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Statuto contribuente

C

Claudio Conticello

Ospite
<HTML>Negli anni 1989-92 ho omesso di dichiarare sul mod. 740 utili per dividendi azionari, per un ammontare di alcune centinaia di migliaia di lire.
A seguito della contestazione del fisco, mi sono appellato alla Commissione Tributaria, sostenendo che l'omessa dichiarazione aveva provocato un danno non al Fisco ma a me stesso, in quanto non avevo usufruito della detrazione prevista per questo tipo di reddito. In pratica, avevo pagato più tasse di quelle che avrei dovuto pagato dichiarando i suddetti dividendi.
La Commissione tributaria mi ha dato torto, sostenendo che l'omessa dichiarazione aveva automaticamente annullato il diritto alla detrazione. A seguito di tale sentenza, il Fisco ha iscritto a ruolo, a mio carico, somme che ammontano a diversi milioni di lire (fra tasse, sovratasse, interessi e soprattutto SANZIONI).La comunicazione di iscrizione a ruolo mi è arrivata il mese scorso.
Recentemente però ho appreso che lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE (legge n. 212 pubblicata nella gazzeta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000), all'articolo 10 ha affermato il principio che "LE SANZIONI NON POSSONO ESSERE IRROGATE QUANDO LA VIOLAZIONE SI TRADUCE IN UNA MERA VIOLAZIONE FORMALE SENZA ALCUN DEBITO DI IMPOSTA". Tale principio mi dà ragione e contraddice palesemente la sentenza della Commissione tributaria, che si basava sulla normativa preesistente.
La domanda che pongo è la seguente: posso appellarmi al PRINCIPIO contenuto nello Statuto del Contribuente (che, essendo un principio, dovrebbe essere retroattivo) e quindi rimettere in discussione la precedente sentenza ? Nel caso fosse possibile, a CHI rivolgermi ?</HTML>
 
A

Alberto Moraglia

Ospite
<HTML>Il principio di cui all'art. 10 dello Statuto del Contribuente, rappresenta un indirizzo generale nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ed è contenuto nella legge 212/2000, che all'art. 3 conferma l'irretroattività delle disposizioni tributarie.
Ne consegue che non potrà invocarsi nella fattispecie l'applicazione dell'art. 10 per violazioni commesse prima del l'entrata vigore della legge 212/2000.
Posto ciò, l'ipotesi di proseguire con ulteriori gradi di giudizio potrebbe anche essere presa in considerazione con la speranza che, nel tempo, si faccia strada un indirizzo giurisprudenziale favorevole, invece, alla “retroattività” dell’art. 10, come già avvenuto in passato per altre questioni.
Se nel termine di impugnazione della sentenza vi fossero novità giurisprudenziali o interpretative, potrà riconsiderarsi quindi la situazione.</HTML>
 
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