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DOPO DI NOI: IL DISEGNO DI LEGGE 2016 PER LA TUTELA DEI DISABILI

Dopo di noi: il disegno di legge 2016 per la tutela dei disabili

Il testo del disegno di legge approvato al Senato per l'assistenza delle persone con disabilità prive di sostegno familiare. Analisi dei punti principali.

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L'iter della cd. Legge Dopo di Noi è stato piuttosto lungo, soprattutto data la delicatezza del tema e l'importanza di una legge che tutelasse i soggetti con disabilità grave privi del sostegno familiare come, ad esempio, nel caso di morte dei genitori. Il Ddl oggetto di esame è stato approvato dal Senato e inviato alla Camera, in attesa dell'approvazione definitiva vediamo i punti centrali della normativa.

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Scarica il testo della Legge del 22.06.2016 n. 112 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2016.

Inoltre ti segnaliamo la pubblicazione del nostro eBook "Legge Dopo di noi (eBook 2016)" contenente una panoramica puntuale di tutte le norme agevolative previste dalla Legge del 22.06.2016 n. 112.

1) Finalità della legge cd. "Dopo di noi"

Il disegno di legge 2232 approvato al Senato la scorsa settimana il 26 maggio 2016 tratta delle "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", cd legge. "Dopo di noi".

La finalità del DDL 2232 è quella di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità disciplinando: "misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire la responsabilità della loro assistenza".

Uno degli obiettivi della legge "dopo di noi" è quello di evitare l’istituzionalizzazione di queste persone, sviluppando progetti individuali. Si mira a tale risultato agevolando:

  • le erogazioni da parte di soggetti privati;
  • la stipula di polizze di assicurazione;
  • la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del Codice civile e di fondi speciali.

L'altro grande obiettivo del disegno di legge è quello di determinare livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (LEP) da garantire su tutto il territorio nazionale, prevedendo per tale motivo la costituzione di un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui al prossimo paragrafo.

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2) Istituzione del Fondo per l'assistenza di disabili e suo utilizzo

Il DDL 2232 oggetto di questo approfondimento prevede, comme detto sopra, l'istituzione di un "Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il fondo in particolare ha l'obiettivo di:

  1. attivare e potenziare programmi di intervento per favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità;
  2. realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
  3.  realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
  4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità.

Il fondo per il 2016 ha una dotazione di 90 milioni di euro; e per accedervi sarà necessaria la sussistenza dei requisiti indicati in un decreto da emanare nei prossimi 6 mesi, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociale, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Ministero della salute.

3) Detraibilità IRPEF per le spese sostenute per le polizze assicurative per disabili

Il DDL prevede espressamente l'introduzione di un aumento della detrazione IRPEF sui premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità.

Tale maggiorazione consiste nell'innalzamento a 750 euro della soglia entro cui è possibile detrarre il 19% dell'imposta lorda IRPEF ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera f) del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

4) Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali

L'art.6 del DDL 2232 prevede esenzioni e agevolazioni fiscali per i seguenti negozi giuridici:

  • trust;
  • vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili scritti nei pubblici registri con forma pubblica:
  • costituzione di fondi speciali con i beni sottoposti a vincolo di destinazione).

I requisiti per godere delle agevolazioni sui negozi giuridici sopra elencati sono i seguenti:

  1. devono essere istituiti a favore di persone con disabilità accertata;
  2. devono essere redatti con atto pubblico;
  3. devono essere istituiti per l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi,e tale finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione;
  4. devono essere identificati in un modo univoco i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli descrivendo la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; devono indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone;
  5. devono stabilire il termine finale di durata del trust o del vincolo di destinazione o del fondo speciale a carico del trustee, del gestore o del fiduciario.

5) Le agevolazioni

Previa la soddisfazione dei requisiti sopra indicati, le agevolazioni dal 2016 sono:

  1. deducibilità dal reddito complessivo del soggetto privato delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli atti a titolo gratuito effettuati nei confrotni di trust o di fondi speciali come sopra definiti, entro il 20% del reddito (fino a 100.000 euro annui).

Previa la soddisfazione dei requisiti sopra indicati, le agevolazioni dal 2017 sono:

  1. esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, del DL 262/2006,
  2. misura fissa per le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  3. esenzione dall'imposta di bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, e tutte le attestazioni poste in essere o richieste dal trustee;
  4. riduzione delle aliquote o esenzione IMU nel caso di conferimento di immobili o di diritti reali su immobili nei trust o nei fondi speciali in esame.
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Commenti

angelo - 30/06/2017

io pago le tasse x intero su tutto sono invalido e ho anhce ladikp

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