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IL LUOGO DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE FISCALI

Il luogo di esecuzione delle verifiche fiscali

La decisione della scelta del luogo di esecuzione della verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, dal punto di vista normativo

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All’avvio di una verifica fiscale nei confronti di un dato contribuente ne consegue, nell’immediato, la decisione da parte dei verificatori della scelta del luogo di esecuzione dell’attività ispettiva.

Nella circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza viene affrontato questo tema, con una dettagliata analisi circa le possibilità che la norma e la prassi prevedono in questo particolare ambito.

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1) Esecuzione della verifica fiscale presso la sede del contribuente

In vista dell’apertura di una verifica fiscale ad un contribuente, l’organo di controllo (Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate), decide, fra le altre cose, quale debba essere il luogo ove questa dovrà essere svolta.

Prendendo spunto dalle indicazioni fornite nel recente documento di prassi del Comando Generale della Guardia di Finanza intitolato Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (circolare n. 1/2018), in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, è possibile esaminare tale argomento anche sul piano normativo, atteso che su questo aspetto essenzialmente pratico è intervenuto l’art. 12 della Legge n. 212/2000, legge più conosciuta come Statuto dei diritti del contribuente.

Come specificato nel comma 1 del citato art. 12 “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio di attività […] sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”.

Ne consegue, come evidenziato dalla Guardia di Finanza nel proprio documento di prassi, che il bilanciamento tra l’esigenza di completezza dell’azione ispettiva e il principio generale stabilito dall’art. 12 della L. 212/2000, può essere garantito efficacemente dall’esecuzione della verifica fiscale presso la sede del contribuente.

Difatti, lo svolgimento delle operazioni ispettive direttamente presso la sede del contribuente offre un reciproco vantaggio per l’organo di controllo che deve eseguire l’attività, sia per il contribuente stesso:

  • l’organo di controllo può così avere a costante disposizione tutta la documentazione acquisita agli atti della verifica e quella acquisibile durante il prosieguo dell’attività;
  • il contribuente può vedersi garantita una forma di contraddittorio tecnico, in fase endoprocedimentale, scaturente da un costante canale di confronto diretto ed immediato sulle tematiche che di volta in volta vengono affrontare dai verificatori; a ciò si aggiunge la possibilità di poter meglio esercitare i diritti che gli sono riconosciuti in occasione delle verifiche fiscali, proprio per la possibilità di assistere direttamente e con continuità alle operazioni di controllo.

2) Esecuzione della verifica fiscale presso gli uffici dei verificatori

La verifica, però, può essere effettuata anche presso gli uffici dei verificatori. Ciò può accadere o per scelta dell’organo di controllo, oppure in quei casi in cui tale soluzione venga proposta dal contribuente.

Come indicato nel Manuale operativo della Guardia di Finanza, l’adozione di tale opzione da parte dei verificatori si può manifestare nel caso in cui effettuare la verifica presso gli uffici risulti corrispondere meglio alle esigenze generali proprie del caso concreto o della particolare contingenza.

In tal senso una circolare operativa della Guardia di Finanza ormai datata, la n. 1/1998 (protocollo n. 360000 del 20 ottobre 1998 denominata “Istruzione sull’attività di verifica”), prevedeva che le operazioni di verifica potevano essere effettuate presso gli uffici del Reparto operante nel caso in cui, ad esempio, i locali messi a disposizione dal contribuente non si potessero ritenere idonei a svolgere la verifica fiscale, oppure nel caso in cui il contribuente verificato avesse cessato l’attività, oppure ancora nel caso in cui il contribuente da sottoporre a verifica non disponesse di una sede d’affari diversa dalla abituale dimora.

Ma, come detto, vi è anche la possibilità che sia il contribuente stesso a farne espressa richiesta.

A tal riguardo, il comma 3 del menzionato art. 12 della Legge n. 212/2000 prevede che: “Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta”.

Sotto questo aspetto, il tema del luogo di esecuzione delle verifiche fiscali risulta essere piuttosto delicato.

Nella circolare operativa in vigore fino alla fine del 2017, ovvero la n. 1/2008, la Guardia di Finanza aveva evidenziato che se da un lato l’esercizio della facoltà, da parte del contribuente, di chiedere l’esecuzione delle attività ispettive presso gli uffici dell’organo di controllo costituisce un’evidente espressione delle potestà di godimento dei locali in proprietà o in possesso da parte del contribuente, rispetto alle quali è difficile prospettare pratiche forme di opposizione, per altro verso non va dimenticato che l’attività ispettiva fiscale costituisce espressione del doveroso esercizio di una funzione pubblica, tutelata da norme costituzionali di pari rango rispetto a quelle che presiedono ai diritti dei singoli.

Sul piano pratico, poi, nel medesimo documento di prassi del 2008 è stato rilevato come nelle ipotesi in cui le concrete circostanze del caso possano rendere difficoltosi l’esecuzione e il completamento delle operazioni ispettive al di fuori dei locali del contribuente, ad esempio perché la documentazione da trasportare risulta essere particolarmente voluminosa e quindi difficilmente trasportabile da un luogo ad un altro, oppure perché i verificatori hanno necessità di procedere sul posto in modo continuativo a verificazioni o rilevazioni dirette, è necessario ricercare, in maniera equilibrata, la soluzione migliore, confidando nella auspicabile collaborazione del contribuente, prevista a norma dell’art. 10 della più volte citata Legge n. 212/2000.

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