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Rimborso Irpef e Cartella esattoriale: si può fare chiarezza?

Salve, so che in presenza di una cartella iscritta a ruolo il credito derivante da un rimborso Irpef è oggetto di proposta di compensazione da parte dell'ADE che invia un'apposita lettera al contribuente. Quello che non mi è chiaro, e più di un utente qui mi ha fatto sorgere il dubbio, questo avviene qualunque sia l'importo del debito? Ad esempio, se attendo dal 730 un rimborso Irpef di 3.000 euro e nel contempo ho una cartella di 1.000 euro, riceverò proposta di compensazione? Un utente parlava di debiti per almeno 4.000 euro altrimenti è tutto tranquillo . C'è una normativa ufficiale sulla questione?
 

Rocco

Utente
La norma in questione dovrebbe essere l'art. 48-bis del DPR 602/73, ma non è applicabile al caso descritto poiché tale norma blocca i pagamenti da parte della PA, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate solo se le somme da pagare sono di importo superiore a 5.000 euro e vi sono iscrizioni a ruolo per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Pertanto nella situazione descritta il contribuente dovrebbe ottenere il rimborso da 730.
Saluti.
 
Grazie Rocco! Ho dato una lettura all'art.48. Se ho capito bene il contribuente che vanta un credito inferiore ai 5.000 e ha debiti sempre sotto tale soglia, non sarà toccato in alcun modo
 

Rocco

Utente
Grazie Rocco! Ho dato una lettura all'art.48. Se ho capito bene il contribuente che vanta un credito inferiore ai 5.000 e ha debiti sempre sotto tale soglia, non sarà toccato in alcun modo
Sì è così.
Tieni presente che vi è un'altra norma, l'art. 23 Dlgs 472/97, questa senza limiti di importo, che prevede la sospensione dei rimborsi e la (conseguente) compensazione nel caso in cui al contribuente sia stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o atto di accertamento di maggiori tributi, ancorché non definitivi. Naturalmente anche tale norma non è applicabile al caso da te descritto.
Saluti.
 
Grazie Rocco. Ho individuato questa procedura dettata dall'art. 28 ter del d.p.r. n. 600/73 che viene spiegata nel dettaglio e sembra chiarire una volta per tutte l'intera faccenda:
L’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica all'Agenzia Riscossione l’elenco dei titolari di rimborsi fiscali. L'Agenzia Riscossione verifica per ogni beneficiario la presenza di ruoli dovuti e non pagati (anche se non ancora notificati) di importo complessivo superiore a 1.500 euro.
Entro 12 giorni dal ricevimento dell’elenco, l'agenzia riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a individuare i beneficiari dei rimborsi per i quali sono state riscontrate le suddette condizioni. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei diversi agenti della riscossione, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni, un importo corrispondente a tali somme, nei limiti dell’importo complessivo dei rimborsi spettanti ai beneficiari.

In questa procedura si parla di importi superiori a 1500, in contrasto con limite di 5.000 dell'altra normativa
 
ma allora in base a quanto statuito dall'art. 28-ter del DPR 602/73 in presenza di debiti iscritti a ruolo (di qualsiasi importo pure fossero 300 euro) il rimborso Irpef sarà oggetto di compensazione e verrà scalato? Dunque la risposta al mio quesito iniziale stava qui. Non so perchè mi avevi accennato del 48-bis. Non capisco come alcuni utenti qui abbiano ricevuto il loro rimborso nonostante avessero circa 4.000 euro di debiti mah
 
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