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ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO: LA MANOVRA CORRETTIVA 2010 HA RIDISEGNATO ENTRAMBE LE DISCIPLINE

Accertamento sintetico e Redditometro: la Manovra correttiva 2010 ha ridisegnato entrambe le discipline

La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni

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1. Il nuovo Redditometro introdotto dalla Manovra Correttiva
2. Accertamento fondato su qualunque spesa
3. Riduzione della soglia di scostamento
4. Obbligo di contradditorio preventivo
5. Nuovi elementi di capacità contributiva

La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni.
Innanzitutto è stato ampliato il potere degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i quali potranno decidere in piena autonomia non solo le spese da prendere in considerazione per la costruzione del reddito, ma anche la connessione tra esse e il reddito stesso.
E’ stato rivisitato il paniere dei beni, presi a riferimento per il calcolo del reddito presunto, e sono stati inseriti nuovi elementi che influenzano la determinazione del reddito, come il nucleo familiare e la zona residenziale.

1) Il nuovo Redditometro introdotto dalla manovra correttiva

Il d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (c.d. manovra correttiva 2010), ha riformulato quasi completamente l’art. 38 del d.p.r. 600/73 relativo all’accertamento sintetico, anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento rivolto a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
L’intervento legislativo ha come obiettivo principale quello di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.
La nuova normativa potrà essere applicata a partire dal periodo d’imposta 2009, per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto, alla data del 31 maggio 2010, il termine per la presentazione della dichiarazione. Quindi, per i periodi d’imposta compresi tra il 2005 e il 2008 continueranno ad essere applicate le disposizioni antecedenti alla manovra correttiva.
I motivi principali che hanno spinto alla definizione del nuovo redditometro sono:
  • obsolescenza del sistema precedente, basato su tipologie di spesa al giorno d’oggi non più significative;
  • necessità di ridurre l’evasione fiscale, attraverso strumenti accertativi di reddito.

2) Accertamento sintetico fondato su qualunque spesa

Tra le novità apportate con la manovra correttiva, una in particolare ha destato molti dubbi, l’eliminazione dall’articolo 38, comma 4, del d.p.r. 600/73, della necessaria esistenza di elementi e circostanze certi per poter avviare la procedura di accertamento sintetico.
Con il nuovo testo normativo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d’imposta. Viene confermato il principio secondo il quale l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa, contro la quale il contribuente può opporre prova contraria. Tuttavia viene precisato che le spese sostenute dal contribuente si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta, salva ovviamente la facoltà di dimostrare che la spesa è stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d’imposta.
Il nuovo accertamento sintetico favorisce la posizione dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto gli uffici non solo potranno scegliere la spesa su cui ricostruire il reddito, ma anche la relazione tra la spesa stessa e il reddito complessivo del contribuente. Scompaiono dunque due capisaldi dell’accertamento:
  • il principio secondo cui l’accertamento si fonda su elementi e circostanze certi;
  • il principio secondo cui le tipologie di spesa nel mirino dell’Agenzia delle Entrate devono essere individuate con un apposito regolamento.
A differenza del redditometro, che si basa su indicatori di spesa definiti ex lege, l’accertamento sintetico può pertanto fondarsi su qualsiasi tipologia di spesa. Trattandosi di elementi di spesa non definiti dalla legge, sprovvisti del coefficiente moltiplicatore, si pone il problema della quantificazione del reddito correlato. La soluzione sembra essere quella di considerare un rapporto alla pari, ovvero per ogni Euro di spesa corrisponde un Euro di reddito.

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3) Riduzione della soglia di scostamento

L’Agenzia delle Entrate attiva la procedura di accertamento sintetico quando l’ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno 1/5 rispetto all’ammontare del reddito dichiarato dal contribuente. Rispetto alla precedente previsione normativa, il range di tolleranza tra i due redditi è diminuito del 5%.
Inoltre, non è più necessario che il delta tra i due redditi si manifesti per almeno due anni, è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale. Questa modifica è rappresentativa del fatto che il nuovo redditometro si basa sulla spesa effettiva, non più su quella figurativa.
Prima della manovra correttiva il redditometro poteva essere applicato solo se il contribuente risultava non congruo per almeno due periodi d’imposta. Questo in virtù del fatto che il presupposto del redditometro era la disponibilità dei beni, quindi la capacità di mantenimento degli stessi. Era quindi necessario che il reddito fosse periodico e non occasionale. Ora, invece, è sufficiente che si verifichi uno scostamento di 1/5, tra reddito dichiarato e quello presunto, in un singolo periodo d’imposta.

4) Obbligo di contradditorio preventivo

La manovra correttiva 2010 ha stabilito il preciso obbligo, a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di:
  • invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell’accertamento (prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell’avviso di accertamento);
  • avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nel caso in cui l’ufficio ritenga, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, di dover proseguire il controllo;
  • emettere l’avviso di accertamento, nel caso in cui l’accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco.
È stata così garantita al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, prima dell’instaurazione del contenzioso.
Attraverso il contraddittorio il contribuente potrà vincere la presunzione legale, relativa al maggior reddito non dichiarato, dimostrando che la spesa è stata possibile grazie a redditi diversi da quelli dichiarati nel periodo d’imposta oggetto di accertamento, ad esempio attraverso redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

5) Nuovi elementi di capacità contributiva

Il d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 (c.d. manovra correttiva 2010), ha riformulato quasi completamente l’art. 38 del d.p.r. 600/73 relativo all’accertamento sintetico, anche in termini di potenziamento del redditometro, come strumento rivolto a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. L’intervento legislativo ha come obiettivo principale quello di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.
La nuova normativa potrà essere applicata a partire dal periodo d’imposta 2009, per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto, alla data del 31 maggio 2010, il termine per la presentazione della dichiarazione. Quindi, per i periodi d’imposta compresi tra il 2005 e il 2008 continueranno ad essere applicate le disposizioni antecedenti alla manovra correttiva.
Il redditometro permette al fisco di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base di determinati indici di capacità contributiva che fanno presumere il possesso di redditi superiori rispetto a quelli dichiarati.

Prima della manovra
correttiva gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente:
  • aeromobili;
  • navi e imbarcazioni da diporto;
  • autoveicoli;
  • altri mezzi di trasporto a motore;
  • roulottes;
  • residenze principali e secondarie;
  • collaboratori familiari;
  • cavalli da corsa o da equitazione;
  • assicurazioni.
Da tempo ormai si sentiva la necessità di aggiornare questi beni, che ormai non erano più indicativi della reale capacità di spesa dei contribuente per diversi motivi:
  • alcuni risultavano essere ormai obsoleti, come nel caso delle roulottes;
  • spesso non tenevano conto di altri aspetti importanti, come nel caso delle residenze, per le quali era prevista una differenziazione troppo generica tra Nord-Centro-Sud, non tenendo conto del fatto che un’abitazione in centro a Roma ha un valore diverso rispetto a una ubicata in un paese limitrofo;
  • spesso i moltiplicatori previsti ex lege risultavano essere ambigui.
Grazie alla manovra correttiva non solo verranno individuati nuovi elementi induttivi di spesa, ma si terrà conto anche dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale.

Un apposito decreto stabilirà quali altri indicatori
dovranno essere presi in considerazione dall’Agenzia delle Entrate, con molta probabilità verranno incluse le tipologie previste dalla Guardia di Finanza con la circolare n. 1 del 29 dicembre 2008:
  • pagamento di consistenti rate di mutuo;
  • pagamento di canoni di locazione per unità immobiliari di pregio o auto di lusso e natanti da diporto;
  • pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
  • spese per la ristrutturazione di immobili;
  • spese per arredo di lusso;
  • pagamento di quote di iscrizione a circoli esclusivi;
  • pagamento di rette per la frequentazione di scuole private particolarmente costose;
  • assidua frequentazione alle case di gioco;
  • partecipazione ad aste;
  • frequenti viaggi e crociere;
  • acquisto di beni pregiati (esempio quadri, gioielli, sculture ecc …);
  • hobby particolarmente costosi come il rally e le gare di motonautica.
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Commenti

antonio valentini - 03/05/2011

Salve, sono un lavoratore autonomo e avevo la passione del cavallo. l'agenzia delle entrate mi ha accertato gli anni 2005 e 2006 imputantomi una sanzione di circa 32000.00€ in quanto, secondo la legge il cavallo è un bene di lusso. Premetto che avevo n. 2 cavalli per passeggiate tenuti in un mio terreno e occupandomi al loro mantenimento io stesso. Chiedo è possibile che un cavallo tenuto in proprio ad uso personale costituisce un tale reddito? il legislatore citando il cavallo da corsa e da equitazione voleva intere qualsiasi cavallo da sella? sono al quanto disperato.Grazie

Luigia - 04/05/2011

Buongiorno, purtroppo il redditometro è ammesso dal nostro legislatore come accertamento di reddito sintetico. L'ufficio deve comunque convocarla e instaurare il contraddittorio ed è anche probabile che accolga le sue ragioni. In caso contrario non le rimane che ricorrere alla Commissione Tributaria. Nella mia esperienza gli accertamenti da redditometro... spesso si sgonfiano facilmente.

antonio valentini - 04/05/2011

innanzitutto grazie per aver risposto alla mia domanda e poi Le volevo chiedere se ci sono stati altri casi di questo genere o qualche sentenza a favore del contribuente.

Luigia - 12/09/2010

la previsione è nell'art. 22 della Manovra .Nel testo è previsto chiaramente che " L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento....." Il testo completo della Legge lo puo' trovare nel nostro dossier dedicato alla manovra.

maurizio manzi - 12/09/2010

Salve, da un risontro fatto sul sito dell'agenzia delle entrate emerge una contradizione con quanto da voi precisato alla voce "Obbligo di contradditorio preventivo". Pertanto Riporto quanto detto: L’ufficio non è obbligato a inviare l’invito a comparire prima dell’accertamento, così come il contribuente non è obbligato a rispondere alla convocazione: se non si presenta, non è soggetto ad alcuna sanzione (quando poi arriverà l’atto di accertamento non potrà però prendere l’iniziativa di proporre l’adesione). E' possibile una precisazione a riguardo . Cordiali saluti

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