HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

DETRAZIONE 36% - 50% AMMESSA PER IL FOTOVOLTAICO

Detrazione 36% - 50% ammessa per il fotovoltaico

Le spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica possono essere oggetto della detrazione Irpef del 36% - 50%, a condizione che l'impianto sia installato per soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione dell'utente.

Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate è di recente intervenuta, con la Risoluzione n. 22/E dell'8 aprile scorso, sulle spese sostenute per l'acquisto e la realizzazione di un impianto fotovoltaico. In particolare, viene confermato che per esse è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% (o 50%, se la spesa è sostenuta dal 26.06.2012 al 30.06.2013) prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, a condizione però che l'impianto sia posto "al servizio dell'abitazione dell'utente".
Per fruire della detrazione, non occorre acquisire alcuna documentazione specifica attestante il risparmio elettrico, e quindi energetico dell'abitazione, bensì è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La detrazione non è cumulabile con la tariffe incentivanti del "conto energia", ma è cumulabile con i meccanismi dello "scambio sul posto" e del "ritiro dedicato".

Ti potrebbero interessare:

1) La detrazione Irpef del 36% - 50%

Come noto, per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, è prevista una detrazione Irpef del 36% (ripartibile in 10 rate annuali di pari importo), con un tetto massimo di spesa su cui calcolare tale detrazione pari a € 48.000 per unità immobiliare.
E' bene precisare, tuttavia, che per le spese documentate sostenute dal 26.06.2012 al 30.06.2013, la detrazione Irpef spettante è innalzata al 50% e la spesa massima complessiva su cui calcolare tale detrazione è innalzata a € 96.000.
Dal 1° luglio 2013, poi, la detrazione tornerà al 36% con tetto massimo di spesa di € 48.000.

Ti potrebbero  interessare:

2) La detrazione per l'impianto fotovoltaico

Tra gli interventi per i quali si può fruire della detrazione Irpef del 36% - 50%, l'art. 16-bis del Tuir include, alla lettera h), quelli "relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".
Al riguardo, sono sorte alcune perplessità circa la riconducibilità alla lett. h) dell’installazione di impianti fotovoltaici, in quanto tali impianti sono finalizzati alla produzione di energia elettrica e non al conseguimento di risparmi energetici propriamente detti.
L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, sentito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha confermato la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 36% - 50% anche per l'acquisto e l'installazione di un impianto fotovoltaico, a condizione che questo sia posto "al servizio dell'abitazione dell'utente", cioè sia installato per soddisfare il fabbisogno energetico dell'abitazione dell'utente e non per scopi commerciali. A tal fine, si configura un "esercizio di attività commerciale" (e, quindi, il beneficio in esame non è ammesso), se l'impianto ha potenza superiore a 20 kW o, pur avendo potenza non superiore a 20 kW, non è posto al servizio dell'abitazione dell'utente.
Le Entrate precisano, inoltre, che, per fruire della detrazione, non occorre acquisire alcuna documentazione specifica attestante il risparmio elettrico, e quindi energetico dell'abitazione, ma è sufficiente conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta.

3) Cumulabilità della detrazione con altri incentivi per il fotovoltaico

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla compatibilità della detrazione con altri incentivi previsti per il fotovoltaico. In particolare, la detrazione Irpef del 36% - 50%:
  • NON è cumulabile con le tariffe incentivanti introdotte dal c.d. "conto energia";
  • è cumulabile con il meccanismo dello "scambio sul posto" e del "ritiro dedicato".
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 17/04/2024 Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

DL Agevolazioni: in vigore dal 30 marzo i nuovi obblighi e divieti legati ai bonus edilizi. Il 16 aprile audizione di Ruffini in Senato con chiarimenti sulle novità

La responsabilità nella compravendita dei bonus edilizi

Il mercato di compravendita di bonus edilizi tra soggetti privati richiede particolare attenzione: l'articolo si sofferma sulla responsabilità del cessionario/potenziale acquirente

Superbonus in condominio, non si procede senza l’assenso dei singoli proprietari

La delibera condominiale per i lavori Superbonus deve essere approvata con le maggioranze richieste pena la nullità e la perdita delle detrazioni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.