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Reverse charge

Paola*

Utente
Buongiorno
Qualcuno mi sa dire se operazioni svolte in base al codice ateco 2025, 43.35.00 ( altri lavori di completamento e finitura di edifici) va con iva o in reverse charge art 17 c.6 lett. A ter
Grazie
 
Buongiorno: a mio parere conta l'attività svolta dall'operatore, se rientrante o meno nelle prestazioni di "pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici."

da cui traggo:
1.1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per l'individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) sopra elencate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all'adeguamento del codice ATECO (cfr. risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).

Il sistema dell'inversione contabile si applica, inoltre, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:



  • dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Va evidenziato, altresì, che per le prestazioni di cui alla lettera a-ter) il sistema dell'inversione contabile si applica a prescindere:



  • dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;
  • dalla tipologia di attività esercitata.
In tal senso, la relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che "il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali"
 
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