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Vendita licenza

L

Lucia

Ospite
Secondo voi una snc bar-ristorante qualora venda la licenza per il bar, questa è soggetta a fattura o a rogito notarile?
Sono graditi riferimenti normativi.
Ringrazio anticipatamente.
 
L

lella

Ospite
..concordo con miky e il valore indicato nel rogito deve essere suddiviso con le varie voci.distinte a seconda se si cedono anche i beni, oltre alla licenza ...
 
A

alberto

Ospite
CESSIONE AZIENDA (art. 2556 cc)



L'art. 2556 cc dispone che "per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda.." quindi la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem e non per la validità del contratto stesso.

La cd. Legge Mancino, che ha introdotto il secondo comma della norma, ha disposto che i contratti di cessione d'azienda, in forma pubblica o scrittura autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipula a cura del notaio rogante o autenticante. In conseguenza di questa novella parte della dottrina, seppur minoritaria, si è pronunciata per la necessità della forma scritta per atto pubblico o scrittura autenticata ai fini della validità del negozio stesso.
Nel caso in cui l'azienda comprenda beni per il cui trasferimento siano richieste forme particolari (es. immobili o beni mobili registrati) o per la particolare natura del contratto (es. il conferimento in società di capitali o la donazione d'azienda), la forma è necessaria ad substantiam per la validità dell'atto pena la nullità del contratto ex art. 1350 cc.

Questa ultima ipotesi deve essere attentamente vagliata in quanto si deve verificare volta volta se l'inosservanza della forma comporti la nullità dell'intero contratto ovvero la nullità del negozio relativo al singolo bene trasferito per il quale non è stata rispettata la forma richiesta. In generale il vizio di forma incide solo in relazione al trasferimento dei singoli beni, salvo che questi non siano determinanti e caratterizzanti l'azienda stessa ovvero nel caso in cui si rilevi che le parti non avrebbero comunque stipulato il contratto in assenza di quei beni.
 
T

Turi

Ospite
La licenza non è cedibile, è solo un atto amministrativo. E’ con l’atto di cessione del ramo aziendale (Bar) che la stessa viene volturata ex legge in capo all’aquirente…
L’atto di cessione può essere stipulato, oltre che per atto pubblico, anche per scrittura privata autenticata…
La cessione d’azienda è operazione fuori campo Iva ex art. 2 c. 3 lett. b) decreto iva; pertanto, non devi emettere fattura.

[%sig%]
 
T

Turi

Ospite
guarda che "acquirente" si scrive con la lettera "c" messa prima della lettera "q" e non come scritto sopra...;-)
Ciao
 
L

Lucia

Ospite
Vi ho posto questa domanda perchè lessi qualche giorno fa su "L'esperto risponde del sole 24h" (il n.97 al quesito n. 5387) che la cessione di licenza è in campo Iva in quanto l'oggetto della vendita non è un ramo aziendale da intendersi ex art. 2555 c.c., ma bensì un trasferiemnto del diritto a eserciatre un'attività commeriale ed in quanto tale soggettabile a Iva e fatturabile.
Alla fine comunque per mancanza di tempo ho dovuto fare un rogito ma la tesi sostenuta dal sole 24h merita un approfondimento...

cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente per eventuali risposte..
 
L

Lucia

Ospite
Vi ho posto questa domanda perchè lessi qualche giorno fa su "L'esperto risponde del sole 24h" (il n.97 al quesito n. 5387) che la cessione di licenza è in campo Iva in quanto l'oggetto della vendita non è un ramo aziendale da intendersi ex art. 2555 c.c., ma bensì un trasferiemnto del diritto a eserciatre un'attività commeriale ed in quanto tale soggettabile a Iva e fatturabile.
Alla fine comunque per mancanza di tempo ho dovuto fare un rogito ma la tesi sostenuta dal sole 24h merita un approfondimento...

cosa ne pensate?
Grazie anticipatamente per eventuali risposte..
 
T

Turi

Ospite
Sì, l’ho anch’io quella risposta, tratta proprio della "licenza per l'esercizio dell'attività". Non credo di osare se la definisco quantomeno “singolare”…Il provvedimento autorizzatorio non è un bene fungibile e, pertanto, autonomamente trasferibile… è un provvedimento che viene rilasciato se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in caso di subingresso i detti requisiti debbono essere esistenti anche in capo all’acquirente. Ciò vuol dire che, anche nel caso di cessione d’azienda, l’assenza di detti requisiti non consente la voltura dell’autorizzazione in capo all’acquirente… I casi in cui è possibile la volturazione del provvedimento amministrativo sono quelli relativi all’acquisto o donazione dell’esercizio di vendita, la successione mortis causa e l’affitto dell’azienda. Tali circostanze comportano rispettivamente il trasferimento della titolarità o della gestione dell’esercizio di vendita.
Non trovo, quindi, come potrebbe essere possibile ottenere la volturazione del provvedimento amministrativo in assenza dell’acquisto dell’azienda o di un ramo aziendale…
Questo è il mio pensiero, che ribadisco pur in presenza di una risposta che non condivido perché non condivisibile…
Ciao
T.…

[%sig%]
 
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