HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

TIA 1: ILLEGITTIMA LA DISTINZIONE TRA CITTADINI RESIDENTI E NON

TIA 1: illegittima la distinzione tra cittadini residenti e non

TIA 1 (Tariffa Igiene Ambientale) illegittimo il regolamento comunale che distingue tra residenti e non residenti - Consiglio di Stato n. 4223/2017

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tariffa Igiene Ambientale (c.d. TIA 1): illegittimo il regolamento comunale che distingue tra residenti e non residenti.

Questa la conclusione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4223  del 6 settembre  2017. La decisione  mette fine a una controversia passata attraverso una prima impugnazione con decadenza dei termini e una sentenza del TAR del Veneto, ancora sfavorevole al contribuente, proprietario immobiliare a Jesolo ma residente in un comune diverso. 

Invece,  il giudizio del Consiglio di Stato è diametralmente opposto. La sentenza afferma che l’ente impositore, dotato di discrezionalità tecnica, è libero di determinare la tariffa di Igiene Ambientale (c.d. TIA 1), necessaria a coprire i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti, rispettando i criteri di necessarietà e proporzionalità.

Non rispetta tali princìpi , però. il regolamento comunale che faccia una distinzione tariffaria sulla base del criterio formale della residenza del soggetto passivo, prevedendo una tariffa maggiorata per coloro che sono residenti fuori dal territorio comunale.

IL CASO

Un cittadino, proprietario di un immobile nel Comune di Jesolo ma residente in altro comune, ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, il Regolamento t.i.a.  relativo all’anno 2005 del Comune di Jesolo e la relativa delibera di ripartizione dei costi , eccependo la violazione di legge, il difetto di motivazione, l’illogicità e la contraddittorietà di tali atti.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che il regolamento in questione operava una distinzione del carico tributario t.i.a. delle utenze domestiche tra quelle di soggetti residenti e quelle di soggetti non residenti nel territorio comunale. La Delibera, invece, suddivideva il costo complessivo del servizio d’asporto rifiuti, ponendolo a carico delle utenze dei non residenti nella misura del 66,80% e a carico di quelle dei residenti nella misura del 33,20%.
Il ricorrente ha dato atto, infine, di aver già impugnato nel 2004 (per i medesimi motivi), il precedente regolamento t.i.a. del Comune  e il relativo atto di ripartizione dei costi, dolendosi dell’illegittima distinzione – quanto alle utenze domestiche – tra soggetti residenti e non residenti, con l’aggravio sui secondi della maggior parte del costo del servizio.
Il Comune di Jesolo si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: il nuovo regolamento impugnato, infatti, sarebbe stato meramente confermativo di quello precedente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sentenza 24 luglio 2007, n. 2572, ha dichiarato inammissibile il ricorso relativamente alla distinzione delle utenze domestiche “residenti” e “non residenti”, in quanto già introdotta con la deliberazione n. 27 del 2004, la cui impugnazione il medesimo Tribunale già aveva ritenuto tardiva con sentenza n. 2010 del 2005.
Nel merito della vicenda, comunque, il Tribunale riteneva che la variazione della prestazione patrimoniale imposta (aumento dello 0,20% rispetto alla delibera precedente) non può essere oggetto di contenzioso amministrativo, atteso che qualora si riconosca la natura corrispettiva della t.i.a.,  la lite avrebbe ad oggetto una posizione di diritto soggettivo e, pertanto, sarebbe attratta dalla giurisdizione ordinaria; laddove, invece, più correttamente si attribuisse a tale prelievo natura tributaria, la giurisdizione sarebbe delle Commissioni Tributarie.
Il ricorrente, visto l’esito sfavorevole del giudizio, ha proposto appello al Consiglio di Stato dove ha dedotto l’erroneità della sentenza di prime cure nella misura in cui ha ritenuto che il Regolamento impugnato potesse essere considerato meramente confermativo di quello precedente e, nel merito, insisteva per la giurisdizione del giudice amministrativo, ribadendo le proprie difese svolte in precedenza.
Il Comune di Jesolo ha resistito anche nel giudizio di appello, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso in appello, sancendo l’illegittimità del Regolamento TIA per l’anno 2005 del Comune di Jesolo.

L'articolo continua dopo la pubblicità

per approfondire scarica il Commento completo ""Tariffa Igiene Ambientale: illegittimo il regolamento comunale che distingue tra residenti e non residenti" con il testo integrale della sentenza

Ti puo interessare l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: i nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative, orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze.

1) Regolamento TIA 1: le conclusioni del Consiglio di Stato

(...)

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge, come per la precedente ta.r.s.u., non obbliga l’ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo e che l’Amministrazione è titolare “di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti” .
Tuttavia, precisa il Collegio, l’esercizio di tale potere discrezionale non può certo contraddire le finalità e la ratio della tariffa di igiene ambientale viste in precedenza. In ogni caso, nella sentenza è ribadito che trattandosi di discrezionalità tecnica, il Comune, nel determinare la tariffa, incontra sempre il limite intrinseco della proporzionalità.
A tal proposito, secondo il collegio “appare evidente che, nel caso di specie, il criterio formale della residenza scelto dal Comune di Jesolo per diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d’imposta contraddice i caratteri e i limiti di cui si è detto” .
A sostegno di questa posizione, il Consiglio di Stato afferma che l’attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica.

Tale circostanza è, dunque, inidonea a stabilire se vi sia una maggiore o minore produzione di rifiuti.

Ad ogni modo, precisa il Collegio, anche ammettendo che possa esservi una qualche connessione tra tale circostanza e la quantità di rifiuti prodotta, si giungerebbe comunque a esiti opposti a quelli perseguiti dal Comune: infatti, è ragionevole ritenere che i soggetti residenti, abitando con continuità nel territorio comunale, producano una quantità di rifiuti notevolmente superiore rispetto a quella prodotta da chi si reca in tale Comune per brevi periodi di vacanza. (...)
 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.