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Trasmissione telematica corrispettivi

revisor

Utente
Salve, l’art. 17 del D.L. 119/2018 prevede la modifica del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 con il quale viene disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri, invece dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a € 400.000. Nel caso dei distributori di carburante, esiste una regola particolare per determinare i ricavi , ossia, l’art. 1, comma 8, DPR n. 222/2001 prescrive: …per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audio video magnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Pertanto, di riflesso, ai fini iva i limiti di volume d’affari pari a 400.000 per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le cessioni di beni, determinano o meno il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, fatto salvo i casi particolari rappresentati dai distributori di carburante nella fattispecie. Domanda: secondo voi è applicabile tale principio, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi per determinare il volume d'affari superiore a € 400.000 e quindi la relativa decorrenza dei termini?
 
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