Ancora pochi giorni per inviare gli Unici 2011. Il 30 settembre, infatti, è l’ultimo giorno utile per la trasmissione telematica dei dichiarativi, senza incorrere in sanzioni.
Versando 25 € di sanzione, invece, il contribuente può presentare la dichiarazione tardiva e sanare così l’eventuale inadempimento fino al 29 dicembre prossimo.
Per coloro che non provvederanno all’invio nemmeno entro il 29 dicembre, invece, non sarà più possibile regolarizzare la propria posizione; per il fisco si tratterà di dichiarazione omessa.
Ricordiamo inoltre che per le dichiarazioni trasmesse a partire dal 18.09.2011 sono in vigore le nuove soglie di punibilità penale, modificate dalla manovra di Ferragosto.
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1) La scadenza dell’invio delle dichiarazioni
Entro il prossimo 30 settembre devono essere inviate telematicamente le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2010.
La norma cui fare riferimento è il D.P.R n. 322/1998, che prevede due scadenze diverse:
-
entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone fisiche, le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, nonché le società e le associazioni ad esse equiparate;
-
entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES). Termine che corrisponde al 30 settembre per coloro che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
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2) Per le dichiarazioni inviate dal 18.09 è più facile incorrere nell’illecito penale
La manovra di Ferragosto ha abbassato le soglie di punibilità previste dal D.lgs. 74/2000 oltre le quali si configura l’illecito penale.
Tre sono le ipotesi di illecito penale collegate alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le cui soglie sono state modificate:
-
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:
-
l’imposta evasa deve superare 30.000 € (prima era € 77.468,53);
-
gli elementi attivi sottratti all'imposizione e gli elementi passivi fittizi devono superare il 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque 1.000.000 € (prima era € 1.549.370,70 );
-
-
dichiarazione infedele:
-
l'imposta evasa deve superare € 50.000 (prima 103.291,38 €);
-
gli elementi attivi sottratti all'imposizione e gli elementi passivi fittizi devono superare il 10% degli elementi attivi dichiarati o comunque € 2.000.000 (prima 2.065.827,60 € );
-
-
dichiarazione omessa:
-
l’imposta evasa deve superare 30.000 € (prima era € 77.468,53).
-
Visto che le nuove disposizioni si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 138/2011, sembrerebbe che per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 17.09.2011, restino in vigore le disposizioni precedenti, mentre per quelle presentate a partire dal 18.09.2011 si applichino le nuove soglie.
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3) La dichiarazione tardiva è l’ultima possibilità per presentare la dichiarazione dei redditi
Se il contribuente non presenta la dichiarazione entro il termine di scadenza previsto dalla legge, può regolarizzarsi presentando la c.d. dichiarazione tardiva entro i 90 giorni successivi, che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sarà il 29 dicembre 2011. Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 25,00 (1/10 della sanzione ordinaria pari a 258,00 con troncamento delle cifre decimali), la dichiarazione inviata entro il 29 dicembre, seppur tardiva, non viene considerata omessa. Se il contribuente non presenta la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa e in questo caso non è più possibile alcuna regolarizzazione. Tra l’altro è il caso di ricordare che la manovra di Ferragosto ha dimezzato la soglia di punibilità penale per l’omessa presentazione della dichiarazione, divenendo così un’ipotesi concretizzabile anche per i contribuenti di “minori” dimensioni.
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4) Entro il 30 settembre è possibile correggere le dichiarazioni degli anni precedenti
Entro il 30 settembre è possibile anche correggere eventuali errori/omissioni delle dichiarazioni presentate gli anni scorsi, presentando una dichiarazione integrativa. Per capire cos’è possibile correggere ed entro quali termini, bisogna distinguere a seconda che la dichiarazione integrativa sia:
-
a favore del contribuente; in questo caso il contribuente che abbia indicato nella dichiarazione originaria un maggior debito o un minor credito può presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione del modello del periodo d’imposta successivo. Mentre per le correzioni oltre tale termine è necessario utilizzare l’istanza di rimborso;
-
a sfavore del contribuente; in questo caso il contribuente che abbia indicato nella dichiarazione originaria un minor debito o un maggior credito può presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di scadenza del periodo di accertamento, che coincide con il 31.12 del 4° anno successivo all’invio del modello.
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