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NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO, LE REGOLE IN UN PROVVEDIMENTO

Noleggio occasionale di unità da diporto, le regole in un provvedimento

Con un Provvedimento direttoriale del 13 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per poter effettuare attività occasionale di noleggio di unità da diporto. Tale possibilità è stata concessa dal Decreto del fare a soggetti privati e società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Decreto del fare, modificando il Codice della nautica da diporto allo scopo di incentivare il settore, ha previsto la possibilità, per i titolari di imbarcazioni e navi da diporto (persone fisiche o società NON aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione) e per gli utilizzatori delle stesse a titolo di locazione finanziaria, di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di tali unità.
A tale attività "occasionale" si applica un regime fiscale di favore che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui proventi pari al 20%.
A dare piena attuazione alla novità introdotta dal Decreto del fare è stato il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13.12.2013, diffuso il 17.12.2013, che ha fissato le modalità (semplificate) di documentazione e dichiarazione di tali proventi.

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1) L' "occasionalità" ed il regime fiscale di favore

In base alla norma, per attività "occasionale" di noleggio di unità da diporto deve intendersi quella svolta per un periodo non superiore a 42 giorni da titolari dell'unità da diporto.
Il noleggio occasionale di unità da diporto comporta l'applicazione di un regime fiscale di favore con l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui proventi percepiti pari al 20%. Oltre il limite temporale di 42 giorni, l'attività di noleggio perde la caratteristica dell'occasionalità e non può più fruire della tassazione sostitutiva.
La tassazione agevolata non comporta la detraibilità e la deducibilità dei costi o delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.
Per fruire del regime sostitutivo, il titolare (o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) deve:
  • presentare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto;
  • dichiarare i proventi percepiti all'interno della dichiarazione dei redditi, che vale anche come richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva.

2) Il versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva del 20% sui proventi derivanti da attività occasionale di noleggio di unità da diporto deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'Irpef.
L'acconto Irpef è calcolato senza tenere conto dell'agevolazione.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
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