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somme in deposito

L

luca g.

Ospite
<HTML>ho trovato soluzione al quesito:
la ritenuta d'acconto segue la fattura poichè è con essa che si individua la base imponibile.

per la determinazione dei compensi vige il principio di cassa per cui rileva la data del deposito.
allego risposta l'esperto risponde
ciao

IL SOLE 24 ORE, domenica 6 agosto 2000, pagina 415
L'ESPERTO RISPONDE
FISCO - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- 3114
SOMME IN DEPOSITO: COSI' SI RILEVANO I COMPENSI
A cura di Domenico Arena

In riferimento alla risposta al quesito 2160 ("Le regole per le somme
in deposito dal notaio"), pubblicato sull'Esperto risponde 43/2000,
vorrei sapere come si concilia il principio di cassa in base al quale
dovrei considerare incassate al 31 dicembre 1999 anche le somme in
deposito (acconto misto compenso piu` spese) fatturate nel 2000, con
il principio contenuto nella risoluzione 20 marzo 1998, n. 20/E
secondo il quale le ritenute alla fonte vanno effettuate al momento
della liquidazione definitiva delle somme anticipate, posto che
l'anticipazione attiene a un mero aspetto finanziario che non rileva
sotto il profilo reddituale.


[120688]
Rossella Casari - MODENA
-----
Nella risposta al quesito 2160 pubblicato sull'Esperto risponde
43/2000, si afferma che:
. i notai, gli avvocati, i procuratori legali e i commercialisti
devono annotare in un apposito registro tutte le somme ricevute in
deposito (articolo 3, Dm 31 ottobre 1974);
. entro 60 giorni dalla costituzione di questo deposito,
limitatamente ai compensi professionali, i professionisti in
questione devono emettere fattura;
. il criterio di cassa previsto dall'articolo 50 del Tuir per la
determinazione del reddito di lavoro autonomo non e` posto in
discussione dalla emissione posticipata della fattura rispetto alla
data di ricevimento delle somme in deposito.
Nel confermare queste precisazioni, si forniscono i seguenti
ulteriori chiarimenti:
a) nel fondo spese misto, le somme riscosse dal cliente assumono la
natura di compenso al momento in cui il professionista determina
l'ammontare del compenso medesimo mediante l'emissione della
parcella;
b) sino a tale momento le somme versate dal cliente devono
intendersi in deposito e quindi non ancora incassate a titolo di
compenso;
c) la ritenuta da parte del soggetto committente deve essere operata
dopo l'emissione della parcella emessa dal professionista, cioe`
dopo avere avuto conoscenza della base su cui calcolare la ritenuta
stessa.</HTML>
 
E

ElisabettaP

Ospite
<HTML>ti bacio in fronte!
Non vorrei essere pignola ma io interpreto la risposta al contrario. Riflettiamo insieme. Mi si dice che la fatturazione differita non mette in discussione il criterio di cassa ma poi chiarisce al punto a) e b) che ciò non succede perche' fintanto che il professionista non emette parcella/fattura detta somma è a deposito e non incassata. Solo quando emetto la fattura la somma assume la natura di compenso e perde quella di somma in deposito.
Forse se troviamo il quesito 2160 si chiarisce meglio...
ciao</HTML>
 
L

luca g.

Ospite
ecco il quesito 2160

<HTML>IL SOLE 24 ORE, lunedi` 29 maggio 2000, pagina 974
L'ESPERTO RISPONDE
FISCO - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
- 2160
LE REGOLE PER LE SOMME IN DEPOSITO DAL NOTAIO
A cura di Domenico Arena

Svolgendo attivita` professionale come notaio, sono stato di recente
sottoposto a verifica fiscale da parte dell'ufficio imposte. Chiedo
la vostra opinione sul giudizio espresso dai verificatori, secondo i
quali, la norma dell'articolo 3, del decreto ministeriale 31 ottobre
1974, che consente l'emissione di fattura entro 60 giorni rispetto
alle somme ricevute in deposito globale e indistinto, sia a titolo di
corrispettivo sia a titolo di anticipazioni, avrebbe rilievo
esclusivamente ai fini Iva, prorogando l'obbligo di fatturazione a un
momento successivo, ma non conterebbe nulla per le imposte dirette,
in rapporto alle quali il momento di percezione del reddito, ex
articolo 50, comma 1, del Tuir sarebbe quello in cui si riceve il
deposito.



[115530]
Lettera Firmata - PINEROLO
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L'articolo 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 1974, dispone che i
notai, gli avvocati, i procuratori legali e i commercialisti devono
annotare in un apposito registro tutte le somme ricevute in
deposito, analiticamente per ciascuna operazione, sia che si tratti
di corrispettivi che di anticipazione di spese.
Entro 60 giorni dalla costituzione di questo deposito, limitatamente
ai compensi professionali, occorre emettere fattura.
Tanto premesso, si precisa che questa norma (concernente adempimenti
rilevanti solo ai fini dell'Iva) non modifica minimamente il criterio
di cassa previsto dall'articolo 50 del Tuir per la determinazione del
reddito da lavoro autonomo.</HTML>
 
E

ElisabettaP

Ospite
RE: ecco il quesito 2160

<HTML>ti ringrazio infinitamente luca per la collaborazione
non so più cosa dire... ciao</HTML>
 
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