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Tassazione redditi da ‘’cooperazione allo sviluppo’’ prodotti all’estero

peck

Utente
Lavoro all’estero in ambito cooperazione allo sviluppo e cambio continuamente paese, datore di lavoro, residenza fiscale. Nei periodi di residenza fiscale in Italia, lavorando per datori di lavoro italiani (Privati o Ministero affari esteri) ho potuto beneficiare del calcolo della tassazione secondo la retribuzione convenzionale.
Attualmente lavoro per un datore di lavoro Belga con un contratto a tempo determinato, in un terzo paese, sono fiscalmente residente in Italia. Avendo l’Italia firmato una convenzione contro la doppia imposizione fiscale il datore di lavoro ha optato per la tassazione dei miei redditi in Italia. Ricevo quindi la retribuzione completa (articolata in salario base ed indennita di espatriazione) al netto delle ritenute previdenziali trattenute in Belgio.
Dalle precedenti risposte deduco che la retribuzione convenzionale non puo essere applicata in quanto il datore di lavoro non segue in alcun modo la legislazione italiana. Mi chiedo allora su che base calcolare le imposte ed in particolare:
Se resto un lavoratore dipendente ache per la legislazione fiscale Italiana.
Ed in caso affermativo se le indennita di espatriazione, parte consistente della retribuzione, devono essere incluse nel reddito.
Se le ritenute previdenziali possono essere dedotte dal reddito complessivo.
Non avendo un CUD ma solo delle semplicissime buste paga che seguono anche nella dizione le regole fiscali di un altro paese, sulla base di che documentazione posso calcolare la base imponibile.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione
Agostino
 
Lavoro all’estero in ambito cooperazione allo sviluppo e cambio continuamente paese, datore di lavoro, residenza fiscale. Nei periodi di residenza fiscale in Italia, lavorando per datori di lavoro italiani (Privati o Ministero affari esteri) ho potuto beneficiare del calcolo della tassazione secondo la retribuzione convenzionale.
Attualmente lavoro per un datore di lavoro Belga con un contratto a tempo determinato, in un terzo paese, sono fiscalmente residente in Italia. Avendo l’Italia firmato una convenzione contro la doppia imposizione fiscale il datore di lavoro ha optato per la tassazione dei miei redditi in Italia. Ricevo quindi la retribuzione completa (articolata in salario base ed indennita di espatriazione) al netto delle ritenute previdenziali trattenute in Belgio.
Dalle precedenti risposte deduco che la retribuzione convenzionale non puo essere applicata in quanto il datore di lavoro non segue in alcun modo la legislazione italiana. Mi chiedo allora su che base calcolare le imposte ed in particolare:
Se resto un lavoratore dipendente ache per la legislazione fiscale Italiana.
Ed in caso affermativo se le indennita di espatriazione, parte consistente della retribuzione, devono essere incluse nel reddito.
Se le ritenute previdenziali possono essere dedotte dal reddito complessivo.
Non avendo un CUD ma solo delle semplicissime buste paga che seguono anche nella dizione le regole fiscali di un altro paese, sulla base di che documentazione posso calcolare la base imponibile.
Ringrazio anticipatamente per l’attenzione
Agostino
Egregio signor Agostino,
Personalmente non sono d'accordo sul fatto che il datore di lavoro straniero non possa applicare le retribuzioni convenzionali ex. lege 398/87. La mia opinione trova spunto dalla circolare 50/e Agenzia delle Entrate del 12.6.2002, nell'ambito della quale in un Forum ministeriale, l'Agenzia, di fronte di un analogo quesito, riferito ad un lavoratore residente in Italia, operante in Germania, rispondeva "Il reddito da dichiarare è quello convenzionale di cui all'articolo 48, comma 8bis del Tuir (oggi leggasi art. 51)".
A dire il vero è una risposta un pò insolita, però non mi risulta mai smentita dall'Agenzia. Per poterla applicare, occorre quindi stabilire come determinare le retribuzioni convenzionali, e qui gli Organismi competenti dovrebbero esprimersi, in quanto il CCNL applicato non è quello italiano. L'ulteriore aspetto che lei evidenzia, è quello relativo alla indennità estero. Personalmente ritengo che ove la medesima fosse presente, sulla base del telex prot. n. 10850/E14-pg, diramato dal Ministero del lavoro il 14 marzo 1990, dovrebbe rimanere esclusa dalla determinazione della base di calcolo della retribuzione convenzionale.
In merito alla questione della deducibilità, rilevo da parte di alcuni pubblicisti (dottori Commercialisti), pur essendo determinata sulle retribuzioni convenzionali, è possibile dedurre i contributi in sede di dichiarazione dei redditi. (Non è invece possibile per i lavoratori a libro paga in Italia nei confronti dei quali, se l'Irpef si determina sulle cd. convenzionali, non possono essere oggetto di ulteriori abbattimenti).
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 

peck

Utente
Buongiorno Rag. Rotella
La ringrazio per la disponibilita’ e per la risposta chiara, completa e circostanziata alle mie domande.
Sicuramente la circolare 50/e del 2002 offre un riferimento concreto per l’applicazione del reddito convenzinale, rimane l’incertezza sulla questione della determinazione del settore economico di riferimento. Questione non marginale alla luce della circolare 20/e del 13/05/2011 che individua nella mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attivita’ del dipendente come motivo ostativo all’applicazione della retribuzione convenzionale.
Nel mio caso particolare il settore della cooperazione allo sviluppo non e’ incluso nel decreto ministeriale che stabilisce annualmente le retribuzioni convenzionali, tuttavia esiste il decreto del Ministero degli Affari Esteri (M.a.e.) del 17 settembre 2002 che fissa tale retribuzione per i Cooperanti e uno analogo che stabilisce la retribuzione convenzionale per gli Esperti in missione del M.a.e.
Resta il dubbio se queste disposizioni possano essere traslate anche a lavoratori con mansione analoga ma dipendenti da altra istituzione straniera.
Rinnovo i complimenti per il forum e la cura con cui e’ seguito.
Saluti cordiali
Agostino
 

dario74

Utente
Buongiorno Rag. Rotella
La ringrazio per la disponibilita’ e per la risposta chiara, completa e circostanziata alle mie domande.
Sicuramente la circolare 50/e del 2002 offre un riferimento concreto per l’applicazione del reddito convenzinale, rimane l’incertezza sulla questione della determinazione del settore economico di riferimento. Questione non marginale alla luce della circolare 20/e del 13/05/2011 che individua nella mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l’attivita’ del dipendente come motivo ostativo all’applicazione della retribuzione convenzionale.
Nel mio caso particolare il settore della cooperazione allo sviluppo non e’ incluso nel decreto ministeriale che stabilisce annualmente le retribuzioni convenzionali, tuttavia esiste il decreto del Ministero degli Affari Esteri (M.a.e.) del 17 settembre 2002 che fissa tale retribuzione per i Cooperanti e uno analogo che stabilisce la retribuzione convenzionale per gli Esperti in missione del M.a.e.
Resta il dubbio se queste disposizioni possano essere traslate anche a lavoratori con mansione analoga ma dipendenti da altra istituzione straniera.
Rinnovo i complimenti per il forum e la cura con cui e’ seguito.
Saluti cordiali
Agostino

Gentile Sign. Agostino,

ho letto il tuo quesito ed anche io mi trovo nella stessa situazione, senza sapere esattamente come comportarmi. Ha potuto capire se la legge 49/1987 e’ applicabile anche alle ONG estere? Oppure ha trovato un'altra soluzione?

Griazie!

Cordiali saluti,
Dario
 
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