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TUTELA DELLE MICROIMPRESE CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

Tutela delle microimprese contro pratiche commerciali scorrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorità Antitrust), è l’organo incaricato a reprimere la pubblicità ingannevole e comparativa, vediamo come

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Sin dal 1992, in forza del Decreto Legislativo n° 74 di quell’anno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. “Autorità Antitrust”), è l’organo incaricato dell’applicazione della disciplina, contenuta nello stesso Decreto, in materia di pubblicità ingannevole e, dal 2000, in forza del Decreto Legislativo n° 67, di quella in materia di pubblicità comparativa.

Oggi queste sue competenze sono confermate ed estese a tutte le pratiche commerciali scorrette rivolte ai consumatori od alle microimprese dal Dlgs 146/2007 che ha riformato l’art. 27 del Dlgs 206/2005.

Questa competenza dell’Autorità Antitrust si estende anche alle pratiche commerciali scorrette disciplinate specificamente da disposizioni contenute in Regolamenti o Direttive comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che prevalgono sulle norme generali degli articoli da 18 a 27 - quater del Dlgs 206/2005 ai sensi del 3° comma dell’art. 19 del Codice del consumo.

È ovvio che in questi casi l’Autorità interviene per applicare queste norme speciali su specifiche pratiche commerciali scorrette. L’Autorità Antitrust esercita questa sua competenza esclusiva in base ai poteri di cui all’art. 27 del Decreto citato, che esaminiamo brevemente in questo speciale, previa acquisizione del parere (non vincolante, dato che la norma non dice nulla in proposito) dell’Autorità di regolazione competente (nei casi relativi ai settori economici in cui in cui c’è un’Autorità di regolazione, altrimenti non vi è nessun parere da acquisire).

Resta ferma la competenza dell’Autorità di settore di esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della normativa di settore che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. L’Autorità Antitrust e le Autorità di settore possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della rispettiva collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze (comma 1°-bis dell’art. 27, introdotto dalla lettera a del 6° comma dell’art. 1° del Decreto Legislativo n° 21 del 2014).

1) In caso di pratiche commerciali scorrette come si attiva l'Autorità antitrust

L’Autorità Antitrust, nel caso di pratiche commerciali scorrette rivolte ai consumatori od alle microimprese si può attivare sia d’ufficio, sia a seguito di una istanza (denuncia) di parte (art. 27, 2° comma) che può essere effettuata da “ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse”, vale a dire:

  1. singoli consumatori (come si ricava dal termine “soggetto”, cioè persona fisica);
  2. microimprese a cui è stata estesa questa tutela dall’art. 7 del DL 1/2012;
  3. associazioni di consumatori (tutte e non solo quelle rappresentative a livello nazionale inserite nell’elenco tenuto dal Ministero delle Attività Produttive di cui all’art. 137 del Dlgs 206/2005 e che fu istituito dall’art. 5 della Legge n° 281 del 1998, abrogata dallo stesso Decreto);
  4. imprese concorrenti di quelle che effettuano queste pratiche commerciali scorrette, soprattutto qualora esse siano suscettibili di raggiungere e danneggiare non un singolo, ma una pluralità di consumatori o di microimprese (come, per esempio, le pratiche della pubblicità ingannevole e comparativa illecita);
  5. ogni Pubblica Amministrazione che ne ha interesse in relazione ai propri fini istituzionali (come, per esempio, il Ministero dello Sviluppo Economico, già dell’Industria e poi delle Attività Produttive, od una Camera di Commercio, ma anche una Regione od una Provincia od un Comune), anche su denuncia o segnalazione del pubblico (cittadini, imprese, associazioni di consumatori).

Questi soggetti possono anche intervenire nel procedimento avviato dall’Autorità per accertare la scorrettezza della pratica commerciale, inoltrando apposita richiesta scritta (art. 10 del Regolamento n° 17589 dell’Autorità Antitrust).

L’Autorità Antitrust si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi che le derivano dal Regolamento CE n° 2006 del 2004 sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e può farlo anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere, dato che il suo intervento è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito il professionista che opera con pratiche commerciali scorrette od in un altro Stato membro (sempre 2° comma dell’art. 27 del Dlgs 206/2005).

La denuncia, da cui parte l’istruttoria dell’Autorità, deve contenere i dati identificativi del denunciante (non sono ammissibili denunce anonime), la copia o, se questa non può essere allegata, l’indicazione puntuale della pratica commerciale denunciata ed i motivi per i quali la si ritiene scorretta ai sensi del Dlgs 206/2005 riformato dal Dlgs 146/2007.

L’indirizzo a cui inviare la denuncia in carta semplice con raccomandata con avviso di ricevimento è: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Piazza G. Verdi, 6/A – 00198 ROMA. La denuncia di, almeno, la segnalazione di una pratica commerciale ritenuta scorretta può essere fatta anche al numero verde 800 - 1 - 6666 – 1, attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Nel caso di pubblicità ingannevole o comparativa illecita l’Autorità Antitrust può richiedere la copia del messaggio pubblicitario ingannevole o illecito all’operatore pubblicitario od al proprietario del mezzo di diffusione, avvalendosi, nel caso di inottemperanza di questi, dei poteri previsti dall’art. 14, commi 2°, 3° e 4° della Legge n° 287 del 1990, per ottenerlo coattivamente.
Inoltre, per lo svolgimento di questi suoi compiti l’Autorità Antitrust può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per gli accertamenti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRES (2° comma dell’art. 27 del Dlgs 206/2005).

Questa norma comporta un grande potenziamento dell’attività di indagine e di accertamento dell’Autorità, che, prima del Dlgs 146/2007 e per la sola pubblicità ingannevole e comparativa illecita, poteva avvalersi soltanto del proprio personale.

Ma anche il personale dell’Autorità Antitrust ha un potere ispettivo, disciplinato dall’art. 14 del Regolamento dell’Autorità n° 17589 (su cui vedi oltre in questo paragrafo), da esercitare su autorizzazione scritta del Presidente e dei quattro Componenti il Collegio dell’Autorità presso “chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali (su qualsiasi supporto essi siano: cartaceo, digitale, fotografico, cinematografico, ecc.) utili ai fini dell’istruttoria” del procedimento volto ad accertare la scorrettezza della pratica commerciale. L’autorizzazione deve indicare in modo preciso l’oggetto dell’accertamento.
Non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al 4° comma dell’art. 27 del Dlgs 206/2005, l’opposizione di:

a) vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o da prescrizioni interne, anche orali;
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali od amministrative;
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale od industriale, salvo i casi in cui l’Autorità riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo dall’interessato con apposita richiesta scritta (art. 11, comma 7° del Regolamento).

I funzionari dell’Autorità Antitrust hanno i seguenti poteri ispettivi:

1) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all’attività aziendale oggetto dell’indagine;
2) controllare i documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria e prenderne copia;
3) richiedere informazioni o spiegazioni orali

Dello svolgimento delle attività ispettive si deve redigere processo verbale.

L'articolo è un estratto dell'ebook La tutela delle piccole imprese (eBook 2015) che esamina la disciplina che tutela le piccole e medie imprese nelle relazioni economiche con imprese di dimensioni superiori.

2) Come procede l'Autorità in caso di accertata pratica commerciale scorretta

Se l’Autorità accerta la scorrettezza della pratica commerciale, può imporre con decisione motivata al professionista il divieto di diffondere o di continuare la diffusione di essa e, per eliminare gli effetti prodotti dalla stessa pratica, l’obbligo di rendere pubblica la decisione dell’Autorità (anche per estratto) a sue spese a mezzo stampa, oppure attraverso la radio o la televisione, nonché, eventualmente, attraverso la diffusione di un’apposita dichiarazione di rettifica.

A questi provvedimenti si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria, che, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, può andare da 5.000 a 5.000.000 di Euro e che, nel caso la pratica commerciale scorretta possa comportare un pericolo per la salute o la sicurezza dei consumatori oppure sia rivolta a bambini e adolescenti, non può essere inferiore a 50.000 Euro (art. 27, commi 2°, 8° e 9°, del Dlgs 206/2005).

Nelle more del procedimento, l’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pratica commerciale ritenuta scorretta in caso di particolare urgenza (art. 27, comma 3°).

Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali (pubblicità od altro) inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3° ed 8° dell’art. 27, assegna per l’esecuzione di essi un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento (comma 10°).

Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità l’Autorità può non procedere all’accertamento dell’infrazione se ottiene dal professionista responsabile della pratica commerciale scorretta il suo idoneo impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i motivi della sua illegittimità. In tal caso, l’Autorità può anche obbligare il professionista alla pubblicazione a sue spese della dichiarazione di assunzione dell’impegno in questione (art. 27, comma 7°). Se il professionista non rispetterà gli impegni presi, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio dall’Autorità.

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