (Spesometro);
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
  • Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
  • Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l'imposta);
  • Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
  • L'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4- bis  del DLgs. 471/97);
  • Omissione della comunicazione della Dichiarazione d'intento ricevuta dal cliente, quando essa faceva carico al fornitore, in presenza dei requisiti per la non imponibilita' dell'operazione (regolare emissione, registrazione e fatturazione in regime di non imponibilita' (vedi risposta del Sole 24 Ore del 28.3.2019);
  • Tutti gli obblighi comunicativi: comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro, le omesse indicazioni dei costi black list, così come l'omessa indicazione delle minusvalenze. Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all'art. 7- bis  del DLgs. 241/97.

Si tratta, ovviamente, di un elenco meramente esemplificativo e non esaustivo.

3) Errori non sanabili che non rientrano nella definizione agevolata

Non rientra nell'ambito di applicazione della regolarizzazione l'omessa presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l'omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche qualora non dovesse risultare un'imposta dovuta. La sanatoria inoltre non è ammessa per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi al 19.12.2018.

Non sono sanabili inoltre le violazioni formali di norme tributarie relative ad ambiti impositivi diversi da quelli in materia IVA, IRAP e imposte sui redditi.

Inoltre il provvedimento precisa che la sanatoria non trova applicazione con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria e per le violazioni formali relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW e Voluntary Disclosure di cui all'art. 5-quater D.L. 167/1990), all'imposta IVIE e IVAFE .

Sono escluse anche le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva, oppure altre forme di definizione agevolata, antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.

4) Perfezionamento della regolarizzazione: la rimozione degli errori formali

Il termine ordinario entro cui la rimozione degli errori deve essere effettuata è il 2 marzo 2020.

Si prevede però che se il soggetto interessato non ha effettuato per un giustificato motivo (quale possa essere è ignoto) la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la sanatoria è comunque efficace se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'Agenzia, che non può essere inferiore a 30 giorni.

La rimozione va in ogni caso effettuata entro il 2 marzo 2020 in presenza di violazioni formali già constatate o per la quale sia stata irrogata la sanzione oppure comunque fatta presente all'interessato.

È comunque chiaramente detto che l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse. Il provvedimento stabilisce ulteriormente che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avendo riguardo ai profili della violazione formale.

5) Perfezionamento della regolarizzazione: versamento e scadenze

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di 200,00 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Oltre al pagamento è necessario, se possibile, procedere anche con la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 20 marzo 2020. La regolarizzazione di violazioni formali non legate ad uno specifico periodo d'imposta deve però fare riferimento all'anno solare in cui la violazione è stata commessa.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

  • la prima scadente entro il 31 maggio 2019
  • e la seconda è possibile versarla entro il 2 marzo 2020.

É consentito anche il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Non si applica la compensazione. Non rileva il numero di violazioni, ma il periodo d'imposta, se diverse violazioni sono state in un'unica annualità, quindi, si deve versare solo € 200,00.

Con risoluzione n. 37/E del 21.03.2019 dell'Agenzia delle entrate ha indicato il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 (“ PF99 ”) denominato “VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018”.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni.

Valore “0101” se il pagamento è in un'unica soluzione : s e il contribuente si avvale del versamento in forma  rateale , il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); se il pagamento avviene invece in un'unica soluzione, nel campo va indicato il valore “0101”.

Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d'imposta , per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell'importo di € 200,00.

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