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DEDUCIBILITÀ AUTO: COME SONO CAMBIATE LE DETRAZIONI

Deducibilità auto: come sono cambiate le detrazioni

Dal 2013 la Legge di Stabilità ha ridotto al 20% la percentuale di deducibilità dei costi per le auto aziendali

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Aggiornato nel mese di settembre 2015

Doppia stretta per le auto aziendali a partire dal periodo d’imposta 2013. La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012) ha modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, diminuendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Viene così di fatto superata, prima che inizi la sua operatività, la misura intermedia del 27,5% prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012).
Non è stata invece ulteriormente modificata la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all’art. 164 del TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.
La percentuale di deducibilità resta ferma, invece, all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.

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1) Deduzione al 20% per le auto aziendali

La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto drasticamente la percentuale di deducibilità dei costi per i veicoli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività d’impresa, arte o professione.
A partire dall’esercizio 2013, infatti, la percentuale viene fissata al 20%, rispetto al precedente 40% (tale misura era stata portata al 27,5% dalla Riforma mercato del Lavoro, che viene definitivamente sostituita al 20% dalla Legge di Stabilità).
Nel caso di esercizio di arte o professione, tale limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l’attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l’attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.
La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari:
 

  • in caso di acquisto o leasing, a:
    • € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in casodi leasing), per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
    • € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
  • in caso di locazione o noleggio:
    • € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan;
    • € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
    • € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.
       

2) Scende al 70% il bonus per le auto concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Passa dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi anche per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: una disposizione stabilità dalla Riforma del mercato del Lavoro, che viene confermata dalla Legge di Stabilità per il 2013.
Non si applicano, invece, le limitazioni previste per la rilevanza del costo di acquisto oppure per i canoni di leasing o le rate di noleggio.
 

3) Ricalcolo per gli acconti

A seguito di tali modifiche gli acconti d’imposta relativi al 2013 (effetti in UNICO 2014) sono dovuti essere ricalcolati assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto versato.
 

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Commenti

Angelo ciavarella - 22/01/2016

Per favore con un autocarro azienda si scarica il 100/ cento oppure no con nuova legge di stabilità si può scaricare il 140/cento

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