I soggetti residenti in Italia che possiedono, alla data del 1° maggio 2015, imbarcazioni di lunghezza superiore a 14 metri, devono pagare entro il 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto. Sono esclusi coloro che si trovano al primo anno di immatricolazione.
Scopri le nostre Promozioni presenti sul Business Center, e-book e utilità per aiutarti nella tua attività
1) Soggetti tenuti al versamento della tassa
- nel caso in cui vi siano più proprietari o detentori dell’imbarcazione, la tassa va pagata in solido tra questi;
-
sono esonerati dal pagamento – anche se l’imbarcazione è immatricolata nei registri nazionali:
- le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato;
- le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia.
2) Soggetti esonerati
- al primo anno di immatricolazione;
- proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
- obbligatorie di salvataggio (compresi i tender);
- battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
- in uso ai soggetti portatori di handicap , affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
- posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
- usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto (anche quelle provenienti da permute con unità nuove);
- rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
- bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
- possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia).
- è oggetto di contratti di locazione e noleggio;
- è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
3) Importi
Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFO
|
TASSA ANNUALE
|
da 14,01 a 17 metri
|
870 euro
|
da 17,01 a 20 metri
|
1.300 euro
|
da 20,01 a 24 metri
|
4.400 euro
|
da 24,01 a 34 metri
|
7.800 euro
|
da 34,01 a 44 metri
|
12.500 euro
|
da 44,01 a 54 metri
|
16.000 euro
|
da 54,01 a 64 metri
|
21.500 euro
|
superiore a 64 metri
|
25.000 euro
|
La tassa è ridotta:
- del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
- del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
- del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
4) Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
-
3370 tassa sulle unità da diporto;
-
8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
-
1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
-
nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
-
nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati:
-
la lettera R nel campo “tipo”;
-
il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
-
il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
-
il codice tributo nel campo “codice”;
-
l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.
-
I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
-
codice BIC: BITAITRRENT;
-
causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
-
IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it
5) Termini di versamento
La tassa sulle barche è annuale, il versamento deve essere eseguito entro il 31 maggio di ciascun anno e si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Ètenuto al pagamento entro il 31 maggio il soggetto che, alla data del 1° maggio risulta proprietario/titolare di altro diritto reale sull’imbarcazione/detentore della stessa sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria di durata superiore all’anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione, anche finanziaria, per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che la stessa sia determinata rapportandola a giorni, ed è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore all’anno.