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Status di "non occupati"

pluto

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Visto che con l'entrata in vigore del D.lgs 150/2015 non è più possibile iscriversi nelle liste disoccupati per coloro che svolgono prestazione di attività lavorativa subordinata/autonoma entro i limiti degli 8000/4800, alcuni Comuni Regioni Ast rifiutano ingiustamente richieste di prestazioni di carattere sociale o assistenziale contestando loro la mancata iscrizione alle liste disoccupazione.
Per chi fosse interessato a far rispettare i propri diritti riporto qui di seguito le norme con la nuova definizione di "non occupato" utile comunque all'ottenimento delle agevolazioni come pre D.lgs 150/2015.


art. 19 comma 7 D.lgs 150/2015
Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione

punto 2 circolare Minlavoro 23/12/2015
Condizione di non occupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015.
A norma dell’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150/2015, “allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione”.
La norma, con l’intento di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione.
Allo scopo di precisare la nozione di “non occupazione”, anche con riferimento alla prestazione di attività lavorativa di scarsa intensità, occorre richiamare, in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22/2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’ attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore ha inteso tutelare il diritto ad una prestazione per coloro che svolgano attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.
Le amministrazioni interessate provvederanno, quindi, a verificare che il soggetto, che faccia loro richiesta di prestazioni di carattere sociale o assistenziale, risulti privo di impiego o svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 e cioè pari agli importi sopra indicati, a seconda che l’attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo. Nelle more della stipula delle convenzioni tra l’ANPAL e le amministrazioni pubbliche interessate relative all’accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in tema di dichiarazioni sostitutive e di idonei controlli che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
 
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