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somme in deposito

E

ElisabettaP

Ospite
<HTML>PREMESSA L'art.3 DM 31-10-1974 permette ad avvocati, notai e commercialisti che ricevono "in deposito" una somma dal cliente (onorario+spese in nome e per conto del cliente) da annotare nel registro depositi o nel cronologico (se in contabilità ordinaria) e di emettere la fattura entro 60 giorni massimo da detto deposito.

FATTO Contabilmente il professionista registra l'incasso a deposito (es. "movimentazioni conto terzi"). Con l'emissione della fattura il conto cliente vedrà l'addebito dell'onorario+iva -ritenuta+spese e la fattura sarà quietanzata stornando l'importo dal "deposito". Spero di essere stata chiara.

DOMANDE mettendo che il cliente debba versare la ritenuta del 20% quale è il termine: mese successivo al deposito o mese successivo alla fattura?
I depositi di dicembre che saranno fatturati in gennaio per es. sono reddito imponibile di quale anno?

Scusate l'argomento "residuale" ma avendo sentito opinioni del tutto contrastanti da più commercialisti ci terrei molto a sentire la vostra opinione
Grazie.</HTML>
 
M

mauro

Ospite
<HTML>ma se sono somme in deposito per spese da anticipare al cliente, non costituiscono reddito;
se sono anticipi di onorario su una prestazione, il professionista deve emettere regolare fattura per quello che ha ricevuto come anticipo (si segue il criterio di cassa) e quindi compenso (anticipo) + c.p. + iva - r.a.</HTML>
 
E

ElisabettaP

Ospite
<HTML>Ti ringrazio mauro perche' fa sempre piacere postare un quesito e trovare che qualcuno lo ha letto e ha voluto dedicarti del suo tempo (prezioso) per darti una risposta.
Purtroppo non sto scherzando, il dm di cui parlo è in vigore dal lontano 1974
Concordo le spese sostenute in nome e per conto del cliente non sono reddito SE documentate e in tal caso sono anche escluse da iva. Ma come dicevo io parlavo del Dm e con reddito mi riferisco evidentemente solo alla parte di quella massa "globale e indistinta" (cito il DM) che poi è fatturato quale onorario.
Grazie comunque</HTML>
 
L

luca g.

Ospite
<HTML>il termine per il versamento della ritenuta d'acconto decorre da quando il compenso è stato effettivamente pagato e cioè dalla data del deposito.
ciao</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Ma da quando l'obbligo di effettuare la ritenuta decorre dalla data del deposito: interpretando così la norma non si capisce la necessità del DM citato da Elisabetta.
E' evidente che se il soggetto riceve un importo, nel quale sono compresi spese ed onorari, ed ha 60 gg. per emettere la fattura, il termine di versamento della ritenuta decorre dal momento di emissione della fattura.
Per quanto rigurda la domanda relativa all'anno in cui un compenso concorre a formare il reddito, la risposta é nell'anno di emissione della fattura.
Il DM da te citato é ancora in vigore anche se ho avuto modo di constatare che la procedura in esse descritta è soprattutto usata dai notai (ovviamnete, questo, non vuol dire che non possa essere utilizzato da commercialisti ed avvocati ecc.)
Qualsiasi altra interpretazione rederebbe di fatto completamente inutile il DM in discussione.</HTML>
 
E

ElisabettaP

Ospite
<HTML>Lo so, il ragionamento è logico, viene anche a me, ma il DM parla solo di iva .... mi resta il dubbio.
grazie</HTML>
 
E

ElisabettaP

Ospite
<HTML>ho chiesto al call center di pescara, confermano essendo una massa indistinta non è possibile versare la ritenuta al momento del deposito della somma e quindi si considera "pagato" al momento della fatturazione con conseguente successivo versamento della ritenuta.
Comunque ho mandato il quesito anche all'esperto risponde non fosse altro per dare in mano a quella povera impiegata che si ritrova assediata dal cliente diffidente (non fattura ?!?!?! il commercialista mi ha detto che sbaglia!) e darle spero una carta "under suspect" da passare al cliente e magari al suo commercialista (sempre che sia vero quel che dice il cliente e ... sempre che l'esperto confermi!!)
Ciao e grazie a tutti per l'aiuto</HTML>
 
L

luca g.

Ospite
<HTML>può sembrare strano ma la facoltà di emettere fattura nei 60 giorni riguarda soltanto l'iva.
Da qualche parte devo avere commenti di esperti che vanno in questa direzione. Ti farò sapere.</HTML>
 
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