HOME

/

FISCO

/

770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

/

PROROGA 770/2016 AL 15.09.2016 VALE ANCHE PER LE RITENUTE DEL 2015

Proroga 770/2016 al 15.09.2016 vale anche per le ritenute del 2015

Entro il 15.09.2016 è possibile versare le ritenute omesse del 2015, tramite ravvedimento operoso, inviando così correttamente il modello 770/2016.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 15 settembre è l'ultimo termine per presentare il mod. 770/2016. Di seguito vedremo le sanzioni (anche penali) che si applicano in caso di omessa presentazione. Sempre entro il 15.09.2016 i sostituti potranno anche regolarizzare gli omessi versamenti delle ritenute relative al 2015, tramite ravvedimento operoso, e compilare così correttamente il modello prima del suo invio. Attenzione alla soglia di 150mila Euro: se le ritenute omesse superano tale importo scatta il reato penale.  

1) 770/2016 prorogato al 15.09.2016

Il modello 770/2016 (sia semplificato sia ordinario) deve essere presentato entro il prossimo 15 settembre. A seguito, infatti, del D.p.c.m. del 26.07.2016, il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti, originariamente previsto per il 31 luglio (ma di fatto slittato al 22 agosto per effetto dei giorni festivi e della sospensione di agosto) è stato prorogato al 15 settembre (vedi a tal proposito 770/2016:ufficiale la proroga al 15 settembre del 1° agosto 2016).

È importante conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dei dati rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce la prova della presentazione della dichiarazione, e che è consultabile sul sito dell’Agenzia nella sezione “ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. Si ricorda infine che sono considerate tempestive anche le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

2) 770/2016: sanzioni per omessa presentazione

L'omessa presentazione del modello 770/2016 comporta l'applicazione della sanzione (art. 1 comma 1 D.lgs. 471/1997):

  • dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 Euro;
  • da 250 Euro a 1.000,00 Euro nel caso in cui le ritenute siano state versate.

Scatta il reato penale, in caso di omessa presentazione del modello 770, se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50mila euro. In tal caso il reato si consuma non alla data di scadenza del modello 770 (quest'anno il 15.09.2016), ma al 90° giorno successivo (quindi il 14.12.2016). Infatti, entro tale arco di tempo, il contribuente può presentare la c.d. dichiarazione tardiva.

3) 770/2016: la proroga al 15.09.2016 vale anche per il versamento delle ritenute 2015

Il 15 settembre è anche l’ultimo giorno per poter sanare tramite ravvedimento eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2015 applicando la sanzione ridotta del 3,75%, e procedere alla compilazione corretta del mod. 770/2016, prima del suo invio.

Pertanto, i sostituti d’imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2015, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:

  • le ritenute operate ma non versate;
  • la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75% dell’importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2015). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo “8906”;
  • gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Ricordiamo che il tasso è pari al 0,2% dall’1.1.2016, mentre dall’1.1.2015 al 31.12.2015 era pari allo 0,5%. Questi interessi dovranno essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa.Per calcolare gli interessi moratori dovuti, si applica la seguente formula: ritenute omesse × tasso × giorni di ritardo/365.

4) Ritenute 2015: occhio alla soglia di 150mila Euro

E' bene ricordare che se entro i termini di presentazione del modello 770/2016 (quindi entro il 15.09.2016), risultano omesse ritenute del 2015 per importi superiori a 150mila Euro, scatta il reato penale e si è puniti con la reclusione da sei mesi a due anni. Perché la fattispecie di reato si concretizzi è sufficiente che le ritenute siano dovute in base al modello 770, non essendo più necessario che risultino anche dalla certificazione rilasciata dai sostituti (come previsto nella disciplina previgente).

Pertanto è possibile, entro il 15.09.2016, porre rimedio versando le ritenute per un ammontare che permetta di scendere sotto la cifra di 150mila Euro. Scaduto il termine, infatti, un eventuale parziale pagamento delle ritenute non risolverebbe il problema a livello penale, e sarebbe necessario estinguere integralmente il debito tributario - anche a rate (in tal caso è possibile chiedere al giudice due proroghe di 3 mesi ciascuna per concludere i versamenti dilazionati) prima che venga iniziato il dibattimento. Se si procede all'integrale estinzione del debito, prima del dibattimento, il contribuente non potrà essere perseguito penalmente.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CERTIFICAZIONE UNICA 2024 · 18/03/2024 Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

L'Agenzia e il dipartimento per lo sport ammettono il termine del 31 ottobre 2024 per le CU con redditi da lavoro autonomo e co.co.co. sportivi sotto la soglia dei 15.000

Certificazione Unica: anche per ASD SSD entro il 31 ottobre

L'Agenzia e il dipartimento per lo sport ammettono il termine del 31 ottobre 2024 per le CU con redditi da lavoro autonomo e co.co.co. sportivi sotto la soglia dei 15.000

Modello 770/2024: tutte le regole per l'invio entro il 31.10

Provvedimenti Ade per il Modello 770 con relative istruzioni e specifiche tecniche per invio entro il 31 ottobre 2024

Modello 770/2024: codici per versamenti sospesi alluvioni

Quadri ST ed SV modello 770/2024: i codici per i versamenti sospesi per le alluvioni di Emilia Romagna, Marche, Toscana, e Lombardia

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.