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valutazione ditta artigiana

B

bruna

Ospite
Ho deciso di cedere la mia attività di parrucchiera: quali conteggi devo fare per sapere qual'è il corrispettivo che posso chiedere alla mia acquirente? Grazie
 
S

salvatore

Ospite
Se non hai idea della cifra che ti possa soddisfare e possa allettare l'acquirente allora il discorso diventa un pò complicato. Dovrai rivolgerti ad un professionista. Esistono diversi metodi di valutazione, il più semplice è quello reddituale.
Ciao
 
A

alberto

Ospite
valuta le attrezzature ed arredi al valore di mercato,

valutate assieme le merci... (chi compra non è obbligato a ritirare il tutto) predisponendo un inventario..

piu che da un calcolo basato su formule empiriche che a volte posson portare a risultati fuori da ogni realtà normale.. occorre valutare in primis che:l'avviamento è dato, ma non solo, da: capacità propria del titolare di "mandare avanti la baracca" (concedimi l'espressione), dalla sua abilità a gestire la clientela, dalla posizione dei locali, marchi, brevetti e licenze disponibili, concorrenza nelle vicinanze... , capacità di eventuali dipendenti..
pattuire per bene il punto sulla non concorrenza eventuale del cedente.. cioè che non riapra un altro negozio nelle vicinanze si da sviare la clientela..
tener conto che, nel calcolo di detto avviamento, non essendo attività soggetta a licenza comunale, ma dovendo solo rispettare le distanze tra esercizi già esistenti, che un acquirente potrebbe decidere di aprirsi il locale senza acquistarne uno già esistente.

valuta gli incassi effettivi totali, i redditi e i volumi d'affari degli ultimi 3 anni...

la vendita è cmq, frutto della trattativa tra le parti.
di norma i crediti e debiti non vengon ceduti, rimangon in capo al cedente.
s
consiglio: farsi sempre seguire da un consulente...
il cessionario (chi compra) ha titolo per la richiesta di un "certificato fiscale" per vedersi limitata la responsabilità in caso di successivo accertamento eventuale del fisco.. (cerca in questo o negli altri forum, ho già messo qualcosa in riferimento... usa il motore di ricerca presente nel forum.. )

questo è a grandi linee.. ovviamente il forum non può essere esaustivo in tutto, in quanto la cosa è complessa e delicata.

per completezza:
Per quanto concerne la determinazione dell'avviamento in caso di trasferimento d'azienda a titolo oneroso si segnala che molti uffici finanziari procedono con un calcolo empirico introdotto dal D.L. n. 564/1994, peraltro mai entrato in vigore in quanto abrogato dall'art. 17 del D.L. 19-6-1997, n. 218 che consiste nell'applicazione di un coefficiente di redditività alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, per l'ultimo triennio, anteriore al periodo d'imposta in cui è effettuato il trasferimento.

La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra redditi e ricavi accertati, o dichiarati, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento.

Tale prodotto (redditività per media ricavi) deve poi essere moltiplicato per tre, tranne che nei casi specifici in cui può essere moltiplicato per due, cioè quando:

- l'attività è iniziata entro i tre periodi d'imposta antecedenti quello in cui avviene il trasferimento;

- l'attività non è stata svolta nell'esercizio precedente a quello del trasferimento per almeno la metà del periodo di normale attività;

- la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, è inferiore a dodici mesi.

ciao..
 
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