Guarda lo statuto della società, xchè il termine di 180 gg è "nel caso di bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione" (art.2364 c.2 CC). E deve essere previsto nello statuto.
Per particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società si intendono situazioni in cui la complessità della struttura o dell’oggetto della società rende comunque necessaria una dilatazione dei tempi per l’approvazione del bilancio.
Quindi se tale maggior termine non è previsto dallo statuto, se il bilancio viene approvato oltre 120 gg si è in ritardo.
Il mancato rispetto dei termini, sia quello ordinario, che quello più ampio eventualmente consentito dallo statuto, non determina l’invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, ma soltanto una responsabilità dell’organo amministrativo, per essere venuto meno ai suoi doveri. Peraltro in tal caso il collegio sindacale sarà tenuto a convocare l’assemblea, supplendo all’inadempienza degli amministratori. Quanto alla s.r.l., nella quale non fosse stato nominato il collegio sindacale, l’ipotesi di una responsabilità degli amministratori per danno da mancata convocazione potrebbe avere una maggiore consistenza, anche attraverso l’esercizio individuale dell’azione sociale di responsabilità e la domanda di revoca giudiziale degli amministratori.
Scusate ma x far prima ho fatto alcuni copia-incolla.
Ciao