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LE NOVITA' DELLA DICHIARAZIONE IVA 2010

Le novita' della dichiarazione IVA 2010

Approvato i modelli di dichiarazione Iva da utilizzare quest’anno con riferimento al periodo d’imposta 2009. Quali sono le novità del modello Iva 2010

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L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2010, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva, da utilizzare quest’anno con riferimento al periodo d’imposta 2009.
Il modello presenta diverse novità rispetto a quello dello scorso anno in quanto è stato deciso di riorganizzare e di razionalizzare la struttura del modello, collocando anche alcuni righi diversamente rispetto al passato.

1) Le novità del frontespizio

Le prime novità sono presenti già nel Frontespizio. In particolare:

• è stata eliminata la parte relativa alla residenza anagrafica ed al domicilio fiscale dei soggetti residenti;
• è stato eliminato il campo “codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione”, in passato destinato ai soggetti non residenti che operavano nel territorio dello Stato sia mediante la stabile organizzazione, sia mediante l’identificazione diretta; per effetto dell’art. 11 del D.L. n. 135/2009, infatti, a partire dal 26.09.2009 non è più consentito a tali soggetti avere una duplice posizione Iva in Italia e, quindi, essi possono operare solo tramite la stabile organizzazione;
• è stato introdotto il nuovo riquadro “sottoscrizione organo di controllo” per la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo contabile; si ricorda che la compilazione del riquadro è prevista in caso di utilizzo in compensazione di un credito Iva di importo superiore a € 15.000.

2) Le novità del Quadro VA

Il Quadro VA relativo alle informazioni sull’attività è stato ridotto a due sole sezioni:

sezione I, contenente i dati analitici generali;
sezione II, contenete i dati riepilogativi di tutte le attività esercitate.

Talune informazioni che prima erano richieste nel Quadro VA, infatti, sono ora riportate in altri quadri del modello Iva, come ad esempio la ripartizione del totale acquisti ed importazioni ora presenti nel rigo VF24.

Nel Rigo VA1 è stato introdotto un nuovo campo denominato “Riservato al soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione e rappresentante fiscale o identificazione diretta”.

Come detto, infatti, a partire dal 26.09.2009, le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia possono operare solo mediante questa e non possono più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente. In conseguenza di ciò, dopo tale data, esse potevano assumere questi comportamenti:

estinguere la partita Iva del rappresentante fiscale o quella relativa alla identificazione diretta;
far confluire, nella liquidazione Iva di settembre 2009 (effettuata il 16 ottobre 2009), il saldo Iva della posizione estera in quello della stabile organizzazione in Italia;
presentare un’unica dichiarazione Iva 2010 con un frontespizio e due moduli:
- uno per la stabile organizzazione;
- uno per il rappresentante fiscale o per l’impresa estera identificata direttamente.
 
La nuova casella 6 contenuta nel rigo VA1 deve essere barrata nel modulo relativo alla posizione Iva del rappresentante fiscale o dell’impresa identificata direttamente.
Sempre all’interno del Quadro VA, non è più richiesta l’indicazione dei maggiori corrispettivi (imponibile ed imposta) derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, ma è richiesto solo il dato relativo all’adeguamento ai parametri.
I dati relativi all’adeguamento da studi di settore sono ora chiesti direttamente nei quadri RE, RG ed RF del mod. UNICO 2010.
Per quanto concerne i contribuenti che nel 2010 adottano il regime fiscale agevolato dei “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il modello IVA 2010 prevede ora uno specifico rigo, VA14.

Qui il contribuente dovrà barrare la casella per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione Iva che precede l’applicazione del regime dei minimi. Nel campo 2 deve essere indicato l’importo della rettifica Iva già detratta, operata in base all’art. 19-bis 2 del Decreto Iva (DPR 633/1972).

3) Le novità del Quadro VE

All’interno del Quadro VE relativo alla determinazione del volume d’affari, quest’anno il rigo VE30, dedicato all’indicazione delle operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali (esportazioni ed altre operazioni non imponibili), è suddiviso in più campi, per consentire già all’interno del rigo stesso un dettaglio delle operazioni effettuate.
E’ stato, inoltre, introdotto un nuovo campo all’interno del rigo VE36, nel quale vanno riportate le operazioni effettuate nell’anno, ma con Iva esigibile negli anni successivi (c.d. “Iva ad esigibilità differita”). Il nuovo campo è relativo alle operazioni effettuate con Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 (c.d. Decreto anticrisi), ovvero le cosiddette operazioni con “Iva per cassa”.

Come noto, l’art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972 riporta un elenco puntuale di operazioni (tra cui ad esempio quelle effettuate nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici o di enti ospedalieri), ordinariamente assoggettate ad Iva ma con esigibilità differita, per le quali, cioè, l’Iva diviene esigibile non al momento di effettuazione dell’operazione , ma al momento di effettivo pagamento del corrispettivo.
Con il Decreto anticrisi , è stata prevista la possibilità di applicare l’Iva ad esigibilità differita anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Tale disposizione si applica solo se il soggetto che effettua le operazioni:

• rispetta il limite di volume d’affari previsto pari a € 200.000;
• non si avvale di regimi speciali Iva;
• non effettua operazioni nei confronti di soggetti che assolvono l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Il cedente/prestatore può esercitare la facoltà di applicare l’Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. n. 185/2008 per ogni singola fattura, inserendone in calce l’apposita dicitura; nella redazione della dichiarazione Iva va, dunque, prestata attenzione alla possibile coesistenza di fatture con Iva ad esigibilità differita ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 e di fatture con Iva “per cassa” ex art. 7, D.L. n. 185/2008.

4) Le novità del Quadro VF

Il Quadro VF relativo alle operazioni passive e Iva ammessa in detrazione è stato rimodellato rispetto a quello dello scorso anno, inglobando anche le informazioni destinate ad essere indicate nel soppresso Quadro VG. Il Quadro VF è, infatti, ora suddiviso in 4 sezioni:

sezione I: Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;

sezione II: Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino;

sezione III: Determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, suddivisa in tre sottosezioni;

sezione IV: Iva ammessa in detrazione.

5) Le novità del Quadro VO

All’interno del Quadro VO riservato alle opzioni e revoche, è da segnalare l’introduzione della casella “revoca” anche per il rigo VO33 relativo ai contribuenti che, pur avendo i requisiti di contribuenti “minimi” ex art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007, hanno optato per il regime Iva ordinario e che poi hanno revocato tale scelta dal 2009.


Termini e modalità di presentazione

Da ultimo, si ricorda che la dichiarazione Iva/2010 deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30.09.2010, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Quest’anno, la presentazione della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il mese di febbraio 2010 esonera dalla presentazione della comunicazione annuale Iva.
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