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LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2011

Le novità del Modello 730/2011

Molte novità nella versione definitiva del modello 730/2011 che è stata pubblicata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 17.01.2011.

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Il modello 730/2011  è caratterizzato da un restyling grafico e linguaggio più semplice e chiaro , oltre alle novità di carattere sostanziale che riguardano:
• il frontespizio e l’eliminazione della sezione riservata al domicilio per la notificazione degli atti;
• il quadro B e l’opzione della cedolare secca;
• il quadro E e l’eliminazione di alcune detrazioni;
• il quadro F e il recupero delle maggiori imposte versate per il 2008 e il 2009 delle somme connesse agli incrementi di produttività;
• il quadro G e la sezione dedicata al credito per le indennità corrisposte per attività di mediazione.

Vediamo le novità più dettagliatamente qui di seguito.

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1) FRONTESPIZIO 730

Il Frontespizio è la parte iniziale del Modello 730 dove vengono riportate tutte le informazioni generali del contribuente: codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio, dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta.

Nel modello 730 /2011, nella parte dedicata ai dati del contribuente, il frontespizio è ridotto rispetto a quello dell’anno scorso, mancano infatti:

la sezione dedicata al domicilio per la notificazione degli atti: nel caso in cui si voglia far sì che gli atti e gli avvisi giungano presso un domicilio diverso da quello fiscale è necessario comunicare tale volontà all’Agenzia delle Entrate con un’apposita comunicazione d da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R o in via telematica.

la casella chiamata “casi particolari addizionale regionale”: riservata l’anno scorso ai contribuenti residenti nel Veneto in possesso di determinati requisiti. Quest’anno la casella è stata eliminata in quanto il Veneto ha esteso a tutti i soggetti l’aliquota dello 0,9%.

2) QUADRO B 730 - REDDITI FABBRICATI

Il quadro B è lo spazio del modello riservato ai redditi dei fabbricati; quest’anno è arricchito con una nuova colonna, la n. 8, inserita per dare la possibilità ai contribuenti di esercitare l’opzione della cedolare secca.

La colonna 8 deve essere barrata dalle persone fisiche che hanno percepito, nel 2010, un reddito derivante dalla locazione di un immobile:
ad uso abitativo;
• situato nella provincia dell’Aquila;

inoltre il contratto di locazione deve essere stato stipulato:
tra persone fisiche che non esercitano un’attività d’impresa o arte o professione;

• ” a canone “convenzionale" (legge n. 431 del 9 dicembre 1998, articolo 2, comma 3).

Con la barratura il contribuente esprime la volontà di tassare il reddito da locazione all’imposta sostitutiva del 20%, anziché all’aliquota Irpef corrispondente al reddito complessivo realizzato nell’anno.

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3) QUADRO E 730 - ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI

Nel quadro E vanno riportate tutte le spese che il contribuente ha sostenuto nel 2010 e per le quali è prevista una detrazione d’imposta o deduzione dal reddito.

Rispetto all’anno scorso il quadro E è “impoverito”, non sono più detraibili, infatti le spese per:

l’autoaggiornamento dei docenti: l’anno scorso le spese sostenute dai docenti erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 500.
l’abbonamento al trasporto pubblico: l’anno scorso le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale erano detraibili al 19% con il limite massimo di detrazione di €. 250.
• l’arredamento di immobili ristrutturati: l’anno scorso le spese sostenute dal 7.2.2009 al 31.12.2009 per l’acquisto di mobili, apparecchi televisivi, computer ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, finalizzato all’arredo di immobili ristrutturati, erano detraibili al 20% in cinque rate annuali. L’importo di queste spese doveva (e deve ancora) essere inserito nel rigo E37, alla colonna 4.

A causa di queste eliminazioni, i codici 32 e 33 sono stati abbinati, nel mod. 730/2011, alle seguenti detrazioni:
• codice “32”, detrazione 19% per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico;
• codice “33”, detrazione 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette dell’asilo nido.

Per quanto riguarda, invece, la detrazione del 20% per le spese di arredamento di immobili strutturati, benché tale bonus non sia più in vigore per l’anno 2010 (quindi per gli acquisti eseguiti dall’ 1.1.2010), la colonna 4 del rigo E37 esiste ancora. Essa, infatti, serve per poter usufruire della seconda rata di detrazione.

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4) QUADRO F 730 - ACCONTI D'IMPOSTA

Nel quadro F vanno riportati gli acconti Irpef/addizionale comunale, le ritenute diverse da quelle indicate nel quadro C e D, i crediti o le eccedenze che derivano da dichiarazioni degli anni precedenti.

Due le novità di quest’anno:

la sezione IX, costituita dal rigo F13, dove il contribuente indica le somme ricevute nel 2008 e nel 2009 per il lavoro notturno o straordinario. Tali importi, tassati nei modi ordinari nei 730/2009 e 2010, possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, e nel mod. 730/2011 il contribuente può chiedere di recuperare la maggiore tassazione subita negli anni passati. L’ammontare del rimborso spettante dovrà comparire nel mod. 730-3, prospetto di liquidazione, al rigo 99.
• le colonne 2 e 3 dei righi F7 e F8 dove è possibile:
 inserire nella colonna 2 l’aliquota agevolata dell’addizionale comunale deliberata dal Comune, per l’anno 2010 (rigo F7) e 2011 (rigo F8);
 barrare la colonna 3 per segnalare che l’agevolazione è diversa da quelle individuate nelle colonne precedenti.

Ricordiamo che la sezione VI deve essere compilata dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che hanno previsto, per gli anni 2010 e 2011, un’aliquota agevolata dell’addizionale comunale o soglie di esenzione, in presenza di determinate condizioni. Le aliquote e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it

È stata eliminata, invece, la casella che l’anno scorso conteneva l’eccedenza di acconto Irpef compensata nel mod. F24, posizionata alla colonna 5 del rigo F1, poiché la riduzione dell’acconto Irpef non è stata confermata per il 2010.

5) QUADRO G 730 - CREDITI DI IMPOSTA

Il quadro G è dedicato ai crediti d’imposta di cui è titolare il dichiarante.

Quest’anno è stata introdotta la nuova sezione II dove i soggetti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari indicano il credito d’imposta ad essi spettante, pari all’anticipazione in origine concessa dai fondi pensione al ricorrere di determinate situazioni, e poi reintegrata dai soggetti aderenti, con versamenti oltre il limite di €. 5.164,57.

Sono stati introdotti nuovi campi ai righi G5 e G6. I righi G5 e G6 sono riservati ai contribuenti abruzzesi, colpiti dal sisma del 6.4.2009, aventi diritto ad un credito d’imposta per l’acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta oppure ad un credito d’imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti. Il rigo G5 deve essere compilato per le abitazioni principali, mentre il rigo G6 per gli immobili diversi dall’abitazione principale.

In corrispondenza di:
colonna 2 del rigo G5 bisogna indicare il numero della rata (in tutto 20) del credito d’imposta per abitazione principale, utilizzata dal contribuente nel 2010;
colonna 4 del rigo G5 bisogna riportare il credito d’imposta, per l’acquisto dell’abitazione principale, che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione;
colonna 2 del rigo G6 bisogna indicare il numero della rata (in tutto 5 o 10 a seconda della scelta operata dal contribuente) del credito d’imposta per immobili diversi dall’abitazione principale, utilizzata dal contribuente nel 2010;

Altra novità è il rigo G8 dove il contribuente, che nel 2010 ha corrisposto indennità a terzi per attività di mediazione, riporta il credito d’imposta che risulta dalla comunicazione ricevuta dal ministero della Giustizia, e la parte di esso già utilizzata in F24. L’importo del credito d’imposta dovrà risultare nel rigo 38 del Mod. 730-3, prospetto di liquidazione, elaborato dal Caf o da altro soggetto che presta l’assistenza fiscale.

La misura del credito d’imposta è pari all’indennità corrisposta ai terzi, nel limite massimo di €. 500, se la mediazione è andata a buon fine. In caso contrario l’importo è ridotto della metà.

Spetta comunque al ministero della Giustizia stabilire i limiti del credito d’imposta, in ragione delle risorse stanziate. Il ministero, pertanto, entro il 30.05 di ogni anno, a partire dal 2011, deve comunicare all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi assegnati.
Visto che la scadenza per l’invio della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia è fissata al 30.05, molto probabilmente i contribuenti interessati non potranno presentare il mod. 730 al sostituto d’imposta, in quanto la scadenza è prevista al 02.05.2011. Essi dovranno posticipare la presentazione del Mod. 730 al 31.05, recandosi presso un Caf o un professionista abilitato.
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Commenti

grazia baldi - 27/12/2011

vorrei sapere se si possono detrarre le spese condominiali ordinarie e straordinarie e i lavori di manutenzione delle parti comuni dal 730. Grazie per una eventuale risposta.

Giuseppe - 10/07/2011

Dal 1 gennaio 2004 i dipendenti appartenenti al contratto nazionale turismo non dovrebbero essere più monetizzati in busta paga alla voce "ente bilaterale turismo", come posso recuperare le somme che mi sono accredit fino ad oggi? attraverso l'unico/2011? Saluti

Maria - 26/05/2011

Volevo sapere se ad un figlio è stato riconosciuta l'invalidità civile da ottobre, tramite una commissione medica, si possono scaricare direttamente tutte le spese sanitarie imputate al figlio per l'intero anno (nel riquadro E3) o solo da ottobre (E3 e per i mesi successivi E1)? Grazie

franca - 10/05/2011

ho acquistato un auto per uso familiare a novembre 2010, vorrei sapere se è previsto la detrazione fiscale dell'i.v.a. grazie.

Jengo - 11/05/2011

Dovrebbe aggiungere qualche dettaglio alla sua domanda,in quanto esistono diversi tipi di detraibilità per diversi tipi di attività:impresa,lavoratore autonomo,agente.l’ IVA non è detraibile per i privati.le copio un approfondimento sulla detraibilità dell’ IVA sulle auto. [speciale autovetture](http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10037-autovetture-detrazione-iva-e-deducibilit-dei-costi.html)

mario busetto - 16/05/2011

salve vorrei chiedere un chiarimento sul 730.Io e la mia convivente abbiamo un mutuo cointestato. io riesco nel 730 a dedurre il 50 % degli interessi passivi ,ma lei con soli 5.600 euro anno puo fare il 730 ? grazie

clara - 04/05/2011

Detrazioni interessi mutuo abitazione principale cumulabile con quelli di ristrutturazione nel caso specifico si mantiene la dimora abituale nell'immobile comprovata dalla residenza alla fine dei sei mesi previsti poi quali interessi continuo a portare in detrazione quelli dell'abitazione principale o quelli della ristrutturazione. Vi ringrazio per la collaborazione

Jengo - 04/05/2011

le istruzione dell' UNICO 2011 a pagina 92 esaminano proprio il suo caso e dicono: La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

ANNALISA - 27/04/2011

Se l'immobile è stato venduto con atto notarile l'8 novembre, si contano i gg. di possesso fino al giorno prima?

Jengo - 28/04/2011

Ai fini IRPEF, si contano i giorni di possesso fino al giorno prima della vendita,Per quanto riguarda l' ICI, invece , si tiene conto di chi ha avuto il possesso per più di 15 giorni nell' arco del mese.

francesca - 20/04/2011

Nel 2010 ho acquistato e adattato per l'uso un ciclomotore cc50 (in base alle indicazioni della commissione medica trascritte sul relativo certificato) per mio figlio con invalidità uso mano dx. Riesco a detrarre qualche cosa? Acquisto mezzo o spese per adattamento mezzo?

Jengo - 28/04/2011

si,sono spese detraibili, ma deve essere accertata l invalidita da commissione pubblica.... Sono detraibili: le spese per i mezzi necessari alla locomozione di disabili con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo. Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

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