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Superbonus 110%: Installazione Impianto FV con Accumulo

clibe2011

Utente
Il comma 5 della legge recita:
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese
non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale

dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,
sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai
commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di
spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale

ed il comma 6 della legge recita:
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
7. La
detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore dei
servizi energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di
qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis
del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalita'
relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del

Nel caso di installazione di un impianto FV da 3KWh con sistema di accumulo da 3KWh non mi è chiaro se i limiti di spesa risultino rispettivamente:
Fotovoltaico: 3x2.400,00 euro = 7.200,00euro
Accumulo: 3x1.000,00 euro = 3.000,00 euro
o viceversa: Fotovoltaico + Accumulo: 3x2.400,00 euro = 7.200,00euro

sul tema interviene anche il chiarimento dell'AE (Circolare 24/E) che a pg. 27 recita:
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Alla luce di quanto sopra sarei portato a pensare che il limite di spesa previsto risulti essere: Fotovoltaico + Accumulo: 3x2.400,00 euro = 7.200,00euro;
ma non sono certo della correttezza della mia interpretazione che in sostanza porterebbe ad una gestione non omogenea/normalizzata della problematica.
 
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