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POS DAL 30.06.2014: UN OBBLIGO ANCORA SENZA SANZIONE

POS dal 30.06.2014: un obbligo ancora senza sanzione

Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 € tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno dare la possibilità ai loro clienti del pagamento elettronico tramite Pos. Nessuna sanzione tuttavia è ancora prevista per gli inadempienti.

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In risposta alle critiche sui costi di attivazione del POS, con decreto del ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 sono state adottate alcune misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici. Poiché la decorrenza di queste misure è prevista al 29 luglio 2014, secondo la stampa specializzata sarebbe necessario un allineamento dei termini con quello del prossimo 30 giugno, data di entrata in vigore dell'obbligo del POS.

1) L'obbligo di accettare i pagamenti elettronici

Il c.d. "Decreto Crescita bis" (art. 15 comma 4 del D.l. 179/2012) aveva previsto, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di:
  • vendita di prodotti;
  • prestazione di servizi, anche professionali;
di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
La norma rimetteva ad appositi decreti la definizione delle modalità e dei termini di attuazione di questa disposizione, giunti in ritardo con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 del 27.01.2014). Questo decreto aveva stabilito che:
  • dal 28.03.02014 l'obbligo di accettare pagamenti in contanti sarebbe dovuto scattare per importi superiori a 30 Euro, effettuati nei confronti di commercianti, prestatori di servizi e studi professionali, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizio;
  • in sede di prima applicazione e solo fino al 30.06.2014, l'obbligo interessava solo i soggetti con fatturato superiore a 200.000 Euro;
  • un altro decreto, da emanarsi entro il 26.06.2014, doveva fissare nuovi limiti e nuovi importi per il periodo successivo al 30.06.2014.

2) La proroga al 30 giugno

Con la conversione in legge del "Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 150/2013, convertito nella Legge n. 15/2014), il legislatore ha posticipato al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo in esame, per "consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)”. In questo modo però sono stati vanificati i limiti imposti dal decreto del 24.01.2014, con la conseguenza che dal 30.6.2014 l’obbligo di attivazione del POS riguarderebbe i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionali, a prescindere dal fatturato realizzato.

3) Recenti orientamenti

Sulla questione del POS non sono mancate critiche da parte degli operatori, che lamentano un costo troppo oneroso per l'installazione del POS. Il Consiglio nazionale degli Architetti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del DM del 24.01.2014 per violazione di legge ed eccesso/sviamento di potere; richiesta respinta dal TAR del Lazio, con l’ordinanza 30.4.2014 n. 1932.
Ad interessarsi della questione è stato anche il Consiglio Nazionale Forense (CNF), che con la circ. 20.5.2014 n. 10-C-2014, ha evidenziato come la previsione normativa non stabilisca affatto un obbligo per tutti i professionisti di dotarsi di POS, quanto piuttosto un onere, limitato ai casi in cui il cliente voglia pagare con una carta di debito. Sempre secondo il CNF, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.
Tale orientamento è stato di fatto accettato anche dal Mef, che in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-0293611.6.2014, ha ribadito che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica.
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