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START-UP INNOVATIVE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Start-Up Innovative: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

I chiarimenti della Circolare 16/e del 2014 sulle start up innovative e i benefici fiscali connessi.

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Definito il quadro normativo sulle Start-Up Innovative è l’Agenzia delle Entrate che ha, nei giorni scorsi, emanato una Circolare che ben compendia tutta la disciplina che dal dicembre 2012 ad oggi si è evoluta. La Circolare in questione, 16/E dell’11/06/2014, oltre ripercorrere ed esplicare i vari punti salienti sulla disciplina delle imprese innovative, offre interessanti chiarimenti su alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi in questo e nei prossimi articoli.

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1) I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Merita sicuramente di essere trattato quanto riportato nel punto 1.1 della Circolare nel quale l’Agenzia, dopo aver richiamato i requisiti che l’impresa deve possedere per potersi iscrivere nella sezione speciale del Registro delle Imprese (condizione senza la quale l’impresa non può definirsi Start-Up Innovativa e quindi non può beneficiare delle agevolazioni concesse), approfondisce il divieto di iscrizione tra le impresa innovative per quelle società nate da una operazione straordinaria.
Andiamo con ordine: l’art. 25 del D.L. 179/2012 al 2° comma, indica una serie di requisiti che la Sti deve possedere congiuntamente. Uno di questi requisiti è che la start-up non può essere il risultato di una scissione, fusione o cessione di azienda o di ramo di essa. Tale divieto è perfettamente coerente con la ratio del dettato normativo finalizzato a favorire la nascita di “nuove” imprese innovative, tant’è che la normativa sulle Start-Up Innovative è applicabile per quarantotto mesi, arco temporale ritenuto congruo per un’impresa per considerarsi in una fase di start-up.
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