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BLACK LIST ENTRO IL 31 OTTOBRE, OCCHIO AGLI ULTIMI CHIARIMENTI

Black list entro il 31 ottobre, occhio agli ultimi chiarimenti

Il 31.10 scade l’obbligo di invio della Comunicazione black list per le operazioni effettuate nel mese di settembre o nel trimestre luglio-settembre. La periodicità di invio della Comunicazione è ordinariamente mensile, mentre quella presentazione trimestrale è una facoltà, a cui è ammesso accedere solo quando l’ammontare dei 4 trimestri precedenti è ≤ 50.000 €.

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Entro il prossimo 31 ottobre i soggetti con periodicità mensile devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le Comunicazioni Black list dello scorso mese di settembre ed entro la stessa data sono tenuti all’adempimento anche i soggetti con obbligo trimestrale, in relazione ai mesi di luglio, agosto e settembre 2011. La comunicazione deve essere trasmessa telematicamente (direttamente o tramite intermediari abilitati) utilizzando l’apposito modello predisposto con Provvedimento del 28.05.2010 (scarica il modello editabile di comunicazione delle operazioni Black list)
L’obbligo di Comunicazione black list, introdotto dal D.L. n. 40/2010 (decreto incentivi 2010) per contrastare le frodi fiscali internazionali, è a carico di tutti coloro che agiscono nell’esercizio di:

  • impresa;
  • arte;
  • professione;


e serve a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni intercorse con operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Nel nostro Business Center il pratico E-book sulla Comunicazione black list

1) I chiarimenti dell’Agenzia con la circolare 28/E/2011

Con la Circolare n. 28/E/2011 l’Agenzia, rispondendo ad una serie di quesiti effettuati durante incontri con la stampa specializzata, fornisce questi chiarimenti sulla comunicazione black list:

  • ai fini della compilazione della comunicazione black list, in caso di importazione i dati utili sono quelli desumibili dalla bolletta doganale e non quelli della fattura;
  • sussiste l’obbligo di comunicazione autonoma in caso di reimportazione – a seguito di reso – di beni in precedenza ceduti ad operatore black list;
  • le istruzioni al modello di comunicazione, nella parte in cui trattano delle operazioni attive e passive sono errate poiché invertono le parole “emesse” e “ricevute con riferimento alle note di variazione;
  • se il soggetto passivo non riesce a recuperare tutti i codici fiscali e gli indirizzi delle aziende interessate per la comunicazione black list, sarà a carico degli organi accertatori verificare, caso per caso, se si tratta di errore scusabile;
  • le operazioni di acquisto di carburanti e lubrificanti effettuate in paesi black list non sono soggette all’obbligo di comunicazione.

L'approfondimento con tutti i casi e i chiarimenti nel nostro Business Center.

2) La risoluzione 71/E del 6.7.2011

Con la risoluzione 71/E del 6.7.2011 l'Agenzia ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA nei confronti di un soggetto black list che opera in un paese a fiscalità ordinaria avvalendosi dell’identificazione diretta. Nonostante gli aspetti formali, dovuti al fatto che in fattura risulta la partita IVA di un paese non black list, l’operazione ha comunque come controparte un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata. Di conseguenza la società avendo l’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche al Fisco dovrà così compilare il quadro A:

  • nello spazio dedicato ai dati anagrafici, inserendo la sede legale e il codice fiscale della società black list;
  • nel campo “Codice Iva” inserendo i codici Iva rilasciati dai paesi in cui la società si è identificata e compilando un quadro per ciascun codice.

Allegati

Circolare Agenzia delle Entrate 28 E del 21.06.2011
Risoluzione 71/E del 6.7.2011
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