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MANOVRA MONTI: DETRAZIONE 36% "A REGIME" E PROROGA DEL 55% FINO AL 31.12.2012

Manovra Monti: detrazione 36% "a regime" e proroga del 55% fino al 31.12.2012

La Manovra Monti mette a regime la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie e conferma la detrazione Irpef del 55% per gli interventi di risparmio energetico ma solo fino al 2012.

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La Manovra Monti, c.d. “Decreto Salva-Italia (D.L. n. 201 del 06.12.2011), entrato in vigore il 7 dicembre 2011, contiene, tra le varie disposizioni, l’introduzione a regime della detrazione Irpef del 36% per i lavori di ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2012, grazie all’inserimento della relativa disciplina nel Tuir. E’ ampliata anche la casistica degli interventi agevolabili. Confermata “in-extremis”, inoltre, la proroga della detrazione Irpef del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico, ma solo fino al 31 dicembre 2012; successivamente, sembrerebbe che il 55% verrà assorbito dalla normativa sul 36%.

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1) La messa “a regime” e le altre novità sulla detrazione del 36% per le ristrutturazioni

L’art. 4 del Decreto Salva-Italia è dedicato alle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico.

La normativa sulla detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia, inizialmente introdotta con la Legge n. 449/1997, è stata poi negli anni integrata (anche con documenti di prassi) e prorogata di volta in volta da varie leggi, fino ad oggi.

Ora, il legislatore ha ritenuto opportuno dare a tale disciplina una certa organicità di contenuti e, soprattutto, renderla “a regime” dal 2012. Per tale motivo, è stata inserita nel Tuir, dove è stato introdotto un nuovo articolo, l’art. 16-bis, contenente tutta la disciplina inerente la detrazione in parola.
Con l’occasione, sono stati inseriti tra gli interventi agevolabili anche i lavori di:
ricostruzione o ripristino dell’immobile (anche non residenziale) danneggiato a seguito di calamità naturali (es.: alluvioni, terremoti), previa dichiarazione dello stato di emergenza;
bonifica dell’amianto.

Si ricorda che la detrazione del 36% si applica all’imposta lorda e fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a € 48.000 per unità immobiliare (e non per persona), sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

In caso di decesso del contribuente che ha chiesto la detrazione, gli eredi conservano la detrazione per le rate non beneficiate dal defunto, a condizione che continuino a detenere materialmente e direttamente il bene.
Nell’ipotesi, poi, di compravendita dell’immobile per il quale era stata chiesta la detrazione, l’agevolazione si trasferisce direttamente sull’acquirente persona fisica per le quote di detrazione residuesalvo diverso accordo delle parti”.

2) La proroga al 2012 della detrazione del 55% per il risparmio energetico

Nella bozza del decreto non compariva la proroga della detrazione Irpef del 55% relativa alle spese per il risparmio energetico, in vigore dal 2007 e prorogata finora fino al 2011.
Nella versione definitiva del decreto stesso, invece, è stato inserito il nuovo comma 4 nell’art. 4, dove si stabilisce che tale detrazione è prorogata di un altro anno, fino al 31 dicembre 2012, senza i cambiamenti di aliquote di cui si era parlato nei giorni precedenti all'approvazione definitiva del Decreto. E’ confermata la ripartizione della detrazione in 10 anni, come era stato da ultimo stabilito per il 2011 dalla Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/2010).

La norma di cui al nuova comma 4 dispone, inoltre, che la detrazione prevista dal nuovo art. 16-bis del Tuir alla lettera h) del comma 1, ovvero la detrazione del 36% per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
A tal riguardo, si precisa che la normativa sulla detrazione del 36% già comprendeva gli interventi relativi alla “realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. Ora, però, essa è ampliata con l’aggiunta del seguente periodo:
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Sembrerebbe, pertanto, che la detrazione del 55% rimanga in vigore fino a tutto il 2012 e, successivamente, a partire dal 2013, gli interventi agevolabili in base alla normativa sul risparmio energetico, anche se non realizzate in occasione di opere di ristrutturazione, verranno “inglobati” nella normativa sulla detrazione del 36% già applicabile agli analoghi interventi realizzati però nell’ambito di una ristrutturazione edilizia,
Si auspica che il legislatore chiarisca meglio questo punto.

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3) La possibile rilevanza dell’ISEE dal 2013

E’ da evidenziare la norma contenuta nell’art. 5 del Decreto “Salva-Italia”, inerente l’introduzione dal 2013 dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali.

L’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che misura la situazione economica delle famiglie italiane tenendo conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Tale indicatore viene calcolato dietro presentazione di autocertificazione da parte della famiglia ed è stato usato finora generalmente per richiedere le prestazioni sociali dei Comuni (es: asili nido, mense scolastiche).

Ora, in base alla Manovra Monti, l’ISEE diventerà dal 1° gennaio 2013 la chiave d’accesso per ottenere anche determinate agevolazioni fiscali ed assistenziali: al superamento di una certa soglia di ISEE, determinate agevolazioni fiscali e tariffarie e taluni benefici assistenziali non saranno più riconosciuti.
Sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a fissare, entro il 31 maggio 2012:
• le nuove modalità di determinazione dell’ISEE;
le agevolazioni che non saranno più concesse dal 2013 se si supera una certa soglia di ISEE, anch’essa stabilita con lo stesso decreto.
Entro tale data si saprà, quindi, se la detrazione del 36% rientrerà tra quelle soggette ad ISEE dal 2013.

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4) Dossier Manovra Monti

Vai al  Dossier sulla Manovra Monti per ulteriori approfondimenti
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Commenti

ivo - 26/05/2013

Mi sono visto rifiutare dal caf una fattura regolarmente pagata con bonifico bancario RST ART.16 T.U.I.R ove trattasi di montaggio di ringhiere per finestre e tettoia porta d'ingresso in ferro verniciato nell'anbito di una ristrutturazione.Devo far notare che le ringhierine hanno scopo di sicurezza in qunanto le finestre sono basse però questo non è stato specificato in fattura.L ragioni addotte dal caf sono che non sono previste detrazioni per ringhiere ex novo. Grazie

Mario F. - 14/06/2012

Buongiorno, mi sembra di capire che con l'art 16-bis, un acquisto di stufa pellet effettuata nel 2012 non comporta una detrazione del 36% ma solo se l'acquisto avviene nel 2013? E' corretto? Grazie, Mario F.

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