HOME

/

FISCO

/

VOLUNTARY DISCLOSURE

/

COME COMPILARE IL MODELLO PER ACCEDERE ALLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

Come compilare il modello per accedere alla collaborazione volontaria

Un guida per la compilazione del modello per la "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria"- Il frontespizio - Il quadro VD: relativo al dettaglio delle consistenze di cui si chiede la regolarizzazione - Il format per la redazione della relazione di accompagnamento.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il frontespizio

Nel frontespizio dovrà essere indicata la tipologia di collaborazione richiesta (nazionale o internazionale) dando atto, eventualmente, anche della valore integrativo dell'istanza.

Nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute all'estero sarà sufficiente barrare la sola casella “Internazionale (comma 1)”
Dovranno essere inseriti, poi, i dati del contribuente che presenta l'istanza compilando l'apposito riquadro a seconda della natura giuridica del soggetto.

Il riquadro relativo ai dati del rappresentante deve essere compilato soltanto nel caso in cui chi firma la richiesta non è il richiedente ma, appunto, il suo rappresentante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il “Codice carica” corrispondente e i dati anagrafici richiesti.

Se la richiesta è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo “Codice fiscale società” e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

Il contribuente potrà avvalersi dell'assistenza di un professionista per lo svolgimento delle incombenze legate alla procedura ed optare, eventualmente, per la ricezione di tutte le comunicazioni presso il domicilio del professionista barrando l'apposita casella “ invio comunicazioni al professionista”. In tal caso il professionista dovrà necessariamente sottoscrivere l'istanza. Nella stessa ipotesi i dati di contatto alla voce “recapiti” saranno quelli del professionista incaricato; diversamente, saranno indicati i recapiti dell'interessato.

Nel frontespizio è prevista un apposita area dedicata all'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imponibile nella misura percentuale del 5 per cento annuo del valore complessivo delle attività oggetto di emersione alla fine di ciascun anno con aliquota del 27 per cento.

La casella dovrà essere barrata se si intende fruire della predetta modalità di tassazione prevista dal comma 8 dell'art. 5 quinquies , d. l. n.167 del 1990.

L' opzione può essere esercitata solo nel caso in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie, al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

Quanto alle sezioni conclusive che compongono il frontespizio, l'istanza contiene un apposito spazio per la firma del richiedente o del suo rappresentante con indicazione del numero moduli presentati e delle sezioni compilate.
Il modello contiene, da ultimo, uno spazio riservato agli intermediari che provvedano all'invio telematico dell'istanza in luogo del contribuente. In tal caso l'intermediario dovrà compilare l'apposito campo dedicato sottoscrivendo l'impegno alla trasmissione del modello.

1) Come compilare il modello per la Voluntary Disclosure: il quadro VD

Il quadro VD

Il quadro relativo al dettaglio delle consistenze di cui si chiede la regolarizzazione è composto da cinque sezioni comprensive di un quadro per la determinazione dell'eventuale imponibile oggetto di emersione (Sezione V).
Nel caso in cui lo spazio disponibile nel modello non sia sufficiente per indicare i dati da inserire, occorrerà compilare altri moduli dandone atto nell'apposita casella situata nel frontespizio.

Sezione I, soggetti collegati.
In questa sezione dovrà essere indicato il codice fiscale dei soggetti che presentano un collegamento con l'attività o gli importi, in relazione ai quali ci si intende avvalere della procedura di collaborazione volontaria.
Specificamente:

  • in colonna 1 , sarà indicato il codice fiscale dei soggetti il cui “collegamento” sia riferibile alle attività finanziarie o patrimoniali estere oggetto di emersione;
  • in colonna 2 , sarà indicato il codice fiscale dei soggetti il cui “collegamento”, ancorché non riferibile ad attività estere, sia riconducibile agli importi che formano oggetto di emersione.

L'Ufficio ha precisato inoltre che sarà oggetto di indicazione anche il codice fiscale dei soggetti collegati (cointestatari del conto corrente o collegati all'origine della provvista)i cui dati sono rinvenibili dalla documentazione allegata alla relazione di accompagnamento.

Deve segnalarsi che le richieste dell'Ufficio non sembrano essere in linea con la finalità perseguita e cioè quella di “ consentire, per ciascun periodo d'imposta, la ripartizione ai sensi del comma 9 dell'art. 5-quinquies del decreto legge n. 167 del 1990 delle disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità ”. Il concetto di collegamento introdotto dall'Ufficio, infatti, è ben più ampio del concetto di disponibilità dell'attività estera oggetto di emersione.

Non pochi problemi, poi, potrebbero sorgere per i soggetti classificabili come titolari effettivi delle attività estere, onerati degli obblighi di monitoraggio soltanto dal periodo di imposta 2013, quando a presentare l'istanza di collaborazione sia uno o più soggetti formalmente obbligati secondo la disciplina precedente (si pensi ai beneficiari del Trust).

Sezione II attività estere oggetto di emersione.
Nei righi da VD5 a VD14 dovrà essere indicato, in relazione a ciascun periodo d'imposta, il valore complessivo delle attività estere oggetto di emersione. L'Agenzia ha precisato i valori indicati dovranno essere riferiti a tutte le annualità per le quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, tenendo conto anche del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009.

Per la valorizzazione delle attività dovrà tenersi conto dei criteri individuati nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW di UNICO relative a ciascun periodo di imposta interessato.

L'Ufficio, inoltre, rammenta il disposto dell'art. 5 quinquies , comma 9, d.l. n. 167/1990, secondo cui “la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.”

Ciò implica che la compilazione della Sezione II dovrà tenere conto, coerentemente con le indicazioni da riportare in Sezione I, dell'esistenza di possibili soggetti collegati salva la prova contraria, documentata, offerta dal contribuente.

Le attività da indicare dovranno essere ripartite, in base al paese in cui sono detenute, tra le colonne della sezione a come segue:

  • in colonna 1 , saranno indicate le attività detenute in paesi black list;
  • in colonna 2 , dovranno essere indicate le attività detenute in paesi black list che abbiano sottoscritto con l'Italia un accordo sullo scambio di informazioni conforme all'art. 26 del modello convenzionale OCSE (sul punto è appena il caso di precisare che i termini previsti dalla normativa sulla collaborazione volontaria per la sottoscrizione degli accordi sullo scambio di informazioni saranno pendenti fino al 02.03.2014);
  • in colonna 3 , saranno indicate le attività detenute in paesi diversi da quelli black list.

Sezione III, nuovi investimenti all'estero.
Saranno oggetto di rilevamento al rigo VD15 tutti gli eventuali apporti di capitale, cioè qualsiasi somma o valore impiegato per l'acquisto o l'incremento dell'attività estera, relativi alle consistenze oggetto della collaborazione volontaria. L'Agenzia ha cura di specificare che non costituiscono apporti di capitale i frutti delle attività estere.
Gli apporti dovranno essere complessivamente indicati per ciascun anno d'imposta e, qualora effettuati in valuta estera dovrà esserne indicato il controvalore in Euro ricavato sulla base dei valori di cambio, utilizzati per la compilazione del Quadro RW di UNICO, riportati nei relativi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sezione IV attività estere alla data di emersione.
La Sezione IV del Quadro VD consentirà all'Ufficio di prendere contezza del luogo in cui le attività sono detenute all'atto della presentazione della domanda e del luogo in cui le stesse saranno detenute successivamente.
La compilazione del quadro in esame, dall'altro lato, consentirà al contribuente di fruire dei diversi regimi di accertamento e sanzionatori che la disciplina del rimpatrio prevede in ragione del comportamento più o meno “trasparente” tenuto dal contribuente durante la procedura.

In colonna 1 del rigo VD16 dovrà essere indicato il valore complessivo delle consistenze oggetto di emersione (investimenti e attività estere di natura finanziaria) ancora detenute all'estero alla data di presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
Il valore delle attività alla data di presentazione dell'istanza (espresso in Euro) dovrà essere calcolato secondo le regole previste per la compilazione del Quadro RW del Modello Unico 2014.

Nelle colonne 2, 4 e 13, troveranno allocazione gli investimenti e le attività estere oggetto di emersione in relazione alle quali sussistono i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 5-quinquies d.l. n. 167/1990.

Sarà indicato, quindi:

  • in colonna 2 , il valore delle attività di cui alla colonna 1, che, presentando la richiesta, sono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
  • in colonna 3 , la parte dell'importo indicato nella colonna 2 che fa riferimento alle attività che sono trasferite in Italia;
  • in colonna 4 , il valore delle attività di cui alla colonna 1, oggetto della procedura di regolarizzazione, in relazione alle quali, venga rilasciata, all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; il dichiarante allegherà, altresì, copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, al messaggio di posta elettronica certificata con cui si forniscono, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, i “documenti e le informazioni”;
  • in colonna 13 , il valore delle attività oggetto della procedura di regolarizzazione che, alla data di presentazione della richiesta, erano già detenute in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia;
  • in colonna 14 , la parte dell'importo indicato nella colonna 13 che fa riferimento alle attività che erano già detenute in Italia.

Nelle colonne 5, 7, 9 e 11 e 6, 8, 10 e 12 , dovranno essere indicati i codici identificativi dei paesi e la quota di ripartizione percentuale dell'ammontare totale delle attività indicate in colonna 1.

Sezione V, maggiori imponibili e ritenute non operate.
Nella sezione in esame tutti coloro che presenteranno l'istanza per l'accesso alla collaborazione volontaria dovranno indicare, per ciascun periodo d'imposta e con riferimento alle attività oggetto di emersione, i maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, le maggiori ritenute e i maggiori contributi previdenziali.

L'Ufficio ha precisato che dovranno essere allegati i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili in base a quanto richiesto dall'art. 5 quater , comma 1, lett. a) del d.l. n. 167/1990, introdotto dalla legge n. 186/2014.
Secondo le istruzioni fornite dell'Agenzia, nei righi da VD17 a VD26, il contribuente indicherà:

  • in colonna 1 , i maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o IRES;
  • in colonna 2 , rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad IRPEF o ad IRES la parte prodotta all'estero;
  • in colonna 3 , il maggior valore della base imponibile rilevante ai fini IRAP;
  • in colonna 4 , l'ammontare del maggior imponibile ai fini IVA;
  • in colonna 5 , l'ammontare delle maggiori ritenute a titolo d'acconto o d'imposta che avrebbero dovuto essere indicate nel Modello 770 semplificato o in quello ordinario;
  • in colonna 6 , i maggiori contributi previdenziali di cui all'art. 5 quater , comma, 1 lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990 e all'art. 1, comma 2, della legge n. 186 del 2014;
  • in colonna 7 , i maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES.
    Nella stessa colonna troveranno spazio i rendimenti delle attività detenute all'estero determinati secondo il regime opzionale di cui al comma 8 dell'art. 5 quinquies del decreto legge 167 del 1990;
  • in colonna 8 , rispetto ai maggiori redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRES indicati in colonna 7 per il medesimo periodo di imposta, la parte prodotta all'estero.

Il format per la redazione della relazione di accompagnamento.

Nessuna particolare prescrizione, se non relativamente agli aspetti digitali illustrati, circa gli aspetti formali della relazione di accompagnamento.
Alcune precisazioni riguardano il contenuto e l'impostazione della relazione ricalcata sulla struttura del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione.

In linea di massima la relazione di accompagnamento dovrà essere strutturata in sette punti e, per ciascuno di essi, nella trattazione dovrà essere richiamata ed elencata la relativa documentazione prodotta in allegato.

Con riferimento ai documenti allegati redatti in lingua straniera, sarà necessaria una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; nei casi di documenti redatti in lingue diverse dalle precedenti, sarà necessaria una traduzione giurata.

Nessuna traduzione sarà necessaria per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano per i documenti prodotti in lingua francese o in tedesco. Analoghe considerazioni valgono per i contribuenti, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla minoranza slovena per la documentazione prodotta in tale lingua.

Il format di riferimento potrà essere arricchito con ulteriori dati che dovessero risultare utili ai fini della procedura. Inoltre, può essere utilizzato, per le parti che risultano compatibili, anche in caso di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale, disciplinata dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

  1. In dettaglio, il format presentato dall'Agenzia delle Entrate, si compone di una “parte introduttiva” contenente un prospetto riconciliativo tra documentazione presentata in allegato e quanto dichiarato nel modello per l'accesso alla procedura. In caso di integrazione dell'istanza, precisa l'Ufficio, il prospetto riconciliativo dovrà essere aggiornato con evidenza delle modifiche apportate. Dovrà anche essere tratteggiato un quadro generale dei fatti rilevanti oggetto di emersione, in particolare, dovranno essere chiariti gli anni interessati dall'emersione ed il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.
  2. La relazione conterrà anche una sezione dedicata ai “soggetti collegati” nella quale saranno fornite informazioni di dettaglio coerentemente con i dati riportati in Sezione I della richiesta precedentemente trasmessa.
  3. Il contribuente, o il professionista che lo assiste, dovrà riportare, in un'altra sezione della relazione riguardante alle “attività estere” , il dettaglio delle attività indicate nella Sezione II del modello di richiesta, predisponendo una distinta delle stesse. Per facilitare il successivo riferimento ai relativi documenti allegati, ciascuna attività elencata nella distinta sarà identificata con un codice progressivo da A01. Nello stesso contesto, per le annualità accertabili, dovranno essere riportate tutte le informazioni relative agli apporti, indicati in Sezione III del Modello di richiesta, corredate dalla documentazione in allegato.
  4. Richiesta, inoltre, l'illustrazione in dettaglio de i “ redditi correlati alle attività estere” , derivanti cioè, dall'utilizzazione a qualsiasi titolo o dalla dismissione delle attività estere oggetto di emersione con elenco dei relativi documenti allegati.
  5. Le informazioni necessarie per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 5 quinquies , comma 4 del decreto legge n. 167 del 1990, saranno oggetto di specifica trattazione nella sezione relativa alle “ attività estere alla data di emersione ” nella quale saranno illustrati i valori indicati nella Sezione IV del modello di richiesta con elenco dei relativi documenti allegati.
  6. Un paragrafo della relazione sarà destinato ai “ maggiori imponibili e ritenute non operate” , oggetto di indicazione nella Sezione V del modello di richiesta, in cui, per ciascun annualità d'imposta, sarà esplicitata la composizione dei valori relativi ai maggiori redditi rilevanti ai fini delle imposte e delle ritenute evase.
  7. Nella relazione, infine, dovranno essere esplicitati gli effetti delle eventuali dichiarazioni riservate di cui all'art. 13 bis , d. l. n. 78/2009 di cui il contribuente intende avvalersi con rinvio puntuale alla documentazione prodotta.
In allegato l'articolo completo in pdf con le immagini del modello.

Allegato

Come compilare il modello della dichiarazione volontaria
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CRIPTOVALUTE · 28/11/2023 Regolarizzazione criptovalute: invio istanze entro il 30.11

Ecco il modello per regolarazzare le cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 e non indicate in RW: invio entro il 30 novembre 2023

Regolarizzazione criptovalute: invio istanze entro il 30.11

Ecco il modello per regolarazzare le cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021 e non indicate in RW: invio entro il 30 novembre 2023

Criptovalute, anzi cripto-attività: ecco la voluntary disclosure

La Legge di bilancio prevede una nuova procedura che interesserà le criptovalute, sia per le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio sia per i redditi realizzati

Linee guida delle Entrate su servizi online, rimborsi e evasione fiscale

Le Entrate con Circolare n 21 spiegano le attività di potenziamento dei servizi online, dei rimborsi e controlli anti frode

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.