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ALIQUOTE IRAP 2018: MODALITÀ E SCADENZE DI VERSAMENTO

Aliquote Irap 2018: modalità e scadenze di versamento

Le aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive per il 2018, modalità e scadenze per il versamento del saldo e degli acconti

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Come sappiamo il presupposto per l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

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1) Aliquote Irap 2018

Le aliquote IRAP applicabili al valore della produzione netta (ai sensi del comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 446/97) risultano essere le seguenti:

  • aliquota ordinaria: 3,9%
  • aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4,20%
  • aliquota per banche e società finanziarie: 4,65%
  • aliquota per imprese di assicurazione: 5,90%
  • aliquota per amministrazioni ed enti pubblici: 8,5%.

Le Regioni hanno facoltà di incrementare le predette aliquote fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, per effetto dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, e la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

A decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In Appendice alle Istruzioni del Modello IRAP 2018 è riportato l’elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica divise per Regioni, tuttavia si segnala che le tabelle qui indicate, consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), assumono valore puramente indicativo, essendo la materia suscettibile di aggiornamento da parte degli Enti interessati.

Per maggiori informazioni e delucidazioni è consigliabile contattare gli Uffici Tributi delle singole Regioni.

2) Scadenze pagamento del saldo e acconti Irap

Il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione IRAP 2018 deve essere effettuato:

  • entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir;
  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione devono essere eseguiti utilizzando il Modello F24, ricordando che ai sensi dell’articolo 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.

Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 è dovuto:

  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (totale imposta) (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro;
  • per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a 20,66 euro.

L’acconto va versato in due rate:

  • la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione.
    Il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103,00.
    Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2018 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.

Riepilogando le scadenze relative al saldo e primo acconto Irap 2018:

Irap 2018

Per persone fisiche, società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR

02.07.2018
(il 30 giugno cade di sabato)

20.08.2018
con maggiorazione dello 0,40%

Irap 2018

Per i soggetti diversi da persone fisiche società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR

Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

Entro i 30 giorni successivi
con maggiorazione dello 0,40%

Irap 2018

Per i soggetti che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione

Entro i 30 giorni successivi
con maggiorazione dello 0,40%

3) Come rateizzare il pagamento dell'IRAP 2018

I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione (ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997). In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del  4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Come riportato nell'esempio nelle istruzioni ministeriali, qualora la prima rata di versamento scada il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) la seconda scade il successivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento.
Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 20 agosto 2018, la seconda scade il 20 agosto 2018 senza l’applicazione degli interessi (gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione).

Si ricorda che i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 2 luglio al 1° agosto 2018, (prorogato al 20 agosto), ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento, gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Rata
Versamento
Interessi %
Versamento (*)
Interessi

2 luglio

0,00

20 agosto

0,00

16 luglio

0,16

20 agosto

0,00

20 agosto

0,49

17 settembre

0,33

17 settembre

0,82

16 ottobre

0,66

16 ottobre

1,15

16 novembre

0,99

16 novembre

1,48

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

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