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scheda di trasporto

Nicoletta

Utente
Un saluto a tutti.
Un cliente che fa commercio di mobili e articoli di arredamento (e trasporta i propri beni con mezzi di sua proprietà) ha preso una licenza per trasporto cose conto terzi per poter svolgere anche l'attività di traslochi.
La signora che ha fatto da tramite per l'acquisizione di questa licenza gli ha detto che se utilizza un mezzo sul cui libretto compare "il trasporto conto terzi", anche quando trasporta merce di sua proprietà e la sta andando a consegnare a un privato che l'ha acquistata nel suo negozio, non basta più lo scontrino fiscale ma occorre sempre la scheda di trasporto. Se invece utilizza un mezzo col libretto su cui compare trasporto di cose in conto proprio basta lo scontrino.
Io sinceramente non l'ho mai percepita così ... nella mia mente ciò che prevaleva non era ciò che era stampato sul libretto di circolazione ma era la natura del trasporto: accessorietà rispetto alla prestazione principale, merce trasportata di proprietà della stessa persona che possiede il mezzo, ecc.
Visto che tra le sanzioni c'è anche il fermo amministrativo del veicolo ... qual è il vostro pensiero?
Grazie mille in anticipo.
Nicoletta
 

Luigia

Amministratore
ti allego questo articolo sperando che ti aiuti trovato sul sito della Provincia di reggio Emilia che dice quando il trasporto deve intendersi per conto proprio o per conto di terzi.


TRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO


Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.



Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi

Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività svolta
(es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);



ATTIVITA' COMPLEMENTARE VUOL DIRE :

le cose trasportate devono essere attinenti all'attività principale svolta dall'impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)


i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell'impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)


i costi per l'esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell'attività svolta



le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia;

il trasporto deve avvenire con un veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;

il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.

Quando anche una sola di queste condizioni manchi, l'attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi (v. art. 88 CDS).

Quali veicoli devono chiedere la licenza Conto Proprio





Classificazione Veicolo


Massa complessiva




Autocarro


> 6000 kg




Autoveicolo Trasporto Specifico


> 6000 kg




Trattore Stradale


qualsiasi



La licenza deve indicare anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto

Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.

La licenza per il trasporto in conto proprio è nominativa: se il veicolo viene ceduto occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario; pertanto la precedente licenza dovrà essere annullata dal vecchio proprietario insieme alla relativa carta di circolazione, quest'ultima da annullare presso la Motorizzazione;


Si ricorda inoltre che in caso di richiesta di licenza conto proprio di un veicolo usato italiano destinato ad:

uso proprio
la precedente licenza dovrà essere già stata annullata dal vecchio proprietario e di conseguenza la relativa carta di circolazione (quest’ultima operazione deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)


uso terzi
la carta di circolazione dovrà essere già stata annullata (deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)



La licenza in conto proprio potrà essere richiesta anche in sostituzione di un veicolo già in disponibilità dell’impresa, in questo caso si procede come un richiesta normale di licenza, allegando all’istanza, la licenza del veicolo da sostituire, per l’annullamento e la relativa carta di circolazione dovrà essere annullata presso la Motorizzazione (c.d. “Accantonamento”)
 

Baro

Utente
ti allego questo articolo sperando che ti aiuti trovato sul sito della Provincia di reggio Emilia che dice quando il trasporto deve intendersi per conto proprio o per conto di terzi.


TRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO


Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.



Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi

Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all'attività svolta
(es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);



ATTIVITA' COMPLEMENTARE VUOL DIRE :

le cose trasportate devono essere attinenti all'attività principale svolta dall'impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)


i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell'impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)


i costi per l'esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell'attività svolta



le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate o elaborate in conformità all'attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia;

il trasporto deve avvenire con un veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;

il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.

Quando anche una sola di queste condizioni manchi, l'attività di trasporto non è più in conto proprio ma in conto terzi (v. art. 88 CDS).

Quali veicoli devono chiedere la licenza Conto Proprio





Classificazione Veicolo


Massa complessiva




Autocarro


> 6000 kg




Autoveicolo Trasporto Specifico


> 6000 kg




Trattore Stradale


qualsiasi



La licenza deve indicare anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto

Per le imprese di nuova costituzione è consentito il rilascio di una licenza provvisoria della durata massima di 18 mesi.

La licenza per il trasporto in conto proprio è nominativa: se il veicolo viene ceduto occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario; pertanto la precedente licenza dovrà essere annullata dal vecchio proprietario insieme alla relativa carta di circolazione, quest'ultima da annullare presso la Motorizzazione;


Si ricorda inoltre che in caso di richiesta di licenza conto proprio di un veicolo usato italiano destinato ad:

uso proprio
la precedente licenza dovrà essere già stata annullata dal vecchio proprietario e di conseguenza la relativa carta di circolazione (quest’ultima operazione deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)


uso terzi
la carta di circolazione dovrà essere già stata annullata (deve essere svolta in Motorizzazione c.d. “Accantonamento”)



La licenza in conto proprio potrà essere richiesta anche in sostituzione di un veicolo già in disponibilità dell’impresa, in questo caso si procede come un richiesta normale di licenza, allegando all’istanza, la licenza del veicolo da sostituire, per l’annullamento e la relativa carta di circolazione dovrà essere annullata presso la Motorizzazione (c.d. “Accantonamento”)
Luigia,buongiorno,
vorrei sapere se una ditta individuale che trasporta prodotti alimentari per conto della ditta produttrice e che percepisce una provvigione sul venduto deve iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

Grazie.
 
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