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REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO: DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2018

Regime contributivo agevolato: domanda entro il 28 febbraio 2018

Gli imprenditori iscritti alla Gestione artigiani e commercianti possono fare domanda all'INPS per il regime contributivo agevolato

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Gli imprenditori che applicano il  regime fiscale forfetario (L. 190/2014), obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato". La riduzione della contribuzione è pari al 35%, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente. Per fruire dell'agevolazione occorre fare apposita domanda all'INPS entro il 28.02.2018. Coloro che, invece, abbiano già fruito dell'agevolazione nel 2017, e intendano continuare a beneficiarne, non dovranno ripresentare la domanda.

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Per sapere se possiedi i requisiti per accedere al regime fiscale agevolato forfetario vai allo speciale del 29.01.2016 "Regime forfetario: le novità dal 2016 e le risposte di Telefisco"
 

1) Regime contributivo agevolato: opzione per chi era già in attività nel 2017

I soggetti già in attività al 31 gennaio 2017 devono compilare il modello telematico disponibile sul sito internet dell'Inps, nella sezione "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti ", entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (quindi entro il 28.2.2018 per aderire al regime nel 2018).

Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).

Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.

2) Regime contributivo agevolato: nuova attività dal 2018

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa a partire dal 1° gennaio 2018, e presumono di possedere i requisiti richiesti per usufruire del regime  contributivo agevolato, devono presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
In questo caso non viene fissato un termine preciso, ma la richiesta deve essere tempestiva.
Nella circolare n. 29 del 10.02.2015 l'INPS ha chiarito che se la domanda perviene all'INPS:
  • entro la data di avvio della prima elaborazione utile ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;
  • in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.

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3) Schema di sintesi per l'adesione al regime contributivo agevolato

Soggetti che esercitano un'attività
al 31 gennaio 2017
Soggetti che iniziano un'attività
dal 1° gennaio 2018
Con posizione previdenziale aperta presso l'Inps
Senza posizione previdenziale aperta presso l'Inps
Domanda telematica
Domanda cartacea
Domanda telematica
Entro il 28 febbraio 2018
Entro il più breve termine da quando è stata ricevuta la delibera di avvenuta iscrizione alla gestione di previdenza

Allegati

Messaggio Inps 286_2016
Circolare INPS 35 del 19.02.2016
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Commenti

Franco - 22/02/2019

I limiti reddituali per l'accesso al beneficio del regime contributivo agevolato, sono aumentati a 65mila euro indifferentemente dal codice attività come il nuovo regime forfettario, oppure sono rimasti i limiti reddituali differenti per codice attività dettagliati nella tabella allegata alla legge di stabilità 2015?

Raffaelo - 07/03/2016

Salve, ho aperto la partita IVA il 21/02/2016, e per un errore mi hanno fatto la apertura con il regime ordinario. Il giorno seguinte sono andato alla agenzia delle entrate e ho detto che era un errore che avevo dirito e volevo aprire nel regime forfetario. Il dipendente della Agenzia delle entrate mi ha risposto che non aveva bisogno di fare nulla semplicimente nelle fature inserire la legge del nuovo regime ??? non sono convinto´? e cosa devo scrivere?

Michelangelo - 11/09/2015

Sono già iscritto alla gestione separata dei contributi Inps (attualmente come co.co.pro., qualche anno fa lo ero come contribuente minimo); ora leggo che il regime agevolato forfetario prevede il versamento alle gestioni artigiani e commercianti. E' la stessa o è altra cosa? E quali sono le aliquote? Grazie

Claudio - 27/07/2015

Salve, nel caso per ragioni personali, si voglia aderire al nuovo regime forfettario partito nel 2015, avendone i requisiti richiesti, è possibile non optare per il regime contributivo agevolato, mantenendo il sistema tradizionale che prevede l'applicazione dei minimi contributivi in maniera da avere una copertura contributiva dell'intero anno?

Stefano - 08/09/2016

Salve sto aprendo la Partita Iva con il nuovo regime forfetario. Una domanda: aprendola nel mese di Settembre con un codice Ateco 71 e quindi un importo fatturabile annuo di 30.000 Euro, l'importo fatturabile da qui a fine anno è rapportato ai mesi o è comunque di 30.000 Euro? Grazie

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