Transfer pricing

Il trasfer pricing trova le regole nel provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010. Il provvedimento contiene le regole per la comunicazione da effettuare per via telematica e per la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento “transfer pricing” tra società appartenenti allo stesso gruppo “holding, sub-holding”

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Il Transfer pricing – indica il meccanismo attraverso il quale i prezzi di vendita non corrispondono all’esatto valore delle merci o dei beni trasferiti, ma sono determinati, nell’ambito di gruppi di società multinazionali, per trasferire utili da paesi a elevata fiscalità in paesi a bassa fiscalità (paradisi fiscali).

1) Esempio di transfer pricing

La societa Alfa residente in Italia acquista, a prezzi elevati, beni o servizi da una società facente parte del proprio gruppo e residente in un Paradiso fiscale.
In questo modo la società in Italia potrà dedurre un costo piu’ alto riducendo la pressione fiscale sul reddito che invece emergerà nel Paradiso Fiscale dove subirà un livello molto piu’ basso di tassazione.

Questo meccanismo - trasfer pricing - di determinazione dei prezzi è svincolato dal valore reale delle operazioni commerciali e dal valore di mercato dei beni, ma segue logiche diverse.

2) Transfer pricing e Paradisi Fiscali

Gli stati ad elevata fiscalità colpiti da tali pratiche hanno cercato di studiare il modo per arginare il problema e trovare soluzioni idonee per derimere i conflitti tra i vari stati interessati.

Da ultimo sono state approvate :

- “Le Linee Guida OCSE” (“Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”) approvate dal Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in data 22 luglio 2010.

- L’art. 26 del DL 78/2010 convertito nella L. 122 del 30 luglio 2010 che ha recepito l’ adeguamento alle direttive OCSE per la documentazione dei prezzi di trasferimento.

In pratica viene stabilito che dovrà essere dimostrato, attraverso una documentazione redatta secondo uno specifico schema ministeriale, che i prezzi di trasferimento tra imprese associate corrispondono al valore normale dei beni di trasferimento tra imprese indipendenti. Solo cosi non si applicheranno sanzioni ma solo maggiori imposte e interessi a favore dello stato dello stato da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito.

Il principio OCSE sulla libera concorrenza secondo il quale ““quando le condizioni  convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono diverse  da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali  condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo  sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”” viene messo in relazione alla necessità di stabilire il valore normale di trasferimento quale risulta  dall’art. articolo 9, 3° comma, TUIR secondo il quale ““per valore normale…si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso…””. richiamato dell’art. 110 del D.P.R. 917/86,.

Diventano quindi irrilevanti ai fini fiscali i valori stabiliti dalle parti per essere sostituiti dai valori normali stabiliti dal libero mercato.

3) La comunicazione e la predisposizione della documentazione sul transfer pricing

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 in attuazione dell’art. 26 del D.L. 78/2010 stabilisce lo schema della documentazione da produrre per sfuggire alle sanzioni dell'infedele dichiarazione.

Dal 2010 la comunicazione del possesso della documentazione sul trasfer pricing andrà effettuata con la presentazione della dichiarazione dei redditi, per gli anni ante 2009 entro 90 giorni dal provvedimento e quindi entro il 29 dicembre 2010. La comunicazione sarà effettuata sempre telematicamente.
La mancata comunicazione non avrà conseguenze se trasmessa in ritardo, ma prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

La documentazione sarà costituita dal un “master file” e dalla “documentazione nazionale”, destinati a raccogliere, informazioni relative al gruppo e alla società.

Sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale raccolgono informazioni relative alla società e devono essere articolati in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno  contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori  eventuali indicazioni stabiliti analiticamente nel provvedimento.

La documentazione da redigersi annualmente, per tutte le operazioni che rientrano nel transfer pricing, dovrà essere predisposta in formato elettronico e messa a disposizione dell’amministrazione finanziaria entro 10 giorni dalla richiesta o nel caso di informazioni supplementari entro sette giorni.

La documentazione è diversa a secondo che si tratti di holding, sub holding, partecipate, stabili organizzazioni. Viene stabilito che le imprese controllate appartenenti a un gruppo multinazionale devono predisporre la sola “documentazione nazionale.
Le piccole e medie imprese con un volume d’affari o di ricavi non superiore a 50 milioni di euro possono aggiornare la documentazione con periodicità superiore all’anno.

4) La definizione di Holding, sub-Holding, imprese controllate da gruppi multinazionali

Il provvedimento dell'Agenzia del 29 settembre 2010 dà la definizione di Holding, sub-Holding, imprese controllate da gruppi multinazionali:

a) per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

- non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro  soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale,  ovunque residente;

- controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non  residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

b) per “società sub-holding” appartenente ad un gruppo multinazionale” si  intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

-  è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque  residente;

-  controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

c) per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende  una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

- è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto  dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque  residente;

- non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel  territorio dello Stato;

d) i soggetti di cui alle lettere da a) a c) sono qualificabili come “piccole e medie  imprese”, qualora realizzino un volume d’affari o ricavi non superiore a  cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione i  soggetti di cui alle lettere a) o b), qualora controllino direttamente o  indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media  impresa”;

Allegato

Provvedimento del 29/09/2010
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