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LICENZIAMENTO COLLETTIVO TRA L. 223/1991 E RIFORMA FORNERO

Licenziamento collettivo tra L. 223/1991 e riforma Fornero

Un analisi della normativa e delle modifiche apportate dalla L 92/2012 c.d. Riforma Fornero in materia di licenziamento collettivo. Il fac simile di ricorso per licenziamento collettivo disponibile nella Circolare del Lavoro di questa settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’istituto del licenziamento collettivo è disciplinato principalmente dall’art. 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223. Le cause che giustificano il ricorso a tale istituto risiedono nella riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro e nella cessazione dell’attività. L’ipotesi di licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia.

L'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 223 del 1992, art. 24, per il licenziamento per riduzione del personale grava su chi assume che il licenziamento ha tali caratteristiche. Quindi, sul datore di lavoro, o viceversa, sul lavoratore, a seconda di chi sostenga che il licenziamento presenta i requisiti indicati dalla L. n. 223 del 1992, art. 24  (...).

La L. 223/1991 nel prevedere, agli articoli 4 e 5 una puntuale e cadenzata procedura della collocazione in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo rispetto al precedente assetto ordinamentale, consistente dal trasferimento dal controllo "ex post" giurisdizionale al controllo "partecipato" dell'iniziativa imprenditoriale devoluto "ex ante" alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi diritti di informazione, poteri di consultazione.  (....)

La comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 4, comma 9, della L. 223/1991 deve fornire compiuta indicazione delle modalità puntuali con cui sono applicati dal datore di lavoro i criteri di scelta, così da consentire a livello sindacale ed individuale la verifica sulla correttezza dei criteri di scelta adottati per l'individuazione dei dipendenti da licenziare. La comunicazione, altresì, deve essere "contestuale" al fine di assicurare la tempestiva verifica sia livello collettivo clic individuale della legittimità della scelta dei lavoratori da licenziare e della regolarità dell'intera procedura seguita.

 

1) Le novità della Legge Fornero sul licenziamento collettivo

I commi da 44 a 46 dell’art. 1 della L. 92/2012 dispongono una serie di modifiche agli artt. 4 e 5 della L. 223/1991, concernenti la procedura per la dichiarazione di mobilità dei lavoratori delle imprese.
In particolare viene specificato che la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, che l’impresa deve effettuare - comma 44 dell’art. 1 della L. 92/2012 - nei confronti di determinati soggetti pubblici, avvenga non contestualmente, bensì entro sette giorni dalla comunicazione dei licenziamenti a ciascuno dei lavoratori interessati. 
 
Viene, quindi, previsto che gli eventuali vizi della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, con la quale - comma 45 dell’art. 1 della L. 92/2012 - inizia la procedura di licenziamento collettivo, possono essere sanati nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della medesima procedura. (...)
 

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2) l' approfondimento completo e il fac simile di ricorso

sono disponibili nella Circolare del Lavoro n. 9  in uscita il 26 Ottobre 2012 . Clicca qui per riceverla gratuitamente nella tua casella di posta.

Fino al 30 novembre 2012 poi riceverai ogni settimana le successive,  insieme a 4 Commenti settimanali sulle principali sentenze in tema fiscale e del lavoro.

SOMMARIO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
NUMERO 9 DEL 26 OTTOBRE 2012

LA SETTIMANA IN BREVE
LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA

GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA 
LICENZIAMENTO COLLETTIVO E L. 92/2012, C.D. RIFORMA FORNERO DI R. STAIANO
La L. 23 luglio 1991, n. 223 regola la disciplina del licenziamento collettivo, che è stato modificato dall’art. 1, commi da 44 a 46 della L. 92/2012.

 LAVORO A COTTIMO E CCNL GOMMA E PLASTICA PICCOLA INDUSTRIA DI R. STAIANO
L’art. 28 del CCNL Gomma e plastica piccola industria, che scade il 31 dicembre 2012, regola il lavoro a cottimo in questo ampio settore.

SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI 
RICORSO PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO - FAC SIMILE
 LETTERA-CONTRATTO ASSUNZIONE DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA – FAC SIMILE

L’ESPERTO RISPONDE
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
 CIRCOLARI/PARERI DEL MINISTRO 

REGIONI 
INTERPELLI 
NORMATIVA CONTRATTUALE 

GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA 
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS

LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 29.10.2012 AL 11.11.2012 
 

Per tanti altri prodotti editoriali visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la Collana dei Pratici fiscali e la Collana Facile per tutti

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Commenti

gavino - 26/03/2013

mio Dio ,ma che stronzzata e questa ,da trent'anni lavoro nell'edilizia sono uno speccializzato ,mi son fatto un mazzo per avere un'esperienza nel mio lavoro che mi piace tanto, e perchè ho lavorato in piccole imprese con pocchi dipendenti mi ritrovo tagliato fuori da questa modifica della fornero, su una legge che mi aveva garantito per periodi lunghi la tranquillità di uscire ogni giorno a lavorarmi la pagnota, e nella fascia di età cui mi trovo mi permetteva di poter sfruttare sia da parte mia e da parte di chi usufruiva della mia opera manuale e di esperienza, vabè che ormai sono un vecchietto di 47 anni, MA SIGNORA FORNERO LEI NON LO CAPISCE PERCHè E PROPIO COME LE SI DICE LEI NON SA COSè L' ANDARE A LAVORARE.

Luciano - 24/01/2013

Salve, sono un pò confuso dalla riforma Fornero e non riesco a capire quale sia la mia esatta condizione - fatta eccezione per quella da precario e sfruttato. La domanda è: secondo voi, dopo tre contratti cocopro di cui l'ultimo scaduto il 31/12/12, ho 60 giorni per impugnare questi contratti e rivendicare la subordinazione ed il reintegro da dipendente? Grazie.

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