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ACE - IL PREMIO FISCALE ALLA CAPITALIZZAZIONE IN UNICO 2012

ACE - il premio fiscale alla capitalizzazione in Unico 2012

Decorre già da quest’anno la nuova agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) il cui sconto fiscale sull'incremento di capitalizzazione si può applicare sui versamenti di giugno di UNICO 2012

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L’ACE (aiuto alla crescita economica , o in inglese Allowance for corporate equity, più focalizzato sull’impresa) è una agevolazione fiscale prevista all’art.1 del Decreto Monti che premia gli imprenditori "virtuosi"  e la capitalizzazione dellìazienda in proprio. Introduce infatti la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.
E' di fatto una norma retroattiva, cioè si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, anche prima dell'entrata in vigore del decreto

E’ destinata a:
  • società di capitali,
  • cooperative
  • enti commerciali
  • società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia

 ma anche società  di persone e imprenditori individuali purché in contabilità ordinaria. per questi si attende però un decreto specifico sulle modalità di calcolo ma il beneficio che risulterà dovra essere analogo.

Il premio fiscale che ne risulta ad esempio per le imprese soggette a IRES è dell’0,825% (aliquota del 27,5% sul 3% del capitale conferito) nel primo anno di applicazione. La deduzione si ripete negli anni successivi moltiplicando quindi l’effetto premiale in caso di ulteriori incrementi di capitale.

Il fine chiaro è il rafforzamento del patrimonio delle imprese italiane il cui capitale netto dai dati Cerved Group risulta cresciuto nel triennio 2007-2010 più del 15% ma è pur sempre in coda rispetto ai Paesi UE.

La logica  sembra quella di  detassare le ricapitalizzazioni in misura pari a una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni (con deducibilità limitata, tra l’altro).

 A molti ricorda a vecchia DIT poi decaduta ma è forse generosa in quanto quest’ultima prevedeva una riduzione di aliquota e non la deducibilità dall’imponibile dell’incremento patrimoniale, e poneva oltretutto con un limite massimo a tale l’incremento pari al patrimonio netto.

Ma vediamo meglio i soggetti interessati e come si calcola

1) A C E Come si calcola :

L’ aliquota percentuale che sarà fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, si applica come coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente .
Per il primo triennio è stata fissata per società di capitali e enti commerciali al 3% .

L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
Si considerano variazioni in aumento i conferimenti  in denaro dei soci (dalla data del versamento effettivo ) ma non quelli in natura ovvero :
  • aumenti di capitale sociale,
  • versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote,
  •  versamenti in conto capitale o a fondo perduto,
  • conversione in azioni di prestiti obbligazionali
  •  gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio) .

Da notare che invece i versamenti dei soci come finanziamento non rientrano nel computo perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.
Per le nuove imprese si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.
Nel caso specifico delle COOP va sottolineato che gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE.

Rilevano invece come decrementi di capitale :
  •  l’attribuzione ai soci di utili
  •  gli acquisti di partecipazione
  • gli acquisti di aziende
  • i conferimenti ai soci in natura (es beni aziendali)
 a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati .

Le perdite di esercizio non essendo attribuite a soci non dovrebbero rilevare ai fini ACE

ESEMPIO
Incremento di capitale effettuato al 1.1. 2011 = 200.000 di euro
Aliquota 3% su 100.000 = 6.000  (rendimento nozionale)
Variazione in diminuzione reddito imponibile IRES = 6000
Aliquota IRES 27,5% SU 30000= 1670 euro di risparmio fiscale

La ricapitalizzazione di 200000 rileva anche nel 2012 a cui si possono aggiungere eventuali utili di esercizio non distribuiti l’anno successivo es. 50000 + 200000 (anno 2011)
il 3% di 250.000  sono 7500 euro di deduzione dall’imponibile con un risparmio del 275 di imposta IRES anche su questa somma.
Se l’aumento di capitale sociale però è stato effettuato ( versato) ad es. il 1 ottobre 2011,  la somma va ridotta in proporzione ai giorni effettivi tra la data del versamento e la data di chiusura dell’esercizio prima di moltiplicarla per l’aliquota (in questo caso 200.000 euro x 92gg/365).
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