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RIENTRO DI CAPITALI CON COLLABORAZIONE VOLONTARIA “VOLUNTARY DISCLOSURE”

Rientro di capitali con Collaborazione Volontaria “Voluntary Disclosure”

Questioni aperte per il rientro dei capitali dopo l’entrata in vigore della Legge n. 186/2014 sulla “Voluntary Disclosure” : per le istanze di collaborazione presentate dopo il 28.03.2014, possibili effetti discriminatori.

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La procedura di collaborazione volontaria, nota con il nome di voluntary disclosure, rappresenta, per coloro che vorranno fruirne, l’occasione per regolarizzare - e dichiarare in Italia entro il 30.09.2015 - i propri investimenti esteri detenuti in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale con il vantaggio di sanzioni ridotte fino alla metà del minimo edittale, per una “spesa complessiva” stimata che mediamente si aggira tra il 10% ed il 15% degli investimenti regolarizzati.
La procedura per il rientro dei capitali "voluntary disclosure", precedentemente disciplinata dall’art. 1, d.l. n. 4 del 28.01.2014, poi soppresso in sede di conversione (legge n. 50 del 28.03.2014) è attualmente regolata dagli art. 5 quater e seguenti del d.l. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990, introdotti dall’art. 1, legge n. 186 del 15.12.2014, in vigore dal 01.01.2015.

1) Il problema delle istanze per il rientro di capitali presentate dopo il 28 marzo 2014

La cronaca specializzata degli ultimi mesi ha sviscerato il tema e svariati studi professionali hanno già sperimentato i primissimi effetti del procedimento con alcune difficoltà; prima tra tutte il gap normativo generato dalla soppressione, in sede di conversione, della precedente disciplina del d.l. n. 4/2014.
Si è verificato, infatti, che numerose istanze sono state presentate successivamente alla soppressione della normativa recata dal d.l. n. 4/2014.
L’art. 1, del d.l. n. 4 del 28.01.2014, infatti, non è stato convertito con la successiva legge n. 50 del 28.03.2014 che ha fatto salvi soltanto gli effetti delle istanze presentate nel periodo di vigenza del decreto.
Dal 29.02.1014, in definitiva, la precedente disciplina premiale non sarebbe applicabile.
In attesa di un imminente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate volto a fare chiarezza sui molteplici punti dubbi della nuova normativa gli Uffici hanno intanto cominciato a notificare i primi atti di accertamento sulla base del previgente regime normativo, quello ex art. 1, d.l. n. 4/2014, e sulla base della normativa ordinaria per le istanze presentate successivamente al 28.03.2014.
Tutti coloro che hanno presentato l’istanza successivamente alla soppressione della precedente normativa e prima dell’entrata in vigore della legge n. 186/2014, subiscono, quindi, un trattamento deteriore e discriminatorio rispetto alla moltitudine di soggetti che hanno aderito alla procedura dal 01.01.2015.
Nel frattempo non è ancora stato introdotto il modello dichiarativo utilizzabile per la presentazione dell’Istanza ai sensi della nuova disciplina.
C’è di più: infatti, non è spirato il termine di sessanta giorni dettato dalle disposizioni oggi in vigore per consentire agli Stati interessati di stipulare convenzioni per lo scambio di informazioni sulla base dell’art. 26, Mod. conv. OCSE, all’esito delle quali conseguirebbe una riduzione delle sanzioni applicabili per le violazioni della normativa sul monitoraggio (di base il 3% suscettibile dell’ulteriore riduzione alla metà del minimo edittale) e la possibilità di non incorrere nel raddoppio delle annualità accertabili.
Un caso attuale è dato dall’imminente conclusione degli accordi con la Confederazione Svizzera e con il Principato di Monaco.
Per quanto riguarda le istanze presentate dal 29.03.2014, fuori dall’ambito applicativo della precedente disciplina (soppressa) del d.l. n. 4/2014, si ritiene che l’Ufficio possa comunque applicare la nuova normativa, in vigore dal 01.01.2015, e gli effetti premiali de essa derivanti.
Può essere avanzata l’ipotesi che la circostanza in esame integri un caso di diritto sopravvenuto (jus superveniens) e che, come tale, la nuova norma si applichi a tutti i rapporti non esauriti (quindi anche per i casi in cui siano già stati notificati gli avvisi di accertamento a seguito dell’istanza del contribuente e siano ancora pendenti i termini per proporre ricorso) anche - e sostanzialmente - in virtù del principio del favor rei (cioè dalla necessità di applicare la norma sanzionatoria più favorevole ai sensi dell’art. 3, d.l.gs. n. 472/1997).
Del resto non appare ragionevole escludere l’applicabilità della disciplina appena entrata in vigore argomentando circa la natura speciale della materia regolata; ciò alla luce dell’identità sostanziale delle condotte collaborative poste in essere dai contribuenti anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 186/2014.
Sul punto si può osservare, inoltre, che la nuova disciplina sulla collaborazione volontaria non detta alcun termine iniziale per la presentazione delle istanze di collaborazione né sanziona in alcun modo le istanze presentate su modelli diversi da quelli non ancora ufficializzati a cura dell’Agenzia. Tale impianto, per altro, poteva essere ricavato anche dalle precedenti disposizioni del d.l. n. 4/2014.
La nuova procedura di collaborazione poi, come già rilevato, detta un termine di 60 giorni per consentire la stipulazione di accordi collaborativi tra l’Italia e gli altri Stati esteri che potrebbero sensibilmente variare l’ammontare delle sanzioni irrogabili e delle imposte accertabili.
Tale possibilità, indicata all’art. 5 quinquies, comma 7, del d.l. n. 167/1990, introdotto dalla legge n. 186/2014, potrebbe addirittura fungere da condizione sospensiva per l’Amministrazione finanzia. Questa, pertanto, sarebbe obbligata ad attendere il termine di legge suindicato prima di procedere alla determinazione dei periodi di imposta accertabili ed alla conseguente quantificazione degli importi da versare.
Se, all’atto della presentazione dell’istanza, l’autodenuncia non era premiata normativamente per carenza di una disciplina ad hoc ed oggi, invece, la stessa condotta è premiata ed incentivata dal legislatore, appare ragionevole applicare il diritto sopravvenuto a tutti i soggetti che hanno chiesto all’Amministrazione di regolarizzare la propria posizione anche prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Ciò, sempre che il rapporto tributario non sia divenuto definitivo.

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