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IVA NON DOVUTA SULLE TASSE RIFIUTI. INDAGANO LE PROCURE

Iva non dovuta sulle tasse rifiuti. Indagano le procure

La Tassa rifiuti TIA 1 non è assoggettabile a IVA per la Consulta e la Cassazione. Alcuni gestori ancora la applicano e le procure procedono per abuso d’ufficio. Centinaia di ricorsi dei contribuenti finora ignorati dall’amministrazione finanziaria.

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Le Procure scendono in campo con indagini sul problema della imposizione dell’IVA sulla tassa rifiuti TIA ( Tariffa di igiene ambientale) applicata dalla maggioranza dei Comuni del Nord Italia.
C’è una vera controversia in atto da molti mesi tra Amministrazione Finanziaria dello stato e organi giurisdizionali (Cassazione, Corte Costituzionale, Tribunali amministrativi ) sul fatto che la TIA subisca l’applicazione dell’IVA . Per il ministero dell’economia è dovuta per la Consulta e Cassazione no. Ciò coinvolge milioni di cittadini che da anni di fatto pagano sui rifiuti una tassa sulla tassa. Si parla solo fino al 2011 di circa un miliardo di euro, in gran parte purtroppo già riversati dai Comuni allo Stato , e nel caso degli operatori economici, già detratto come credito d’imposta per cui il recupero specialmente in questo periodo di scarsissime risorse finanziarie risulta quanto mai difficoltoso, malgrado l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza.

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1) TIA 1, TIA 2 E TARSU: Tariffe o Tasse?

Definiamo innanzitutto le tre diverse tipologie di tasse sui rifiuti attualmente in vigore in Italia:
 

  1. TIA 1 è stata introdotta dal decreto Ronchi con l’ art. 49 Dlgs 22/1997 e viene applicata nel 2011 da 1340 comuni, su un bacino quindi di 19, 5 milioni di cittadini.
     
  2. TIA 2 disciplinata dall’art. 238 del DL 152/2006 (Codice dell’ambiente) per mancanza dei decreti attuativi vviata solo da pochi comuni a partire dal 2011 un intepretazione autentica recata nel dl 78/2010 la definisce entrata patrimoniale e non tributaria, quindi soggetta ad IVA .
     
  3. TARSU La “vecchia” tassa sui rifiuti è disciplinata dall’art. 58 e seguenti del DLGS 507/1993 come entrata tributaria . Come tale non è soggetta ad IVA. Viene ancora applicata dalla maggioranza dei Comuni, in particolare nel Centro Sud .

La corte costituzionale già nel 2009 con la sentenza n. 238 aveva stabilito che la TIA non è in realtà una "Tariffa" ma una tassa , cioè non si tratta di un corrispettivo per un servizio reso. Infatti è formata da una quota fissa ( quota per i servizi indivisibili) e da somme calcolate con indicatori come la superficie dell’immobile del contribuente o la residenza , non sulla quantità di rifiuti prodotti , né , quindi, sul servizio necessario a smaltirli. Essendo una tassa non può dunque subire l’imposizione di una tassa ulteriore.

A seguito di ciò si erano mobilitate le associazioni consumatori che hanno patrocinato numerosi ricorsi per i contribuenti. Moltissime le pronunce di tribunali amministrativi locali che hanno dato loro ragione. Solo Venezia e la Toscana hanno dato parere opposto ma quest’ultima sentenza è arrivata in Cassazione e la Suprema corte con la sentenza 3756 del marzo 2012 ha bocciato a sua volta l’applicazione dell’IVA sulla tassa rifiuti TIA1.

Il Fisco però non ha mai applicato queste indicazioni. L’unica motivazione è stata fornita con la Circolare ministeriale 3/2010 in cui si affermava che l’IVA è dovuta per l’equivalenza della nuova TIA con la TIA 2.

In realtà probabilmente oggi le ragioni del MEF e degli uffici del fisco sono essenzialmente motivazioni di cassa tanto è vero che ai ricorsi nella maggior parte dei casi non viene data alcuna risposta. Le recenti indagini avviate dalle procure di Trento, Rimini e Torino presuppongono un possibile abuso d’ufficio da parte delle aziende municipalizzate che continuano ad applicare L’iva sulle bollette per il servizio rifiuti malgrado la sentenza della Corte Costituzionale e della Cassazione.

2) E’ possibile un rimborso per la Tariffa di igiene ambientale TIA ?

 Quali sono le possibilità Per i cittadini che vogliano richiedere il rimborso per l’IVA indebitamente versata sulla TIA1?

Innanzitutto va verificato quale tipo di imposta viene utilizzata dal proprio comune controllando in bolletta il riferimento normativi citati sopra. Se si è soggetti alla TIA 1 è possibile richiedere il rimborso entro cinque anni dalla data della fattura all’ente gestore e in caso di silenzio probabile, o rifiuto, si deve presenta ricorso al giudice ordinario, con buone possibilità di pronuncia favorevole ma con tempi come si sa, imprevedibili.
Nel caso la bolletta sia soggetta a TIA 2 invece non vi è una specifica giurisprudenza in merito che possa garantire un esito favorevole, mentre con la Tarsu come abbiamo visto l’ IVA non viene applicata, in questo caso la bolletta non riporta neppure la dicitura “fattura” .
 

3) La nuova tassa sui rifiuti TARES

Dal 20013 entrerà in vigore la nuova tassa TARES riformata dal DL 201/2011 Decreto Monti , Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei Comuni che contemporaneamente abroga tutti le tasse rifiuti precedenti . La gestione sarà affidata esclusivamente ai Comuni. 
 Purtroppo si potrebbe riproporre la diatriba tassa-tariffa, in quanto il nuovo prelievo sarà comunque composto di due parti : una fissa , per servizi indivisibili (fra l’altro destinata per la quota base di lo 0,30 euro al metro quadrato allo Stato e solo per la quota incrementale all’ente locale), l’altra parte calcolata sul servizio effettivo di raccolta. Per i comuni (pochi per ora) che hanno provveduto a realizzare una reale misurazione dei rifiuti raccolti è già previsto che questa possa essere non un tributo bensì una tariffa imponibile IVA. Un disegno di legge attualmente in seconda lettura alla Camera sta già pensando ad un estensione della possibilità che lascerebbe agli enti gestori la resposabilita della raccolta rifiuti e di raccogliere separatamente la quota relativa al servizio .

Si evidenzia quindi ancora di più la necessità di un chiarimento definitivo che da una parte imponga al Fisco di prendersi carico delle pronunce di legge sulle attuali imposte rifiuti esenti IVA e dall’altra eviti che con la nuova normativa dal 2013 i contribuenti siano soggetti non solo doppie tassazioni ma addirittura ad un raddoppio delle bollette.
 

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