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ristrutturazione ed iva su abitativi

Nicoletta

Utente
Carissimi,
mi è stato chiesto un parere - urgente! - e ho un momento di insicurezza.
Una immobiliare di gestione possiede un edificio che è classificato F2 ed è inagibile. Vorrebbe ristrutturarne una parte per ricavare due unità abitative da destinare alla locazione e mi chiede se l'iva sulla ristrutturazione è indeducibile visto che dovrà realizzare abitativi.
Io di primo impatto le ho detto di sì perchè non è una impresa edile ... poi lei ha insistito e mi chiede di mettere il parere per iscritto.
Mi date una mano?
Grazie a tutti e auguri in occasione delle prossime festività.
Nicoletta
 

eojpira

Utente
Esperto risponde febbraio 2011:
L’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), del Dpr 633/1972 stabilisce che non è ammessa la detrazione dell’ Iva, relativa alle seguenti operazioni, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati a destinazione abitativa: acquisto; locazione (anche finanziaria); manutenzione, recupero e gestione. La detrazione è ammessa solo se i soggetti che effettuano le operazioni in esame sono: imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione di fabbricati o porzioni a destinazione abitativa (si ricorda che fino al 4 luglio 2006 la deroga vigeva anche per le immobiliari di rivendita, le quali, per esplicita esclusione prevista dal Dl 223/2006, non possono più detrarre l’imposta assolta per l’acquisto di fabbricati abitativi al pari di tutti gli altri soggetti passivi d’imposta); soggetti che esercitano attività che danno luogo a locazioni o affitti di immobili che rientrano tra le operazioni esenti di cui al n. 8 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, qualora esse comportino la riduzione della percentuale di detrazione in base al pro-rata (si verifica nel caso in cui il contribuente esercita sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti).Sulla base di quanto riportato, si evince che, secondo la versione attuale dell’articolo 19-bis1 lettera i) del Dpr 633/1972, l’indetraibilità oggettiva Iva per l’acquisto di fabbricati abitativi si applica anche alle immobiliari “di rivendita”, mentre resta sempre valida la deroga per le immobiliari “di costruzione” e quelle “di ripristino”, che acquistano un immobile abitativo per la successiva rivendita, ovviamente previo il suo abbattimento e successiva ricostruzione o ripristino.
 

Nicoletta

Utente
grazie mille per la sollecita risposta, ho trovato anche una risoluzione ministeriale che tratta del mio caso - anche se al contrario - la società in questione applica il pro rata e quindi può detrarsi l'iva sugli acquisti di immobili se poi nei dieci anni successivi applicherà il pro rata ... ma la deducibilità dell'iva in questo frangente vale anche se faccio lavori di manutenzione e spese di gestione o vale solo per l'acquisto?
Ciao
Nicoletta
 
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