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RIMBORSO IVA PRIORITARIO, SI ALLARGA LA PLATEA

Rimborso IVA prioritario, si allarga la platea

Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Con decreto MEF 10.07.2014 sono stati ammessi anche i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.

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A partire dalla richiesta di rimborso infrannuale (modello IVA TR) relativa al 3° trimestre 2014, da presentare entro il 31.10.2014, potranno richiedere il rimborso IVA infrannuale in via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta, anche i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi. E' quanto ha stabilito il Decreto del Ministero dell'Economia del 10.07.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2014. La nuova categoria di soggetti si aggiunge alle altre quattro categorie di contribuenti già ammessi al rimborso IVA prioritario con precedenti decreti.

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1) Il rimborso IVA in via prioritaria

I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2014 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano, nel singolo trimestre, determinati requisiti, possono, in base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, richiedere il rimborso del credito Iva, ovvero portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.
Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la compensazione è necessario presentare un’apposita istanza con il modello IVA TR.
Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta, secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
Dal 2007 ad oggi sono state individuate quattro categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
  • subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007);
  • operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti "ferrosi" (D.M. 25.05.2007) - codice ATECOFIN 2004 37.10.1, corrispondente al nuovo codice ATECO 2007 38.32.10;
  • operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.07.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.43.0, corrispondente al codice ATECO 2007 24.43.00;
  • soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (D.M. 21.12.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.42.0, corrispondente al codice ATECO 2007 24.42.00.
Ora, con il Decreto MEF del 10.07.2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2014), è stata individuata una nuova categoria di contribuenti a cui spetta il rimborso IVA prioritaria. Sono i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, aventi codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09.
Per tali contribuenti, sarà possibile chiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2014, quindi a partire dal modello IVA TR da presentare entro il 31.10.2014.
CONTRIBUENTI A CUI SPETTA IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA
Categoria
Codice ATECO 2007
Decreto
Subappaltatori edili che applicano il reverse charge
Decreto MEF 22.03.2007
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.10
Decreto MEF 25.05.2007
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.43.00
Decreto MEF 18.07.2007
Produzione di alluminio e semilavorati
24.42.00
Decreto MEF 21.12.2007
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.30.09
Decreto MEF 10.07.2014

2) Condizioni

Come stabilito dal Decreto MEF 10.07.2014, per ottenere il rimborso IVA prioritario deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 30, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, cioè i contribuenti devono effettuare operazioni non imponibili (artt. 8 cessioni all’esportazione, 8-bis operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, e art. 9 servizi internazionali connessi agli scambi internazionali, D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Inoltre, devono essere rispettati i requisiti indicati dall'art. 2 del D.M. 22.03.2007, che prevede che i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
  • esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a € 10.000 in caso di richiesta rimborso annuale ed a € 3.000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
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