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DICHIARAZIONE IVA 2012: PRONTO IL MODELLO DEFINITIVO

Dichiarazione Iva 2012: pronto il modello definitivo

Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate i provvedimenti di approvazione dei modelli IVA 2012, che hanno recepito le novità delle manovre 2011

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli definitivi IVA 2012. I modelli sono stati approvati con i Provvedimenti del 16 gennaio 2012 e recepiscono le novità introdotte con le diverse manovre del 2011, tra cui le modifiche al nuovo regime dei minimi. Si ricorda che la dichiarazione IVA 2012, relativa all’anno 2011, deve essere presentata:

  • nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica), se il contribuente è tenuto alla presentazione in via autonoma;
  • entro il 1° ottobre 2012, se il contribuente è tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

Si illustrano di seguito le principali modifiche introdotte nei modelli di dichiarazione IVA 2012.

1) I nuovi minimi

All’interno del Quadro VA, il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011”. Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva prima di aderire al novellato regime dei minimi disciplinato dal D.L. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011), le cui modalità attuative sono state stabilite con il provvedimento del 22 dicembre 2011.

2) Estremi identificativi rapporti con operatori finanziari

È stata introdotta la nuova sezione 3 (righi da VA20 a VA26) riservata all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (ad esempio: banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.
La Manovra di Ferragosto (art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011), infatti, ha previsto la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni Iva ed agli adempimenti Iva per gli esercenti imprese, arti e professioni (con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro) che utilizzano per tutte le operazioni esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni dei redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

3) Iva al 21%

A seguito dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% avvenuto a partire dalle operazioni effettuate dal 17.09.2011 per effetto del D.L. n. 138/2011, sono stati inseriti i nuovi righi VE23 e VF12, riservati, rispettivamente, all’indicazione delle operazioni attive con aliquota al 21% e delle operazioni passive con aliquota al 21%.

4) Acquisti e importazioni per cui l’Iva non è detraibile

Da quest’anno, è prevista l’indicazione degli acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, non è ammessa la detrazione dell’imposta. A tal fine, è stato inserito il nuovo rigo VF18.

5) Reverse charge per telefoni cellulari e microprocessori

Per le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori effettuate a partire dal 1° aprile 2011, è obbligatoria l’applicazione dell’IVA secondo il meccanismo del reverse charge (Circolare n. 59/E del 23.12.2010). L’IVA, pertanto, è dovuta dal cessionario.
Al fine di recepire tale novità nella dichiarazione Iva, sono stati introdotti:

  • i nuovi campi 6 e 7 nel rigo VE34, per indicare le cessioni di tali beni;
  • i nuovi righi VJ15 e VJ16, per indicare gli acquisti di tali beni.
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