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spese sostenute per studio marchio

I

ila

Ospite
<HTML>La spesa sostenuta da una società di capitali per effettuare ricerche sul nome del socio (dal 1200 ad oggi) è considerata: spesa decudicibile integralmente nell'anno?
Tenuto presente che da tale studio è emerso uno stemma araldico che poi è stato utilizzato con successiva elaborazione e inerente spesa (oneri pluriennali ammortizzabili), per la composizione del marchio aziendale.</HTML>
 
G

gio

Ospite
<HTML>
Ritengo che la proposta possa essere sviscerata come segue:
Punto 1 Stabilire se lo studio e ricerca sia documentabile ( Atti Parrocchiali, Atti Comunali ecc)
Punto 2 Stabilito e soddisfatto il punto 1 occorre rilevare se lo stemma sia registrato in quanto
ai fini giuridici occorre registrarlo presso l'Ente e Ministero peposto.

Svolta tale indagine a mio avviso al punto 1, vale a dire la spesa sostenuta per lo studio sono deducibili integralmente nell'anno in quanto lo studio e la ricerca sono giuridicamente lecite e sono supportate da documenti inoppugnabili; mentre al punto 2 i costi attribuiti alla registrazione e alla sua elaborazione sono oneri pluriennali da ammortizzare.</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>punto 1) LA RICERCA EFFETTUATA DA DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE ARALDICO è OVVIAMENTE DOCUMENTABILE DALLA PARCELLA EMESSA (CA.30 MILIONI DI lIRE) HO QUALCHE PERPLESSITA' A SPESARE TUTTO NELL'ANNO UNA CIFRA COSì.

MI PREOCCUPA POI L'INERENZA, POICHE' LA RICERCA E' RELATIVA AL NOME DEL SOCIO (ANCHE SE POI è STATA UTILIZZATA DALLA SOCIETà)

OCCORRONO RIFERIMENTI NORMATIVI CHE NON TROVO E NON POSSO ESSERE SUPERFICIALE CON UNA SOMMA DI TALE PORTAT6A</HTML>
 
G

gio

Ospite
<HTML>La cifra puramente simbolica non interferisce secondo il codice civile in quanto il legislatore è colui il quale ha la possibilità di dire solamente se è consentita oppure negare la parcella o fattura.
Non importa il valore , ma è necessario sapere se vi è materiale affinche il legislatore possa dichiarare che sia stato effettuato uno studio o una ricerca.
Sicuramente le pezze giustificative devono essere molteplici e legate fra di loro specialmente per quanto concerne la ricerca documentale reperite nelle chiese o parrocchie.(va ricordato che solo dal 1930 si possono ricercare presso i comuni i documenti attestanti i gradi di parentela o cognomi).

La perplessità del cognome del socio poco importa, poichè lo stesso avrebbe potuto utilizzare fregi appartenuti ad altri personaggi con il probabile utilizzo improprio in quanto illegittimo.La scelta è stata esatta poichè utilizzare anche un fregio ,uno scudo o che alro non proprio, avrebbe incorso in azioni di risarcimento danni, pesanti ed ingenti.

I riferimenti a tale norma sono complessi e sono elencati sia nel codice civile sia dalle sentenze applicabili ; ma da una sommaria analisi ritengo che tale sia un caso semplice e limpido in quanto la ricerca e lo studio sono avvenuti e solo successivamente è stata sviluppata la parte elaborazione e registrazione del marchio , la quale rientra nelle quote amortizzabili.</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>RINGRAZIO PER IL PARERE CHE MI PARE PIù LEGALE CHE FISCALE.

MI SPIACE MA NON TROVO NELLA TUA RISPOSTA I RIFERIMENTI NORMATIVI FISCALI.

AMMESSO CHE TALE SPESA SIA FISCALMENTE DEDUCIBILE INTERAMENTE NELL'ANNO IN QUALE VOCE DEL BILANCIO CEE LA CLASSIFICHI?

OPPURE, IN QUALE VOCE DEL BILANCIO CEE NELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ?

gRAZIE SE MI SAI RISPONDERE .</HTML>
 
M

marta

Ospite
<HTML>Riepiloghiamo i fatti
1) vengono effettuate delle ricerche sulle origini del nome di uno dei soci
2) in relazione ai risultati della ricerca, tenuto conto dello stemma familiare scoperto, la società decide di farne il marchio dell'azienda.

E' chiaro che l'utilizzo dello stemma come marchio dell'azienda nasce dalle ricerche effettuate e pertanto il costo delle stesse è da considerare tra le spese per la creazione del marchio ed unitamente ad esse va ammortizzato ai sensi dell'art.68 del TUIR a nulla rilevano, nel caso in questione, le norme di cui all'art.74 TUIR in relazione alle spese relative a più esercizi.
<ins ostanza le ricerche sono spese inerenti al marchio poichè lo stemma divenuto marchio è di fatto frutto delle ricerche effettuate possiamo equipararlo alle spese per l'ideazione e creazione del disegno del marchio. Qunato all'iscrizione a bilanco è da iscrivere alla Voce I B 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.
Una considerazione finale se dopo le ricerche non fosse stato creato il marchio le spese di ricerca sarebbero state a mio avviso indeducibili ai sensi dell'art.75 Tuir, che stabilisce il principio della competenza certezza determinabilità e inerenza, poichè inerenti ad un socio e pertanto a mio modesto parere prive del principio dell'inerenza; e confluirebbero in tale ipostese nella voce di bilancio 3 B 7 spese per servizi.
Spero di aver chiarito i tuit dubbi</HTML>
 
I

ila

Ospite
<HTML>SONO COPMPLETAMENTE D'ACCORDO CON TE E CONVINTA DI REGISTRARE LE SPESE DI RICERCA DELLO STEMMA E QUELLE PER LA COMPOSIZIONE E REGISTRAZIONE DEL MARCHIO AZIENDALE TRA LA VOCE
BENI IMMATERIALI AMMORTIZZABILI
E SCALARE LE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN CONTO PER 5 ESERCIZI.

oK ? E GRAZIE</HTML>
 
D

Dami

Ospite
<HTML>Non sono d'accordo che la soluzione data al problema da un punto di vista logico sistematico: é all'origine, quando sostengo un costo che già stabilisco se é inerente o meno.
Nel caso prospettato, invece, se i costi per le riceche sono sfociate in un marchio allora sono inerenti, in caso contrario non lo sarebbero state.
Mi limito a dire che un ragionamento che zoppica un po (anzi direi molto).</HTML>
 
P

paolo mi

Ospite
<HTML>La fattispecie prospettata ila si presta a valutazioni contrastanti riguardo all'inerenza dell'operazione.

Senza sindacarne il contenuto intrinseco circa l'imputabilità al bilancio aziendale e senza entrare nel merito della deducibilità fiscale, elementi questi già dichiarati regolari dall'azienda, la quale se ne assume la responsabilità, (al riguardo consiglio ila di farsi rilasciare una dichiarazione di manleva), essendo la finalità della ricerca appaltata quella di realizzare un marchio, non ci sono dubbi che la suddetta spesa sia da iscrivere tra i beni immateriali per quanto riguarda il bilancio ed ai fini fiscali va diluita ai sensi dell'articolo 68 del Tuir</HTML>
 
M

marta

Ospite
<HTML>La soluzione da me prospettata è logica e non zoppica affatto. Tutti sappiamo che alcuni soci usano la propria azienda anche per scopi personali. Fatta questa premessa è chiaro che nel caso in esame le spese di ricerca sul nome di un socio hanno consorso alla realizzazione del marchio aziendale. Resto comunque dell'idea che in caso contrario non sarebbero state deducibili; infatti che inerenza all'attività aziendale possono avere le spese di ricerca storica sul nome di un socio non mi sembra che siano elementi necessari allo svolgimento dell'attivita dell'impresa.</HTML>
 
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