Per il condominio, espressamente definito dalla giurisprudenza "ente di gestione", deve essere riferito il criterio di cassa, attraverso il quale l'amministratore rende il conto ai propri condomini committenti di come è stato impiegato il loro denaro; ciò è ricavabile dal combinato disposto dei commi 3 e ultimo dell'art. 1130, secondo le cui disposizioni è compito dell'amministratore pretendere dai condomini ed erogare le somme necessarie per la gestione (art. 1130 n.3) e che della sua gestione debba rendere conto ogni anno (art. 1130 u.c.). Il criterio di cassa, pertanto, impone che l'amministratore debba limitarsi a riportare, in sede di rendiconto, soltanto le somme effettivamente percepite e quelle effettivamente corrisposte, evitando di registrare capitoli di spesa per obbligazioni già maturate ma non ancora estinte...ciao