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DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ENTRO IL 31 GENNAIO 2016

Dichiarazione imposta di bollo virtuale entro il 31 gennaio 2016

La dichiarazione dell'imposta di bollo virtuale, per gli atti e documenti emessi nel 2015, deve essere trasmessa entro il 31 gennaio con un nuovo modello

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Entro il prossimo 31 gennaio, gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare l'apposita dichiarazione relativamente agli atti e documenti emessi nel 2015.

Il modello da utilizzare è stato rinnovato in quanto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015, è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale rispetto a quello precedentemente approvato con provvedimento del 14.11.2014.

Il nuovo modello, da inviare in via telematica:

  • consente a banche, poste e società finanziarie, a seguito dell'interpretazione fornita dalla Circolare n. 16/E/2015, di indicare la modalità scelta di scomputo dell'acconto effettivamente versato nell'anno di riferimento della dichiarazione: se sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo;
  • deve essere ora utilizzato anche per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione, in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.

1) L'imposta di bollo e l'assolvimento in modo virtuale

In generale, l'imposta di bollo può essere pagata:
  • acquistando presso un intermediario convenzionato (es.: tabaccheria) un apposito contrassegno;
  • in modo virtuale.
Il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale trova la sua disciplina nell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che stabilisce la possibilità, per determinate categorie di atti e documenti e previa apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria, di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anziché in modo ordinario o straordinario.
In particolare, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. L'Ufficio, ricevuta la domanda, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta "dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione ed il 31 dicembre", ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Gli atti ed i documenti per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione devono recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
L'autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
Entro il mese di gennaio, poi, il contribuente deve presentare una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, "degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta", nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
Pertanto, per gli atti e documenti emessi nel 2015, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2016.
Inoltre, come introdotto ad opera della Legge di Stabilità 2014, la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Sulla base di tale dichiarazione, poi, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

2) Dichiarazione imposta di bollo virtuale: il nuovo modello

Come detto, la dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Per dare attuazione a tale novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento direttoriale del 14 novembre 2014, aveva approvato tale modello (“Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale), insieme alle relative istruzioni per la compilazione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Tuttavia, con il provvedimento direttoriale del 17.12.2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che aggiorna e sostituisce il precedente.

L'approvazione di un nuovo modello si è resa necessaria per inserire alcuni importanti aggiornamenti:

  • è stato introdotto, nel quadro C ("Versamenti effettuati"), un apposito rigo per consentire a banche, Poste, enti e società finanziarie e imprese di assicurazioni, di scegliere la modalità di scomputo dell’acconto versato nell’anno di riferimento della dichiarazione:
    • se sulle rate bimestrali;
    • se sull'acconto dovuto per l'anno successivo;
    • se sulle rate bimestrali e anche sull'acconto dovuto per l'anno successivo.

Ciò a seguito dell'interpretazione dell'art. 15-bis del D.P.R. n. 642/1972 fornita dalla Circolare n. 16/E/2015, la quale ha chiarito che tali soggetti, per “esigenze di liquidità”, possono, scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno precedente sulle rate bimestrali e/o sull’acconto per l’anno successivo, in base alla scelta che essi effettuano direttamente nella dichiarazione annuale.

  • sono stati introdotti nuovi codici per l’indicazione che trattasi di dichiarazione “a zero” consuntiva, o "a zero" in caso di rinunzia o "a zero" in presenza di operazioni straordinarie.

Infatti, terminato il periodo transitorio (01.01.2015 - 31.12.2015), in cui, in caso di rinuncia all’autorizzazione, anche a seguito di un'operazione straordinaria, le dichiarazioni dovevano essere presentate ancora in formato cartaceo presso l’ufficio territoriale competente, dal 2016 il modello di dichiarazione imposta di bollo virtuale deve essere inviato per via telematica anche per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione, in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.

Il modello si compone ora, quindi, di un Frontespizio e 3 quadri (anziché 4):

  • quadro A: Atti e documenti soggetti a imposta fissa;
  • quadro B: Atti e documenti soggetti a imposta variabile;
  • quadro C: Versamenti effettuati.

3) Dichiarazione imposta di bollo virtuale: termini e modalità di invio

Tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1° gennaio 2016. In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2015, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 31.01.2016.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’interessato ovvero tramite uno degli intermediari abilitati al servizio Entratel (es.: professionisti e Caf).
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