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SOCIETÀ BENEFIT: ECCO GLI STANDARD DI VALUTAZIONE

Società benefit: ecco gli standard di valutazione

Gli standard di valutazione per diventare società benefit, tanti oneri a fronte di nessuna agevolazione fiscale

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Tanti obblighi per le società benefit ma pochi vantaggi, se non un marchio di qualità. Gli obblihi e le responsabilità tuttavia sono tanti per cui si dubità che possa avere i risultati sperati dal legislatore.

Vediamo in questo articolo sommariamente quali standard sono previsti per le società benefit, in attesa che la materia venga meglio definita.

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1) Ecco gli standard che deve avere la società benefit

               L’Allegato 4 della Legge 208/2015 prevede che lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
1.     esauriente e articolato nel valutare l'impatto dell’attività della società nel perseguire la/le finalità di beneficio comune individuata/e nei confronti di persone, comunità,  territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse(i c.d. “stakeholder deboli”);
2.     sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3.     credibile perché sviluppato da un ente che:
a)     ha accesso alle o possiede le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e  ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
b)     utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare il suo standard di valutazione, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4.     trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
a)     i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
b)     le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
c)     l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
d)     il processo attraverso il quale vengono effettuate  modifiche  e aggiornamenti allo standard di valutazione;
e)     un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente che ha sviluppato lo standard per escludere eventuali conflitti di interesse.
               L’Allegato 5, invece, prescrive che la valutazione dell'impatto dell’attività della società benefit deve comprendere le  seguenti  aree  di analisi:
1.     il governo dell'impresa, per valutare il grado di trasparenza e di responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società (ovviamente quello di beneficio comune indicato nell’oggetto sociale), al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, ed al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2.     i rapporti coi lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di  retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3.     i rapporti con gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4.     l’ambiente, per valutare gli impatti su di esso dell’attività della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi  produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita del prodotto (smaltimento di ciò che rimane dello stesso).
Per dimostrare che la società benefit persegue realmente le finalità di beneficio comune che ha dichiarato di voler raggiungere, essa ha l’obbligo di redigere ogni anno una relazione concernente questa attività estranea allo scopo di lucro (quindi altruistica o solidaristica), da allegare al bilancio societario (quindi vicina, anche se differente, al “bilancio sociale” delle imprese sociali previsto dal 2° comma dell’art. 10 del Decreto Legislativo n° 155 del 2006) e che include:

a)     la descrizione degli obbiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori della società per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che ne hanno impedito o rallentato il raggiungimento;

b)     la valutazione dell’impatto generato da queste attività utilizzando lo standard di valutazione esterno descritto nell’Allegato 4 della Legge 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate dall’Allegato 5 della stessa legge che abbiamo esaminato nei due capoversi precedenti;

c)     una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obbiettivi di beneficio comune che la società intende perseguire nell’esercizio successivo (comma 382).

La relazione annuale è pubblicata sul sito Internet della società, se esistente. A tutela dei soggetti beneficiari delle attività senza scopo di lucro, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi (comma 383). Si può capire quest’ultima disposizione, per esempio, per i micro – dati relativi alle erogazioni di beneficienza ad personam (per tutelare la privacy dei beneficiari), ma non per i dati complessivi di una attività di questo tipo.

         Infine, la società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune che ha dichiarato di voler raggiungere è soggetta alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 145 del 2007, in materia di tutela dei professionisti (imprese e lavoratori autonomi) dalla pubblicità ingannevole (effettuata da altre imprese) ed alle disposizioni del Codice del consumo, contenuto nel Decreto Legislativo n° 206 del 2005, riteniamo quelle sulle pratiche commerciali scorrette (articoli da 18 a 27-quater del Dlgs 206/2007 riformati dal Decreto Legislativo n° 146 del 2007), soprattutto quelle ingannevoli nei confronti dei consumatori e delle microimprese (artt. 21, 22 e 23 del Codice del consumo). L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità Antitrust) svolge in questo caso i ruoli di tutela dei professionisti, dei consumatori e delle microimprese disciplinati, rispettivamente, dall’art. 8 del Dlgs 145/2007 e dall’art. 27 del Dlgs 206/2005, irrogando, se ricorrono le fattispecie di comportamento illecito dell’impresa previste dai due testi legislativi citati citate, le sanzioni amministrative in essi previste.

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