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RIMBORSO IVA TR 3° TRIMESTRE 2012 ENTRO IL 31 OTTOBRE

Rimborso IVA TR 3° trimestre 2012 entro il 31 ottobre

Deve essere presentata entro il 31 ottobre 2012 l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale relativo al 3° trimestre 2012. L’istanza deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2012.

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I contribuenti che, avendone i requisiti, intendono chiedere il rimborso infrannuale dell’IVA relativa al 3° trimestre 2012 o intendono portarla in compensazione, hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per poter presentare l’istanza. Questa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR, approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20.03.2012 per recepire le novità in materia IVA.

1) I soggetti interessati

Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2012 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti, indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e, a seguito della Legge Comunitaria 2010 (come vedremo nel prossimo paragrafo), anche lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, tali soggetti possono, in tutto o in parte:

  • richiedere il rimborso del credito Iva;
  • ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi.
     

2) Modalità di richiesta

Per richiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Di conseguenza, scade il prossimo 31 ottobre 2012 il termine per presentare il modello IVA TR relativamente al credito Iva maturato nel 3° trimestre 2012.
A tal fine, si dovrà essere utilizzato il modello IVA TR predisposto dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 20.03.2012, il quale ha recepito le recenti novità apportate alla disciplina Iva dalla Legge Comunitaria 2010, dalla Manovra di Ferragosto 2011 e dal Decreto fiscale 2012.
In particolare, la Legge Comunitaria 2010 (art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011), ha introdotto la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72, cioè per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia riguardanti:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE;

purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (nuovo rigo TD5 “Operazioni non soggette”).
La Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011) ha, poi, portato l’aliquota IVA del 20% al 21% a partire dal 17.09.2011 (rigo TA11).
Il Decreto fiscale 2012 (art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012), infine, ha abbassato da € 10.000 a € 5.000 il limite del credito IVA fino al quale non è richiesta la preventiva presentazione dell’istanza infrannuale per l’utilizzo dello stesso in compensazione c.d. “orizzontale” (novità recepita nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7). In sostanza:

  • i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso infrannuale dalla quale il credito emerge, ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge.

Può esserti utile il foglio di calcolo per il rilascio del Visto di conformità IVA e altri crediti  - (excel)

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3) Le scadenze ed i codici tributo

Le scadenze 2012 per la presentazione del modello IVA TR sono le seguenti:

  • il 30.04.2012, per il 1° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6036);
  • il 31.07.2012, per il 2° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6037);
  • il 31.10.2012, per il 3° trimestre 2012 (codice tributo per la compensazione: 6038).
     
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